Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30
aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata, la "Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e
dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice
Privacy").
Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie
garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. costituito
in data 30 luglio 2008 (il "Programma"), UBI Finance S.r.l. ("UBI
Finance" o il "Cessionario" o il "Garante") ha concluso in data 11
aprile 2013 con Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ("UBI") un
contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di
Cessione UBI"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBI, UBI
(i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha
acquistato pro soluto da UBI, alcuni crediti derivanti dai mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati
da UBI con i propri clienti nel corso della propria ordinaria
attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso,
cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera' pro soluto da UBI, ulteriori crediti derivanti da
contratti di mutuo stipulati da UBI con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBI, in data
[31] ottobre 2014, ha acquistato pro soluto da UBI ogni e qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da UBI (i
"Crediti UBI") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti
di Mutuo UBI") che alla data del 30 settembre 2014 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
Crediti derivanti da Contratti di Mutuo:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da Unione di Banche Italiane
S.c.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Unione di Banche
Italiane S.c.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Unione di Banche Italiane S.c.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Unione di Banche
Italiane S.c.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche
di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i
crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da
mutui che soddisfano i presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso
variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2013;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2015;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
18. intestati a controparti dotate di rating interno;
19. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (iii)
stati ceduti a veicoli di cartolarizzazione; (iv) concessi in
garanzia ad enti che offrono provvista;
20. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
21. garantiti da ipoteca di primo grado effettivo.
22. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o
piu' delle seguenti caratteristiche:
A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;
B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di
Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00;
C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad
Euro 250.000,00.
D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica;
E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Unione di Banche Italiane S.c.p.A. che
non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance S.r.l.
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra
elencati e' disponibile presso il sito internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di Unione di Banche Italiane
S.c.p.A..
Nel contesto del Programma, in data 30 giugno 2008 UBI Finance ha
concluso con Banco di Brescia S.p.A. ("BBS") un contratto quadro di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della
Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BBS"). Ai
sensi del Contratto Quadro di Cessione BBS, BBS (i) ha ceduto pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da
BBS, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BBS con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o
dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BBS,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BBS
con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BBS, in data
[31] ottobre 2014, ha acquistato pro soluto da BBS ogni e qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BBS (i
"Crediti BBS") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti
di Mutuo BBS") che alla data del 30 settembre 2014 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
Crediti derivanti da Contratti di Mutuo:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia S.p.A. abbia
ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banco di Brescia S.p.A. e rispetto
alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado
superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore e' Banco di Brescia S.p.A. (anche
se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non
sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste
ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i
presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso
variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2013;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2015;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
18. intestati a controparti dotate di rating interno;
19. il cui debito residuo sia di importo maggiore ad Euro 25.300;
20. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.;
21. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (iii)
stati ceduti a veicoli di cartolarizzazione; (iv) concessi in
garanzia ad enti che offrono provvista;
22. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
23. garantiti da ipoteca di primo grado effettivo.
24. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o
piu' delle seguenti caratteristiche:
A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;
B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di
Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00;
C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad
Euro 250.000,00.
D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica;
E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banco di Brescia S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso
la sede di Banco di Brescia S.p.A.
Nel contesto del Programma, in data 1 dicembre 2009 UBI Finance ha
concluso con Banca Popolare di Bergamo S.p.A. ("BPB") un contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BPB").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, BPB (i) ha ceduto pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da
BPB, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BPB con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o
dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BPB,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BPB
con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, in data
[31] ottobre 2014, ha acquistato pro soluto da BPB ogni e qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BPB (i
"Crediti BPB") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti
di Mutuo BPB") che alla data del 30 settembre 2014 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
Crediti derivanti da Contratti di Mutuo:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Bergamo
S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare di
Bergamo S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso
variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2013;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2015;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
18. intestati a controparti dotate di rating interno;
19. il cui debito residuo sia di importo maggiore ad Euro 97.650;
20. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.;
21. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (iii)
stati ceduti a veicoli di cartolarizzazione; (iv) concessi in
garanzia ad enti che offrono provvista;
22. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
23. garantiti da ipoteca di primo grado effettivo.
24. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o
piu' delle seguenti caratteristiche:
A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;
B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di
Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00;
C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad
Euro 250.000,00.
