Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Integrazione al contraddittorio
In esecuzione all'ordinanza n. SEZ. III 343/2013_del TAR DEL LAZIO
- ROMA, SEZ. III, si procede alla notifica del ricorso proposto dai
sigg.ri D'ARPA ANNALISA + altri contro MIUR + altri (TAR LAZIO, SEZ.
III, RG N. 10281/2012) nei confronti di tutti i soggetti inseriti
nelle singole graduatorie di tutte le aggregazioni territoriali di
Atenei ex D.M. 196/2012: Bari, Foggia, Molise, Bologna, Ferrara,
Modena e Reggio Emilia, Politecnica delle Marche, Brescia, Pavia,
Verona, Cagliari, Sassari, Catania, Catanzaro "Magna Graecia",
Messina, Palermo, Chieti - "G. D'Annunzio" , L'Aquila, Perugia, Roma
"Tor Vergata", Genova, Torino I Facolta', Torino II Facolta', Milano,
Milano Bicocca, Varese "Insubria", Vercelli "Avogadro", Napoli
"Federico II", Napoli Seconda Universita', Salerno, Padova, Trieste,
Udine, Roma La Sapienza Med. e Farmacia Policlinico A E, Roma La
Sapienza Med. e Odontoiatria Policlinico B C D, Roma La Sapienza Med
e Psicologia, Firenze, Parma, Pisa, Siena; FORMATE ALL'ESITO DEL
CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
ED IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA PER L'A.A. 2012-13; NONCHE' NEI
CONFRONTI DI CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE.
IN FORZA DELLA SU CITATA ORDINANZA I RICORRENTI HANNO CONSEGUITO IL
DIRITTO ALL'IMMATRICOLAZIONE CON RISERVA "ALLE RISPETTIVE FACOLTA'
DELLE UNIVERSITA' DAGLI STESSI INDIVIDUATE COME PRIMA SCELTA" LA FASE
DI MERITO (UDIENZA PUBBLICA) SARA' FISSATA ALL'ESITO DELLA PRONUNCIA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE SICCOME INVESTITA DAL CONSIGLIO DI STATO
CON ORDINANZA N. 3541 DEL 18-6-2012. L'ESITO DEL RICORSO E
L'ORDINANZA DEL TAR POSSONO ESSERE CONSULTATI ACCEDENDO AL SITO:
www.giustizia-amministrativa.it, TAR LAZIO/ROMA, COL NUMERO DEL
RICORSO. COPIA INTEGRALE DEL RICORSO E' DEPOSITATA PRESSO LA CASA
COMUNALE DI ROMA E PRESSO LA SEGRETERIA DEL TAR LAZIO.
ESTRATTO DEL RICORSO
On. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - ROMA -
RICORSO
dei sigg.ri D'Arpa Annalisa, Ferrara Federica, Montalbano Anna
Rita, Mazzara Giulia, Carreca Anna Paola, Ballarino Selene
Mariantonietta, Bonanno Marco, Bonanno Roberto, Di Modica Alfredo,
Bonelli Adele, Bongiorno Brenda, Di Lorenzo Claudio, Lopes Antonella,
Di Piazza Giorgia, Lo Porto Maria Chiara, Messina Chiara, Rizzotto
Angela, rappresentati e difesi dell'avv. Alessandra Faldetta e
domiciliati in Roma, via Piemonte n. 32 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Spada
CONTRO
- Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
Commissione di esperti che ha redatto gli 80 quiz oggetto della prova
per l'accesso ai C.d.L. in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e
Protesi Dentaria per l'a.a. 2012-13; CINECA; Universita' degli Studi
di Palermo; Universita' degli Studi di Catania; Universita' degli
Studi di Messina; Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
e nei confronti di: GRANA' NORMA (studentessa vincitrice per il
C.d.L. in Medicina e Chirurgia); IURATO CARBONE MARTINA (vincitrice
C.d.L. in Odont. e Protesi Dentaria); CAMPANELLA GIUSEPPE (studente
non vincitore che precede in graduatoria i ricorrenti)
PER L'ANNULLAMENTO
delle Delibere tutte adottate dagli Organi Accademici con le quali
e' stata determinata l'OFFERTA FORMATIVA degli Atenei di Palermo,
Catania, Messina, Catanzaro per l'A.A. 2012-2013; del D.M. (MIUR)
28.06.2012 n. 196 ; del D.M. (MIUR) 28.06.2012 n. 197; del D.M.
