UBI FINANCE S.R.L.

Iscritta al numero 40685 dell'elenco generale tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre
1993


soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Unione di
Banche Italiane S.c.p.A.

Sede sociale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano numero 06132280964
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 06132280964

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.

Iscritta al numero 5678 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre
1993


Capogruppo del gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al
n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale: Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo, Italia
Registro delle imprese: Bergamo numero 03053920165
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 03053920165

BANCO DI BRESCIA S.P.A.

Iscritta al numero 3500.6 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale: Corso Martiri della Liberta', 13 - 25122 Brescia,
Italia
Registro delle imprese: Brescia numero 03480180177
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 03480180177

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.

Iscritta al numero 5561 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale: Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia
Registro delle imprese: Bergamo numero 03034840169
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 03034840169

BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.

Iscritta al numero 83.6 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale: Piazza della Repubblica 2, 25043 - Breno (BS), Italia
Registro delle imprese: Brescia numero 00283770170
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 00283770170

UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.P.A.

Iscritta al numero 5365 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993

Sede sociale: via Cefalonia 74, 25124 - Brescia (BS), Italia
Registro delle imprese: Brescia numero 00485260459
Codice Fiscale e/o Partita IVA: numero 00485260459

(GU Parte Seconda n.131 del 6-11-2014)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata,  la  "Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del  D.Lgs.
n.  385  del  1  settembre  1993  (il  "Testo  Unico   Bancario")   e
dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del  30  giugno  2003  (il  "Codice
                             Privacy"). 
 

  Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni  bancarie
garantite da parte di Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  costituito
in data 30 luglio 2008 (il "Programma"),  UBI  Finance  S.r.l.  ("UBI
Finance" o il "Cessionario" o il "Garante") ha concluso  in  data  11
aprile 2013  con  Unione  di  Banche  Italiane  S.c.p.A.  ("UBI")  un
contratto quadro di cessione di crediti  pecuniari  individuabili  in
blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto  degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie  Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro  di
Cessione UBI"). Ai sensi del Contratto Quadro di  Cessione  UBI,  UBI
(i) ha  ceduto  pro  soluto  al  Cessionario,  e  il  Cessionario  ha
acquistato pro soluto da UBI,  alcuni  crediti  derivanti  dai  mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di  mutuo  stipulati
da UBI con  i  propri  clienti  nel  corso  della  propria  ordinaria
attivita' di impresa e (ii) potra' o  dovra',  a  seconda  del  caso,
cedere e trasferire pro  soluto  al  Cessionario,  e  il  Cessionario
acquistera'  pro  soluto  da  UBI,  ulteriori  crediti  derivanti  da
contratti di mutuo stipulati da UBI con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBI, in  data
[31] ottobre 2014, ha acquistato pro soluto da UBI ogni  e  qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari  in  bonis  erogati  da  UBI  (i
"Crediti UBI") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i  "Contratti
di Mutuo UBI")  che  alla  data  del  30  settembre  2014  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da Unione di Banche Italiane
S.c.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Unione di Banche Italiane S.c.p.A. di cedere i crediti derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Unione  di  Banche
Italiane S.c.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di  grado  superiore  e'  Unione  di  Banche
Italiane S.c.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle  ipoteche
di grado superiore  non  sono  state  interamente  soddisfatte)  e  i
crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore  derivano  da
mutui che soddisfano i presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile,  tasso  fisso  attualmente  variabile;  e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2013; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2015; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  18. intestati a controparti dotate di rating interno; 
  19. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA  diversa  da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca  d'Italia;  (iii)
stati  ceduti  a  veicoli  di  cartolarizzazione;  (iv)  concessi  in
garanzia ad enti che offrono provvista; 
  20. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  21. garantiti da ipoteca di primo grado effettivo. 
  22. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del  relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente,  (b)  il  debito  residuo  sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  B. (a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00. 
  D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica; 
  E. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  che
non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da  UBI  Finance  S.r.l.
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra
elencati    e'    disponibile     presso     il     sito     internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di Unione di Banche  Italiane
S.c.p.A.. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 30 giugno 2008 UBI  Finance  ha
concluso con Banco di Brescia S.p.A. ("BBS") un contratto  quadro  di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e  per
gli effetti del combinato disposto degli articoli  7-bis  e  4  della
Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e  dell'articolo  58  del
Testo Unico Bancario (il "Contratto  Quadro  di  Cessione  BBS").  Ai
sensi del Contratto Quadro di Cessione BBS, BBS  (i)  ha  ceduto  pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro  soluto  da
BBS, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BBS con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e  (ii)  potra'  o
dovra', a seconda  del  caso,  cedere  e  trasferire  pro  soluto  al
Cessionario,  e  il  Cessionario  acquistera'  pro  soluto  da   BBS,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo  stipulati  da  BBS
con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BBS, in  data
[31] ottobre 2014, ha acquistato pro soluto da BBS ogni  e  qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari  in  bonis  erogati  da  BBS  (i
"Crediti BBS") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i  "Contratti
di Mutuo BBS")  che  alla  data  del  30  settembre  2014  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da Banco di Brescia S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banco di Brescia S.p.A. di cedere i crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco di Brescia  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banco di  Brescia  S.p.A.  e  rispetto
alla quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di  grado
superiore sono state interamente soddisfatte,  o  (B)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore e' Banco di Brescia  S.p.A.  (anche
se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di  grado  superiore  non
sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti  da  queste
ipoteche di grado  superiore  derivano  da  mutui  che  soddisfano  i
presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile,  tasso  fisso  attualmente  variabile;  e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2013; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2015; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  18. intestati a controparti dotate di rating interno; 
  19. il cui debito residuo sia di importo maggiore ad Euro 25.300; 
  20. la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  21. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA  diversa  da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca  d'Italia;  (iii)
stati  ceduti  a  veicoli  di  cartolarizzazione;  (iv)  concessi  in
garanzia ad enti che offrono provvista; 
  22. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  23. garantiti da ipoteca di primo grado effettivo. 
  24. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del  relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente,  (b)  il  debito  residuo  sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  B. (a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00. 
  D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica; 
  E. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori  crediti  vantati  da  Banco  di  Brescia  S.p.A.  che  non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banco di Brescia S.p.A. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 1 dicembre 2009 UBI Finance  ha
concluso con Banca Popolare di Bergamo S.p.A.  ("BPB")  un  contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili  in  blocco  ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite  e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione  BPB").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, BPB (i) ha ceduto  pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro  soluto  da
BPB, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BPB con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e  (ii)  potra'  o
dovra', a seconda  del  caso,  cedere  e  trasferire  pro  soluto  al
Cessionario,  e  il  Cessionario  acquistera'  pro  soluto  da   BPB,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo  stipulati  da  BPB
con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, in  data
[31] ottobre 2014, ha acquistato pro soluto da BPB ogni  e  qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari  in  bonis  erogati  da  BPB  (i
"Crediti BPB") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i  "Contratti
di Mutuo BPB")  che  alla  data  del  30  settembre  2014  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Bergamo
S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare  di  Bergamo  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile,  tasso  fisso  attualmente  variabile;  e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2013; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2015; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  18. intestati a controparti dotate di rating interno; 
  19. il cui debito residuo sia di importo maggiore ad Euro 97.650; 
  20. la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  21. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA  diversa  da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca  d'Italia;  (iii)
stati  ceduti  a  veicoli  di  cartolarizzazione;  (iv)  concessi  in
garanzia ad enti che offrono provvista; 
  22. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  23. garantiti da ipoteca di primo grado effettivo. 
  24. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del  relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente,  (b)  il  debito  residuo  sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  B. (a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00. 
  D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica; 
  E. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banca Popolare di Bergamo S.p.A. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI  Finance  ha
concluso con Banca di Valle  Camonica  S.p.A.  ("BVC")  un  contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili  in  blocco  ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite  e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione  BVC").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BVC, BVC (i) ha ceduto  pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro  soluto  da
BVC, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BVC con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e  (ii)  potra'  o
dovra', a seconda  del  caso,  cedere  e  trasferire  pro  soluto  al
Cessionario,  e  il  Cessionario  acquistera'  pro  soluto  da   BVC,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo  stipulati  da  BVC
con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BVC, in  data
[31] ottobre 2014, ha acquistato pro soluto da BVC ogni  e  qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari  in  bonis  erogati  da  BVC  (i
"Crediti BVC") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i  "Contratti
di Mutuo BVC")  che  alla  data  del  30  settembre  2014  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da Banca di  Valle  Camonica
S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca di Valle Camonica S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e'  Banca  di  Valle  Camonica  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile,  tasso  fisso  attualmente  variabile;  e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2013; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2015; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  18. intestati a controparti dotate di rating interno; 
  19. la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  20. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA  diversa  da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca  d'Italia;  (iii)
stati  ceduti  a  veicoli  di  cartolarizzazione;  (iv)  concessi  in
garanzia ad enti che offrono provvista; 
  21. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  22. garantiti da ipoteca di primo grado effettivo. 
  23. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del  relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente,  (b)  il  debito  residuo  sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  B. (a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00. 
  D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica; 
  E. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca di Valle Camonica S.p.A.  che  non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banca di Valle Camonica S.p.A.. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI  Finance  ha
concluso  con  UBI  Banca  Private  Investment  S.p.A.  ("UBIPI")  un
contratto quadro di cessione di crediti  pecuniari  individuabili  in
blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto  degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie  Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro  di
Cessione UBIPI"). Ai sensi del Contratto Quadro  di  Cessione  UBIPI,
UBIPI (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e  il  Cessionario  ha
acquistato pro soluto da UBIPI, alcuni crediti  derivanti  dai  mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di  mutuo  stipulati
da UBIPI con i propri  clienti  nel  corso  della  propria  ordinaria
attivita' di impresa e (ii) potra' o  dovra',  a  seconda  del  caso,
cedere e trasferire pro  soluto  al  Cessionario,  e  il  Cessionario
acquistera' pro soluto  da  UBIPI,  ulteriori  crediti  derivanti  da
contratti di mutuo stipulati da UBIPI con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro  di  Cessione  UBIPI,  in
data [31] ottobre 2014, ha acquistato pro  soluto  da  UBIPI  ogni  e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in  bonis  erogati  da
UBIPI (i "Crediti UBIPI") derivante dai  Contratti  stipulati  con  i
propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa
(i "Contratti di Mutuo UBIPI") che alla data del  30  settembre  2014
("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono  stati  erogati  o  acquistati  da  UBI  Banca  Private
Investment S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per  UBI
Banca Private Investment S.p.A. di cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e UBI Banca  Private
Investment S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' UBI Banca Private Investment S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  UBI  Banca  Private
Investment S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle  ipoteche
di grado superiore  non  sono  state  interamente  soddisfatte)  e  i
crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore  derivano  da
mutui che soddisfano i presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile,  tasso  fisso  attualmente  variabile;  e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2013; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2015; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  18. intestati a controparti dotate di rating interno; 
  19. la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  20. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA  diversa  da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca  d'Italia;  (iii)
stati  ceduti  a  veicoli  di  cartolarizzazione;  (iv)  concessi  in
garanzia ad enti che offrono provvista; 
  21. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  22. garantiti da ipoteca di primo grado effettivo. 
  23. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano  una  o
piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del  relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente,  (b)  il  debito  residuo  sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  B. (a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00. 
  D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica; 
  E. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da UBI Banca Private Investment S.p.A.  che
non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di UBI Banca Private Investment S.p.A. 
    