D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica;
E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso
la sede di Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI Finance ha
concluso con Banca di Valle Camonica S.p.A. ("BVC") un contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BVC").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BVC, BVC (i) ha ceduto pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da
BVC, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BVC con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o
dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BVC,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BVC
con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BVC, in data
[31] ottobre 2014, ha acquistato pro soluto da BVC ogni e qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BVC (i
"Crediti BVC") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti
di Mutuo BVC") che alla data del 30 settembre 2014 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
Crediti derivanti da Contratti di Mutuo:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da Banca di Valle Camonica
S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca di Valle Camonica S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca di Valle
Camonica S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca di Valle Camonica S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca di Valle
Camonica S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso
variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2013;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2015;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
18. intestati a controparti dotate di rating interno;
19. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.;
20. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (iii)
stati ceduti a veicoli di cartolarizzazione; (iv) concessi in
garanzia ad enti che offrono provvista;
21. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
22. garantiti da ipoteca di primo grado effettivo.
23. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o
piu' delle seguenti caratteristiche:
A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;
B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di
Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00;
C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad
Euro 250.000,00.
D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica;
E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca di Valle Camonica S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso
la sede di Banca di Valle Camonica S.p.A..
Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI Finance ha
concluso con UBI Banca Private Investment S.p.A. ("UBIPI") un
contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di
Cessione UBIPI"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBIPI,
UBIPI (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha
acquistato pro soluto da UBIPI, alcuni crediti derivanti dai mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati
da UBIPI con i propri clienti nel corso della propria ordinaria
attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso,
cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera' pro soluto da UBIPI, ulteriori crediti derivanti da
contratti di mutuo stipulati da UBIPI con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBIPI, in
data [31] ottobre 2014, ha acquistato pro soluto da UBIPI ogni e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da
UBIPI (i "Crediti UBIPI") derivante dai Contratti stipulati con i
propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa
(i "Contratti di Mutuo UBIPI") che alla data del 30 settembre 2014
("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
Crediti derivanti da Contratti di Mutuo:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da UBI Banca Private
Investment S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per UBI
Banca Private Investment S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e UBI Banca Private
Investment S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' UBI Banca Private Investment S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' UBI Banca Private
Investment S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche
di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i
crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da
mutui che soddisfano i presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso
variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2013;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2015;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
18. intestati a controparti dotate di rating interno;
19. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.;
20. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (iii)
stati ceduti a veicoli di cartolarizzazione; (iv) concessi in
garanzia ad enti che offrono provvista;
21. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
22. garantiti da ipoteca di primo grado effettivo.
23. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o
piu' delle seguenti caratteristiche:
A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;
B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di
Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00;
C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad
Euro 250.000,00.
D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica;
E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da UBI Banca Private Investment S.p.A. che
non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso
la sede di UBI Banca Private Investment S.p.A.
UBI, BBS, BPB, BVC e UBIPI sono di seguito congiuntamente
denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente".
I Crediti UBI, i Crediti BBS, i Crediti BPB, i Crediti BVC e i
Crediti UBIPI sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti"
e, ciascuno di essi, un "Credito".
I Contratti di Mutuo UBI, i Contratti di Mutuo BBS, i Contratti di
Mutuo BPB, i Contratti di Mutuo BVC ed i Contratti di Mutuo UBIPI
sono di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e,
ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo".
UBI Finance S.r.l. ha conferito incarico ad Unione di Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ha a sua
volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle suddette attivita'.
Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del
presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare ai
Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti.
Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono
stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori Ceduti
precisiamo che non verranno trattati dati < sensibili > . Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di
salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro
convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto
riguarda UBI Finance S.r.l., per finalita' connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per
quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.c.p.A., per finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente
collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in
particolare, a societa', associazioni o studi professionali che
prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale,
societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di <
titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli
eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al
responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti
loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.): Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
Corso Europa, 20, 20122 Milano, Italia; UBI Finance S.r.l., Foro
Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso
Martiri della Liberta', 13 - 25122 Brescia, Italia; Banca Popolare di
Bergamo S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia;
Banca di Valle Camonica S.p.A., Piazza della Repubblica 2, 25043 -
Breno (BS), Italia; UBI Banca Private Investment S.p.A., Via
Cefalonia 74, 25124 - Brescia (BS), Italia.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI
Finance S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Unione di
Banche Italiane S.c.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo,
Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri della Liberta', 13 -
25122 Brescia, Italia; Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Piazza
Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia; Banca di Valle Camonica
S.p.A., Piazza della Repubblica 2, 25043 - Breno (BS), Italia; UBI
Banca Private Investment S.p.A., Via Cefalonia 74, 25124 - Brescia
(BS), Italia.
Milano, 30 ottobre 2014
UBI Finance S.r.L. - Consigliere
dott. Andrea Di Cola
T14AAB12969