BERICA ABS 3 S.R.L.

Societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge 130/99

Sede legale: via Battaglione Framarin, 18 - Vicenza
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: Vicenza n. 03884210240
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03884210240

(GU Parte Seconda n.44 del 12-4-2014)

 
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai  sensi  del
combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130
(la "Legge 130") e dell'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre
1993, come successivamente modificato e integrato  (il  "Testo  Unico
Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30  giugno  2003,  n.
196,  come  successivamente  modificato  e  integrato   (il   "Codice
                             Privacy"). 
 

  Berica ABS 3S.r.l. ("Berica ABS 3") comunica che, con contratto  di
cessione concluso in data 31 marzo 2014 ai sensi degli articoli 1 e 4
della Legge 130 (il  "Contratto  di  Cessione"),  ha  acquistato  pro
soluto e in blocco da Banca Popolare di Vicenza  S.c.p.A.,  con  sede
legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin, 18  -  C.F.,  P.  IVA  e
iscrizione al Registro delle Imprese  di  Vicenza  n.  00204010243  -
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi  ed  al  Fondo
Nazionale di Garanzia  -  Iscritta  nell'albo  delle  banche  di  cui
all'art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 1515  e,  in  qualita'  di
capogruppo del Gruppo Bancario  Banca  Popolare  di  Vicenza,  al  n.
5728.1 dell'albo dei gruppi bancari di  cui  all'art.  64  del  Testo
Unico Bancario ("BPVi"), con efficacia economica dalle ore 00:01  del
1 aprile 2014 (la "Data di Efficacia"), tutti i crediti per capitale,
interessi (anche di mora), spese  ed  altri  accessori  derivanti  da
contratti di mutuo ipotecari (i "Contratti di Mutuo Ipotecari")  che,
alla data del 28 febbraio 2014 (la  "Data  di  Valutazione"),  ovvero
alle diverse date di seguito indicate, soddisfino  cumulativamente  i
seguenti criteri (i "Crediti"): 
  (i) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario garantiti da  ipoteca
su beni immobili destinati ad uso residenziale e i cui debitori siano
persone fisiche residenti in Italia, anche in co-intestazione; 
  (ii) derivino da Contratti di  Mutuo  Ipotecario  conclusi  (a)  da
Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.; (b)  da  Cassa  di  Risparmio  di
Prato S.p.A. e da Banca Nuova S.p.A. (codice fiscale n.  00058890815)
prima della loro fusione per  incorporazione  in  Banca  Popolare  di
Vicenza S.c.p.A.; e (c) da una delle seguenti banche  Banca  Popolare
di Treviso S.p.A., Banca Popolare di Trieste S.p.A. e Banca  Popolare
Udinese S.p.A. e trasferiti a Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.  per
effetto  di  acquisto  del   relativo   ramo   d'azienda   ai   sensi
dell'articolo 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 
  (iii) derivino da Contratti di  Mutuo  Ipotecario  i  cui  relativi
mutuatari siano classificati da BPVi come "in bonis" (nel significato
di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)); 
  (iv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario  erogati  tra  il  1
gennaio 2000 (incluso) e la Data di Valutazione (inclusa); 
  (v) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario denominati in Euro; 
  (vi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario interamente  erogati
e  in  base  ai  quali  non  sussiste  alcun  obbligo  di   ulteriore
erogazione; 
  (vii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che (i)  alla  Data
di Valutazione non presentavano  piu'  di  una  rata  scaduta  e  non
pagata; e (ii) al 23 marzo 2014 non presentavano alcuna rata  scaduta
e non pagata; 
  (viii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario  in  relazione  ai
quali al 23 marzo 2014 sia stata pagata almeno  una  rata,  anche  di
preammortamento; 
  (ix) derivino  da  Contratti  di  Mutuo  Ipotecario  con  piano  di
ammortamento 
  (i) cosiddetto "alla francese"; o 
  (ii) con pagamento di rate di importo costante e durata  variabile;
o 
  (iii) con  pagamento  di  rate  di  importo  crescente  nel  tempo,
cosiddetto "rata crescente"; 
  (x) derivino da  Contratti  di  Mutuo  Ipotecario  il  cui  importo
originario in linea capitale non eccedeva Euro 3.200.000,00; 
  (xi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in cui,  secondo  il
relativo piano di ammortamento,  l'ultima  rata  abbia  scadenza  non
anteriore al 1 agosto 2014; 
  (xii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario  il  cui  piano  di
ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali; 
  (xiii) siano garantiti  da  un'ipoteca  di  primo  grado  economico
intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo  grado  legale;  ovvero
(ii) un'ipoteca di grado legale successivo  al  primo  rispetto  alla
quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado  precedente  (restando  inteso,
per chiarezza, che il  presente  criterio  si  intendera'  rispettato
anche ove il medesimo credito sia  garantito  da  garanzie  ulteriori
rispetto all'ipoteca di primo grado economico); 
  (xiv) derivino da  Contratti  di  Mutuo  Ipotecario  stipulati  con