(MIUR) 28.06.2012 n. 198; del Decreto Rettorale n. D.R. 3002/2012
Universita' degli Studi di Palermo (bando di concorso); del Decreto
Rettorale n. D.R. 551/2012 Universita' degli Studi Magna Graecia di
Catanzaro (bando di concorso); del Decreto Rettorale n. D.R.
1772/2012 Universita' degli Studi di Messina (bando di concorso); del
Decreto Rettorale dell'Universita' degli Studi di Catania (Bando B)
(bando di concorso); del Decreto Ministeriale, ancorche' non
conosciuto, con il quale ex art. 2 del D.M. 28.06.2012 e' stata
costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di
ottanta quesiti a risposta multipla per la prova di ammissione ai
corsi di laurea per cui e' causa; dei VERBALI e degli ATTI, ancorche'
non conosciuti, con i quali la Commissione di esperti di cui al punto
precedente ha individuato gli 80 QUESITI per gli aspiranti studenti
in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria, resi
per la prima volta noti ai ricorrenti in data 4 settembre 2012, e
degli ATTI della predetta Commissione e del Miur con cui sono stati
resi esecutivi gli stessi quesiti; della MANCATA ATTIVAZIONE di una
PROCEDURA DI AMPLIAMENTO del contingente dei posti messi a concorso,
alla luce delle risultanze della seduta del 25.07.2012 della
Conferenza Stato Regioni sulla Determinazione del Fabbisogno per il
Servizio Sanitario Nazionale di Medici e Odontoiatri per l'a.a.
2012-13; della MANCATA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO AD
ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO di quegli studenti vincitori del concorso
per l'ammissione ai C.d.L. in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria
e Protesi Dentaria per l'a.a. 2012/13 che abbiano gia' maturato un
certo numero di crediti; della MANCATA ATTIVAZIONE DEL C.D.
"SCORRIMENTO" DELLA "GRADUATORIA UNICA" del concorso per
l'immatricolazione al 1° anno dei C.d.L. Magistrali in Medicina ed
Odontoiatria presso i quattro Atenei dell'Aggregazione (PA-CT-ME-CZ)
per l'a.a. 2012/13 in relazione ai posti a qualsiasi titolo
liberatisi e/o comunque rimasti vacanti per passaggi ad anni
successivi al 1° e/o in relazione ai posti residui gia' riservati
agli studenti extracomunitari; dei VERBALI tutti DELLE COMMISSIONI
GIUDICATRICI E DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA RELATIVI ALLA PROVA
CONCORSUALE SVOLTASI PRESSO L'ATENEO PALERMITANO (atti non
conosciuti); delle effettive MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
presso l'Ateneo Palermitano; della GRADUATORIA UNICA del Concorso per
l'ammissione ai C.d.L. magistrali a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2012-13
pubblicata sul sito del MIUR - ACCESSO PROGRAMMATO - CINECA in data
14.09.2012 nella parte in cui non vede vincitori i ricorrenti anche a
seguito degli scorrimenti, non ultimo quello del 02.11.2012; di tutti
i provvedimenti di PRESA D'ATTO della GRADUATORIA UNICA NOMINATIVA
pubblicata dal CINECA operati dai singoli Atenei dell'Aggregazione
(PA-CT-ME-CZ), ove esistenti; di TUTTI I PROVVEDIMENTI DI
SCORRIMENTO, non ultimo quello del 02.11.2012 nella parte in cui non
consentono l'immatricolazione dei ricorrenti; di ogni altro atto
presupposto, connesso e conseguente.
FATTO:
I ricorrenti hanno partecipato al CONCORSO UNICO per l'ammissione
ad entrambi i C.d.L. (MEDICINA ed ODONTOIATRIA - ma, non
classificandosi entro il numero dei posti messi a concorso, sono
risultati esclusi dal diritto all'immatricolazione anche a seguito
degli scorrimenti.
Impugnano il diniego del diritto all'immatricolazione, con i
seguenti motivi:
1. ILLEGITTIMITA' DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
PRESSO L'ATENEO DI PALERMO PER:
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: - DEL D.M. 196/2012 CHE HA
DETERMINATO, GIUSTA DELEGA EX L. 264/1999 LE "MODALITA' E I CONTENUTI
DELLE PROVE DI AMMISSIONE PER I CORSI DI LAUREA DE QUO"; - DEL BANDO
DI CONCORSO D.R. N. 3002/2012 dell'Universita' degli Studi di
Palermo.