  UBI,  BBS,  BPB,  BVC  e  UBIPI  sono  di  seguito   congiuntamente
denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti UBI, i Crediti BBS, i Crediti BPB,  i  Crediti  BVC  e  i
Crediti UBIPI sono di seguito congiuntamente denominati  i  "Crediti"
e, ciascuno di essi, un "Credito". 
  I Contratti di Mutuo UBI, i Contratti di Mutuo BBS, i Contratti  di
Mutuo BPB, i Contratti di Mutuo BVC ed i  Contratti  di  Mutuo  UBIPI
sono di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di  Mutuo"  e,
ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo". 
  UBI Finance S.r.l.  ha  conferito  incarico  ad  Unione  di  Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  ha  a  sua
volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle  suddette  attivita'.
Per effetto di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti  ai  sensi  del
presente avviso (i  "Debitori  Ceduti")  continueranno  a  pagare  ai
Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle  forme
previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai
debitori ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali  e  sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono
stati raccolti presso  il  rispettivo  Cedente.  Ai  Debitori  Ceduti
precisiamo che non verranno  trattati  dati  <  sensibili  >  .  Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro  stato  di
salute, alle  Loro  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  Loro
convinzioni  religiose  (articolo  4  del  Codice  Privacy).  I  dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e,  precisamente,  per  quanto
riguarda UBI Finance S.r.l., per  finalita'  connesse  e  strumentali
alla gestione del portafoglio di  Crediti,  finalita'  connesse  agli
obblighi  previsti  da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla   normativa
comunitaria nonche' da disposizioni impartite  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla  legge  e  da  organi  di  vigilanza  e  controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del  credito  e,  per
quanto riguarda Unione di Banche  Italiane  S.c.p.A.,  per  finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su  base  aggregata  dei  Crediti  oggetto  della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali  la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati  personali
avviene mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque,  in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in  nostro  possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad  un
obbligo di legge ovvero sono strettamente  funzionali  all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il  consenso  dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della  comunicazione  strettamente
collegati  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i  dati
possono essere comunicati utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di  <
titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario  trattamento  effettuato.  I  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali  loro  garanti  potranno  rivolgersi  ai  titolari   e   al
responsabile del trattamento per esercitare  i  diritti  riconosciuti
loro   dall'articolo   13   del   Codice   Privacy    (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.): Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
Corso Europa, 20, 20122 Milano,  Italia;  UBI  Finance  S.r.l.,  Foro
Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banco di Brescia  S.p.A.,  Corso
Martiri della Liberta', 13 - 25122 Brescia, Italia; Banca Popolare di
Bergamo S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8 -  24122  Bergamo,  Italia;
Banca di Valle Camonica S.p.A., Piazza della Repubblica  2,  25043  -
Breno  (BS),  Italia;  UBI  Banca  Private  Investment  S.p.A.,   Via
Cefalonia 74, 25124 - Brescia (BS), Italia. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi  per  ogni  ulteriore  informazione  a  UBI
Finance S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia;  Unione  di
Banche Italiane S.c.p.A., Piazza Vittorio Veneto 8 -  24122  Bergamo,
Italia; Banco di Brescia S.p.A., Corso Martiri della Liberta',  13  -
25122 Brescia, Italia;  Banca  Popolare  di  Bergamo  S.p.A.,  Piazza
Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia; Banca di  Valle  Camonica
S.p.A., Piazza della Repubblica 2, 25043 - Breno  (BS),  Italia;  UBI
Banca Private Investment S.p.A., Via Cefalonia 74,  25124  -  Brescia
(BS), Italia. 
  Milano, 30 ottobre 2014 

                  UBI Finance S.r.L. - Consigliere 
                        dott. Andrea Di Cola 

 
T14AAB12969
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Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.