Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato (il "Codice Privacy"). Berica ABS 3S.r.l. ("Berica ABS 3") comunica che, con contratto di cessione concluso in data 31 marzo 2014 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro soluto e in blocco da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin, 18 - C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza n. 00204010243 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta nell'albo delle banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 1515 e, in qualita' di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, al n. 5728.1 dell'albo dei gruppi bancari di cui all'art. 64 del Testo Unico Bancario ("BPVi"), con efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 aprile 2014 (la "Data di Efficacia"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecari (i "Contratti di Mutuo Ipotecari") che, alla data del 28 febbraio 2014 (la "Data di Valutazione"), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti"): (i) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario garantiti da ipoteca su beni immobili destinati ad uso residenziale e i cui debitori siano persone fisiche residenti in Italia, anche in co-intestazione; (ii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario conclusi (a) da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.; (b) da Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. e da Banca Nuova S.p.A. (codice fiscale n. 00058890815) prima della loro fusione per incorporazione in Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.; e (c) da una delle seguenti banche Banca Popolare di Treviso S.p.A., Banca Popolare di Trieste S.p.A. e Banca Popolare Udinese S.p.A. e trasferiti a Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. per effetto di acquisto del relativo ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; (iii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario i cui relativi mutuatari siano classificati da BPVi come "in bonis" (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)); (iv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario erogati tra il 1 gennaio 2000 (incluso) e la Data di Valutazione (inclusa); (v) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario denominati in Euro; (vi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario interamente erogati e in base ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione; (vii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che (i) alla Data di Valutazione non presentavano piu' di una rata scaduta e non pagata; e (ii) al 23 marzo 2014 non presentavano alcuna rata scaduta e non pagata; (viii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in relazione ai quali al 23 marzo 2014 sia stata pagata almeno una rata, anche di preammortamento; (ix) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario con piano di ammortamento (i) cosiddetto "alla francese"; o (ii) con pagamento di rate di importo costante e durata variabile; o (iii) con pagamento di rate di importo crescente nel tempo, cosiddetto "rata crescente"; (x) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario il cui importo originario in linea capitale non eccedeva Euro 3.200.000,00; (xi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in cui, secondo il relativo piano di ammortamento, l'ultima rata abbia scadenza non anteriore al 1 agosto 2014; (xii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali; (xiii) siano garantiti da un'ipoteca di primo grado economico intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca di grado legale successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente (restando inteso, per chiarezza, che il presente criterio si intendera' rispettato anche ove il medesimo credito sia garantito da garanzie ulteriori rispetto all'ipoteca di primo grado economico); (xiv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario stipulati con mutuatari appartenenti ad una delle seguenti categorie SAE (Settore Attivita' Economica), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): 600 (famiglie/famiglie consumatrici) ovvero 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici); (xv) (a) in relazione ai mutui ipotecari erogati a mutuatari appartenenti alla categoria SAE 600 (famiglie/famiglie consumatrici) il rapporto tra l'importo originario in linea capitale del mutuo e il valore dell'immobile ipotecato (sul quale sussista ipoteca di primo grado economico) a garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini della concessione del mutuo stesso) sia compreso tra 3% (incluso) e 85% (incluso); e (b) in relazione ai mutui ipotecari erogati a mutuatari appartenenti alla categoria SAE 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici) il rapporto tra l'importo originario in linea capitale del mutuo e il valore dell'immobile ipotecato (sul quale sussista ipoteca di primo grado economico) a garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini della concessione del mutuo stesso) sia compreso tra 3% (incluso) e 80% (incluso); (xvi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario stipulati con mutuatari identificati attraverso i codici PF (persone fisiche) ovvero CO (regime di cointestazione tra persone fisiche); (xvii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario identificati da BPVi con il seguente "codice prodotto": "111"; "121"; "124"; "00C"; "01C"; "01D"; "02C"; "04C"; "04D"; "05C"; "05D"; "06C"; "06D"; "07C"; "08C"; "10D"; "11C"; "11D"; "12D"; "14C"; "14D"; "15C"; "16C"; "17C"; "20C"; "20D"; "21C"; "22C"; "23C"; "29C"; "32C"; "33C"; "35C"; "39C"; "40C"; "42C"; "43C"; "46C"; "47C"; "49C"; "79C"; "86C"; "96C"; "A01"; "A02"; "A03"; "A05"; "A06"; "A07"; "A08"; "A09"; "A10"; "A12"; "A13"; "A14"; "A15"; "A16"; "A17"; "A20"; "A21"; "A30"; "A31"; "A32"; "A33"; "A34"; "A35"; "A38"; "A39"; "A40"; "A41"; "A52"; "A53"; "A56"; "A57"; "A58"; "A59"; "A60"; "A61"; "A62"; "A64"; "A65"; "A66"; "B01"; "B02"; "B03"; "B04"; "B05"; "B06"; "B08"; "B09"; "B10"; "B11"; "B12"; "B13"; "B14"; "B18"; "B20"; "B21"; "B23"; "B24"; "B25"; "B26"; "B28"; "B29"; "B30"; "B32"; "B35"; "B36"; "B51"; "C01"; "C02"; "K01"; "K02"; "K04"; "U21"; "U41"; "U60"; "U61"; (xviii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che alla Data di Valutazione presentavano (i) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale (sia nel periodo di opzione a tasso variabile sia nel periodo di opzione a tasso fisso), uno spread annuo non inferiore allo 0,30%; e (ii) in relazione ai mutui a tasso fisso, un tasso minimo annuo non inferiore al 2%; (xix) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale (nel periodo di opzione a tasso variabile), derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che alla Data di Valutazione prevedevano un'indicizzazione ad un tasso Euribor. Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti derivanti da: (a) contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria; (b) contratti di mutuo concessi a favore di (i) amministratori e/o personale dipendente di BPVI e/o amministratori e/o personale dipendente di societa' facenti parte del Gruppo bancario "Banca Popolare di Vicenza"; (ii) enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute; (iii) associazioni non riconosciute; (iv) enti religiosi; (c) contratti di mutuo in relazione ai quali, alla Data di Valutazione (inclusa), il relativo debitore benefici della sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale); (d) contratti di mutuo il cui relativo debitore sia altresi' debitore nei confronti di altre banche e/o intermediari finanziari e sia classificato differentemente da "in bonis" da parte di tali banche e/o intermediari (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)), come segnalati dal c.d. "Flusso Centrale Rischi" aggiornato alla data del 31 dicembre 2013; (e) mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con i seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: 33-4597036, 33-4513945, 33-4687709, 33-5029051, 33-4573487, 33-55654, 33-5061293, 33-5061435, 33-5056180, 33-5034641, 33-5040577, 33-5040579, 33-4619571, 33-4647048, 33-4692927, 33-5012389, 33-5007153, 33-5016050, 33-5025337, 33-47523, 33-77240, 33-4739436. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti a Berica ABS 3 tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti a BPVi in relazione ai Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai Contratti di Mutuo Ipotecario e dai beni immobili ipotecati e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformita' a quanto previsto dai Contratti di Mutuo Ipotecario e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, e tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione salvo il presente avviso e l'iscrizione del medesimo avviso nel registro imprese ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Sono esclusi dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai Crediti, le fideiussioni omnibus che, alla Data di Efficacia assistono, ovvero prima di tale data assistevano, sia i Crediti sia altri crediti di BPVi. Berica ABS 3 ha conferito incarico a BPVi ai sensi della Legge 130 affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, provveda alla gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li assistono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a continuare a pagare presso BPVi, in qualita' di mandatario con rappresentanza, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge o per contratto, anteriormente alla cessione e/o in conformita' con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Battaglione Framarin, 18, 36100 Vicenza. BPVI continuera' altresi' ad essere responsabile a tutti gli effetti delle comunicazioni (documenti di sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari". Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, si informa che BPVi, in relazione all'attivita' di servicing cui e' tenuta contrattualmente nei confronti di Berica ABS 3, continuera' a trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con le stesse modalita' e per le stesse finalita' relative, tra l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti e con l'ulteriore finalita' della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualita' di "Titolare" ai sensi del Codice Privacy. Pertanto, i debitori ceduti potranno continuare a rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy all'Ufficio Reclami della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Battaglione Framarin, 18, 36100 Vicenza. Milano, 8 aprile 2014 Berica ABS 3 S.r.l. - Presidente del consiglio di amministrazione Massimo Antonio Bosisio T14AAB5058