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST.:
DISPARTA' DI TRATTAMENTO
- VIOLAZIONE DELLE NORME GENERALI REGOLATRICI DEI CONCORSI
PUBBLICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 11, COMMA 4 D.P.R.
487/1994.
La prova consiste nella soluzione di ottanta quesiti.....da
risolversi nel tempo di due ore (ex D.M. D.M. 196/2012 e bandi di
concorso). A Palermo, tali disposizioni non sono state rispettate in
molte aule nelle quali l'inizio della prova non e' avvenuto alle ore
11.00, ma con un ritardo (da 10 a 15 min.) poi non recuperato. (Il
tempo dell'esame e' stato inferiore alle 2 ore). I ricorrenti hanno
prodotto diverse dichiarazioni di atto notorio di partecipanti al
concorso, riservandosi di integrarle con le forme di cui all'art. 63,
comma 3, c.p.a.
2. ILLEGITTIMITA' DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
PRESSO L'ATENEO DI PALERMO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE:
- DELL' ALLEGATO 1 E 2 AL D.M. 196/2012 CHE DETERMINANO, LE
PROCEDURE DA RISPETTARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA NEI
SINGOLI ATENEI AGGREGATI.
Dall'allegato n. 1 del D.M. 28.05.2012 n. 196 che sancisce le
procedure da rispettare durante lo svolgimento della prova, per
garantirne la trasparenza, si rileva che in ciascuna aula di prova
doveva essere consegnato un numero di plichi sufficiente al numero
dei candidati in aula o, addirittura superiore. Al contrario, a
Palermo, in molte aule, il numero di plichi non e' risultato coerente
col numero dei candidati, con il conseguente "spostamento" di
commissari e plichi, in assenza di una dovuta scorta (i candidati
riferiscono che i commissari/responsabili d'aula - durante queste
operazioni - non sono stati scortati dalle forze dell'ordine). I
ricorrenti producono dichiarazioni di atto notorio da integrarsi con
le forme di cui all'art. 63, comma 3, c.p.a..
3. ILLEGITTIMITA' DELLE NORME CHE REGOLANO LE MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DELLA PROVA: D.M. 196/2012 e D.R. 3002/2012, NONCHE'
DELLA STESSA PROVA E DELLE MODALITA' DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI,
PERCHE' IN CONTRASTO CON I CRITERI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA'
PREVISTI EX ART. 97 COST. E DALLA L. 241/90
La strutturazione stessa della prova d'esame e le sue modalita' di
svolgimento e correzione possono consentire: l'individuazione del
candidato; la manomissione del compito da parte del commissario e/o
dell'operatore informatico compiacente; l'impossibilita' per il
candidato, eventualmente danneggiato, di dimostrare l'avvenuta
manomissione; l'assoluta impossibilita' di attribuire con certezza la
paternita' dell'elaborato. In buona sostanza, il codice a barre di
ciascuna prova e' fin da subito conosciuto dal candidato e da
chiunque altri ne abbia interesse, attraverso la lettura del codice -
alfanumerico pure prestampato sulla prova. Tale codice costituisce
segno di riconoscimento dell'elaborato e di riconducibilita' al suo
autore anche in sede di correzione.
4. ILLEGITTIMITA' COSTITUZ. DELLA L. 264/99 ART. 4 per:
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE EX ART. 3, 1°
COMMA DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 34 Cost e DELL'ART. 97 COST..
ILLEGITTIMITA' E CONTRADDITTORIETA' DEL D.M. 28.06.2012 n. 196 CON
RIFERIMENTO ALL'Art. 6 del D.M. 270/2004
Essendo le materie oggetto della prova d'esame (matematica, fisica,
chimica e biologia) tutte materie scientifiche, e' naturale che vi
sia un diverso approccio con il quiz, a seconda che lo studente
provenga da un istituto ad indirizzo scientifico o, al contrario, da
uno classico o commerciale. (violaz. principio uguaglianza). Tra
l'altro dispone l'art. 6 del D.M. 270/2004 che per l'accesso ai corsi
di laurea e' necessario (oltre al diploma di scuola superiore) il
possesso o l'acquisizione di una preparazione iniziale sulla base di
conoscenze richieste dalle stesse Universita', che determinano le
modalita' di verifica al termine, eventualmente, di attivita'
formative propedeutiche. (predisposte, quindi dalle stesse
Universita'). Nessuna delle disposizioni previste dall'art. 6, comma
1 del D.M. 270/2004 e' stata rispettata dagli atti di limitazione e
regolamentazione dell'accesso al Corso di laurea per cui e' causa.
5. ILLEGITTIMITA': - DEL D.M. 196/2012 "MODALITA' E CONTENUTI...."
e DELL' ALLEGATO A: Programmi Prove Area Sanitaria"; - DELLA PROVA A
QUIZ SOMMINISTRATA AI CANDIDATI IL 04/09/2012 E DI TUTTI GLI ATTI CHE
NE HANNO COSTITUITO IL PRESUPPOSTO: (Decreto Ministeriale, ancorche'
non conosciuto, con il quale ex art. 2 del D.M. 28.06.2012 e' stata
costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di
ottanta quesiti a risposta multipla per la prova di ammissione ai
corsi di laurea per cui e' causa; Verbali e atti, ancorche' non
conosciuti, della Commissione di esperti che ha predisposto gli
ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in Medicina e Chirurgia ed
in Odontoiatria e Protesi Dentaria, resi per la prima volta noti ai
ricorrenti in data 4 settembre 2012; atti della predetta Commissione
e del Miur con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti);
- VIOLAZIONE DELLA L. 264/99 PER ECCESSO DI DELEGA.
- VIOLAZIONE DELL'ART. 34 COST. CHE PREVEDE CHE "I PIU' CAPACI E
MERITEVOLI HANNO DIRITTO DI RAGGIUNGERE I PIU' ALTI GRADI DEGLI
STUDI".
Si ravvisa, pure, una incongruenza tra i quiz proposti e le
prescrizioni della L. 264/99. Invero, non soltanto i "quiz oggetto
della prova" non possano ritenersi adeguati ad accertare la
predisposizione per le discipline oggetto dei C.d.L. in Medicina ed
Odontoiatria ma, quel che e' peggio, sono, per lo piu', quiz di
ragionamento logico e non, invece di cultura generale. Invero, la
MATEMATICA non e' materia che si studia in entrambi i Corsi di Laurea
per cui e' causa e, le domande di CULTURA GENERALE proposte, si
concretizzano in domande di mero nozionismo fine a se stesso e,
sicuramente, per cio' solo, anche, inidonee a selezionare i piu'
capaci e meritevoli di accedere al Corso di Laurea. (VIOLAZIONE L..
264/99, ART. 4 e VIOLAZIONE ART. 34 COST.).
6. ILLEGITTIMITA' DELLE MODALITA' DI SELEZIONE:
- ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA l. 264/99, art. 4, comma 1
(ISTITUTIVA DEL "NUMERO CHIUSO"), nonche' di tutti gli atti che ne
costituiscono l'attuazione: D.M. 28.06.2012 N. 196; 197; 198 e BANDI
DI CONCORSO degli Atenei dell'Aggregazione, NELLA PARTE IN CUI NON
PREVEDONO UN'UNICA GRADUATORIA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
- per violazione del generale PRINCIPIO MERITOCRATICO che sta alla
base di tutte le selezioni per pubblico concorso e, quindi per
violazione dell'Art. 97 Cost. sul BUON ANDAMENTO ed
IMPARZIALITA'dell'Amministrazione; - per violazione dell'art. 34
Cost. III comma; - per violazione del principio di uguaglianza
sostanziale ex ar. 3 Cost.
Lo strumento, utilizzato per accedere alle immatricolazioni ai
Corsi di Laurea magistrali a ciclo unico: Medicina ed Odontoiatria,
programmati a livello nazionale, non risulta, poi, idoneo a
selezionare davvero gli studenti piu' meritevoli presenti nel
territorio nazionale, rendendosi, pertanto illegittimo in quanto in
contrasto col fondamentale principio che regola i concorsi pubblici:
il PRINCIPIO MERITOCRATICO: diramazione del piu' ampio principio
Costituzionale di BUON ANDAMENTO ed IMPARZIALITA' nell'operato della
P.A., garantito ex art. 97 Cost.; nonche' con L'ART. 34, II COMMA
DELLA COST. (...i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i
gradi piu' alti degli studi). Invero, la mancata previsione di un
punteggio minimo da raggiungere per il superamento della prova, ed il
fatto che l'esame si svolge nello stesso giorno in tutto il
territorio nazionale, e che la prova e' identica per tutte le sedi
universitarie, senza che sia predisposta una GRADUATORIA UNICA
nazionale, comporta un'illogica discriminazione tra studenti che
scelgono una sede universitaria piuttosto che un'altra. Sul punto e'
pendente il sindacato di illegittimita' costituzionale della L.
264/99, art. 4, comma 1, giusta ordinanza di rimessione del Cons.
Stato, sez. VI, Ord. N. 3541/2012). Meritano, pertanto, il diritto
all'immatricolazione i candidati che con il punteggio realizzato
avrebbero conseguito l'immatricolazione presso un altro Ateneo
d'Italia.
7. ILLEGITTIMITA' DEI D.M. 197 E 198/2012, nonche' DEI BANDI DI
CONCORSO DEI 4 ATENEI (PA-CT-ME-CZ) E DEGLI ATTI CHE NE HANNO
COSTITUITO IL PRESUPPOSTO: DELIBERE DEGLI ORGANI ACCADEMICI CHE HANNO
DETERMINATO L'OFFERTA FORMATIVA, PER: - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3,
2° C., E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. N. 264/1999; - ECCESSO DI POTERE PER
DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER
ILLOGICITA' MANIFESTA.
8. ILLEGITTIMITA' per VIOLAZIONE ART. 3, COMMA 1 L.264/99:
- DEI D.M. 197 E 198/2012 nella parte in cui HANNO DEFINITO IL
NUMERO DEI POSTI DA METTERE A CONCORSO PER I C.D.L. DE QUO, SENZA
CONOSCERE, ANCORA LE RILEVAZIONI SUL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA'
MEDICHE SUL TERRITORIO
- DEL D.M. 197/2012 CHE HA DETERMINATO IL NUMERO DEI POSTI PER IL
C.D.L. IN MEDICINA;
- DEI BANDI DI CONCORSO DEI 4 ATENEI DELL'AGGREGAZIONE
(PA-CT-ME-CZ); tutti, nella parte in cui non prevedono di aumentare
il numero dei posti contingentati in funzione delle rilevazioni SUL
FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA' MEDICHE SUL TERRITORIO, come sancite
nell'adunanza del 25.07.2012 della Conferenza Stato Regioni;
- DELLE PROCEDURE DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA UNICA DEL
CONCORSO (AGGREGAZ. ATENEI PA-CT-ME-CZ) nella parte in cui non
prevedono di far scorrere la GRADUATORIA UNICA DEL CONCORSO in
funzione delle precitate rilevazioni sul fabbisogno di
professionalita' mediche sul territorio.
ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E CONTRADDITTORIETA' DELL'OPERATO
DELLA P.A.; VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED
IMPARZIALITA' DELL'OPERATO DELLA P.A.. (ART. 97 Cost.); VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 33 E 4 COSTITUZ.
L'istruttoria seguita dagli Atenei per la determinazione del numero
dei posti da mettere a concorso e' illegittima perche' in contrasto
con i principi dettati dalla L. n. 264/1999. Non e' stata, invero,
predisposta dagli Atenei una coerente istruttoria per la
determinazione dell'Offerta Formativa che, al contrario, sembra
dettata dal caso e/o, comunque, da deliberazioni incoerenti e
contraddittorie; neppure si e' tenuto conto della richiesta di
professionalita' mediche sul territorio - come sancita nell'Adunanza
della Conferenza Stato Regioni del 25.07.2012 - anche perche' il D.M.
197/2012, che ha determinato il numero degli immatricolabili, e'
stato emanato prima delle statuizioni della Conferenza; neppure si e'
dato corso ad un ampliamento delle contingentazioni, proprio alla
luce delle determinazioni sul "fabbisogno" della Conferenza Stato
Regioni.
9. ILLEGITTIMITA' E CONTRADDITTORIETA':
- dei D.M. 28.06.2012 n. 197 n. 198
- dei BANDI DI CONCORSO dei 4 Atenei dell'Aggregazione la' dove non
prevedono che gli Atenei hanno l'obbligo di valutare i curricula
degli studenti vincitori di concorso e, ove verificato che gli
stessi, abbiano di gia' conseguito un numero di crediti tali da poter
essere iscritti ad anni successivi al 1°, disporre in conformita',
con cio' rendendo liberi altrettanti posti al 1° anno da assegnare,
successivamente, per scorrimento della graduatoria del concorso.
- DELLA MANCATA PREVISIONE E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI
"PASSAGGIO AD ANNI SUCCESSIVI AL 1° e successivo "SCORRIMENTO", da
parte di tutti e 4 gli Atenei dell'AGGREGAZIONE al fine di consentire
la copertura integrale di tutti i posti messi a concorso, (comunque,
ed in qualsiasi momento liberatisi) ed in particolare, al fine di
consentire la copertura dei posti che si andrebbero a liberare per
passaggio dei vincitori ad anni successivi al 1°; nonche' di tutti
gli ATTI, ove esistenti, che hanno impedito i "PASSAGGI" ed i
consequenziali "SCORRIMENTI DELLA GRADUATORIA UNICA DEL CONCORSO per
l'AGGREGAZIONE DEI 4 ATENEI".
- della GRADUATORIA UNICA nella parte in cui, anche a seguito degli
scorrimenti non vede vincitori i ricorrenti;
- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'
DELL'OPERATO DELLE UNIVERSITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO; -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO EX
ART. 34 COST.; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.. 264/99; -
VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'
DELL'OPERATO DELLA P.A..
Non v'e' dubbio che mantenere al 1° anno di corso studenti che, al
contrario, hanno sostenuto e superato (seppure in "Corsi di laurea"
affini) un gran numero di esami convalidabili per il C.d.L. in
Medicina, comporta, altresi', una violazione dei principi di
economicita' dell'operato della P.A.. e la inevitabile, anche se
riflessa, compressione ulteriore del numero delle immatricolazioni,
con la ulteriore lesione dell'interesse dei ricorrenti allo
scorrimento della graduatoria per i posti che si sarebbero liberati
in funzione dei non eseguiti "passaggi".
10. Per gli stessi motivi di cui al MOTIVO 9, sono illegittimi gli
atti impugnati, nella parte in cui NON PREVEDONO, solo PER IL C.D.L.
IN ODONTOIATRIA di ASSEGNARE I POSTI RIMASTI VACANTI RISERVATI AGLI
STUDENTI EXTRACOMUNITARI, IN FAVORE DI ALTRETTANTI STUDENTI
COMUNITARI.
In forza dei su esposti motivi PROPONGONO:
ISTANZA CAUTELARE
volta ad ottenere l'ammissione - in sovrannumero - con riserva,
prioritariamente presso il C.d.L. in Medicina e Chirurgia presso
l'Ateneo Palermitano, ed in subordine, presso uno dei Corsi di Laurea
per cui e' causa, secondo l'ordine delle opzioni espresse con
riferimento agli Atenei dell'Aggregazione.
DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI ex art. 30, Cod. Amm. Vo
in forma specifica per ottenere l'immatricolazione in sovrannumero
dei ricorrenti e/o, per ottenere, comunque, il ristoro di tutti i
danni subiti.
Voglia L'On.le Tribunale
Solo ove occorra e, risulti questione assolutamente determinante
per l'accoglimento del ricorso: Ritenere rilevanti e fondate le
questioni d'illegittimita' Costituzionale della L. 264/99, art. 4 e
art 1 sollevate ai motivi 4 e 6 del ricorso con riferimento agli
artt. 3, 34 e 97 Cost. quindi sospendere il giudizio e rimettere gli
atti alla Corte e nelle more, in via cautelare, disporre
l'immatricolazione con riserva dei ricorrenti;
NEL MERITO:
previo annullamento dei pertinenti atti impugnati, ed in
accoglimento dei relativi motivi di ricorso, disporre (anche
azionando procedure di ampliamento delle contingentazioni e/o
scorrimento della graduatoria) l'immatricolazione dei ricorrenti in
sovrannumero, prioritariamente al C.d.L. in Medicina e Chirurgia
presso l'Ateneo Palermitano, ed in subordine, ad uno dei Corsi di
Laurea per cui e' causa, secondo l'ordine delle opzioni espresse con
riferimento agli Atenei dell'Aggregazione.
Palermo, 05.11.2012
avv. Alessandra Faldetta
T13ABA2042