mutuatari appartenenti ad una delle seguenti categorie  SAE  (Settore
Attivita' Economica), secondo i criteri di  classificazione  definiti
dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come
successivamente modificata  e  integrata  (Istruzioni  relative  alla
classificazione della clientela per settori  e  gruppi  di  attivita'
economica): 600 (famiglie/famiglie consumatrici) ovvero 615 (famiglie
produttrici/altre famiglie produttrici); 
  (xv) (a) in  relazione  ai  mutui  ipotecari  erogati  a  mutuatari
appartenenti alla categoria SAE 600 (famiglie/famiglie  consumatrici)
il rapporto tra l'importo originario in linea capitale del mutuo e il
valore dell'immobile ipotecato (sul quale sussista ipoteca  di  primo
grado economico) a garanzia di tale mutuo (come determinato  ai  fini
della concessione del mutuo stesso) sia compreso tra 3%  (incluso)  e
85% (incluso); e (b)  in  relazione  ai  mutui  ipotecari  erogati  a
mutuatari   appartenenti   alla   categoria   SAE    615    (famiglie
produttrici/altre famiglie produttrici)  il  rapporto  tra  l'importo
originario in linea capitale del  mutuo  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato (sul quale sussista ipoteca di  primo  grado  economico)  a
garanzia di tale mutuo (come determinato ai  fini  della  concessione
del mutuo stesso) sia compreso tra 3% (incluso) e 80% (incluso); 
  (xvi) derivino da  Contratti  di  Mutuo  Ipotecario  stipulati  con
mutuatari identificati  attraverso  i  codici  PF  (persone  fisiche)
ovvero CO (regime di cointestazione tra persone fisiche); 
  (xvii) derivino da Contratti di Mutuo  Ipotecario  identificati  da
BPVi con il seguente "codice prodotto": "111"; "121";  "124";  "00C";
"01C"; "01D"; "02C"; "04C"; "04D"; "05C"; "05D"; "06C"; "06D"; "07C";
"08C"; "10D"; "11C"; "11D"; "12D"; "14C"; "14D"; "15C"; "16C"; "17C";
"20C"; "20D"; "21C"; "22C"; "23C"; "29C"; "32C"; "33C"; "35C"; "39C";
"40C"; "42C"; "43C"; "46C"; "47C"; "49C"; "79C"; "86C"; "96C"; "A01";
"A02"; "A03"; "A05"; "A06"; "A07"; "A08"; "A09"; "A10"; "A12"; "A13";
"A14"; "A15"; "A16"; "A17"; "A20"; "A21"; "A30"; "A31"; "A32"; "A33";
"A34"; "A35"; "A38"; "A39"; "A40"; "A41"; "A52"; "A53"; "A56"; "A57";
"A58"; "A59"; "A60"; "A61"; "A62"; "A64"; "A65"; "A66"; "B01"; "B02";
"B03"; "B04"; "B05"; "B06"; "B08"; "B09"; "B10"; "B11"; "B12"; "B13";
"B14"; "B18"; "B20"; "B21"; "B23"; "B24"; "B25"; "B26"; "B28"; "B29";
"B30"; "B32"; "B35"; "B36"; "B51"; "C01"; "C02"; "K01"; "K02"; "K04";
"U21"; "U41"; "U60"; "U61"; 
  (xviii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che alla Data  di
Valutazione presentavano (i) in relazione ai mutui a tasso  variabile
ovvero opzionale (sia nel periodo di opzione a  tasso  variabile  sia
nel periodo di opzione a tasso fisso), uno spread annuo non inferiore
allo 0,30%; e (ii) in relazione ai mutui  a  tasso  fisso,  un  tasso
minimo annuo non inferiore al 2%; 
  (xix) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale (nel
periodo di opzione a tasso variabile), derivino da Contratti di Mutuo
Ipotecario che alla Data di Valutazione prevedevano un'indicizzazione
ad un tasso Euribor. 
  Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti derivanti da: 
  (a)  contratti  di  mutuo  agevolati  o  comunque   usufruenti   di
contributi pubblici (regionali  e/o  statali)  ovvero  comunitari  in
conto interessi e/o capitale ovvero di altra  forma  di  agevolazione
prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria; 
  (b) contratti di mutuo concessi a favore di (i) amministratori  e/o
personale  dipendente  di  BPVI  e/o  amministratori  e/o   personale
dipendente di societa'  facenti  parte  del  Gruppo  bancario  "Banca
Popolare di Vicenza"; (ii) enti pubblici, fondazioni  e  associazioni
riconosciute;  (iii)  associazioni  non   riconosciute;   (iv)   enti
religiosi; 
  (c) contratti  di  mutuo  in  relazione  ai  quali,  alla  Data  di
Valutazione  (inclusa),   il   relativo   debitore   benefici   della
sospensione del pagamento delle rate (integralmente  o  per  la  sola
componente capitale); 
  (d) contratti di  mutuo  il  cui  relativo  debitore  sia  altresi'
debitore nei confronti di altre banche e/o intermediari finanziari  e
sia classificato differentemente da  "in  bonis"  da  parte  di  tali
banche e/o intermediari  (nel  significato  di  cui  alle  istruzioni
contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del  30  luglio
2008 (Matrice dei Conti)), come segnalati dal c.d.  "Flusso  Centrale
Rischi" aggiornato alla data del 31 dicembre 2013; 
  (e) mutui derivanti  da  contratti  di  mutuo  identificati  con  i
seguenti identificativi di  rapporto,  come  riportati  nel  relativo
contratto di mutuo: 33-4597036, 33-4513945,  33-4687709,  33-5029051,
33-4573487, 33-55654, 33-5061293, 33-5061435, 33-5056180, 33-5034641,
33-5040577,   33-5040579,   33-4619571,    33-4647048,    33-4692927,
33-5012389, 33-5007153, 33-5016050, 33-5025337,  33-47523,  33-77240,
33-4739436. 
  Ai sensi del combinato disposto  dell'articolo  58,  comma  3,  del
Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai
Crediti sono stati altresi' trasferiti  a  Berica  ABS  3  tutti  gli
accessori e gli altri  diritti  spettanti  a  BPVi  in  relazione  ai
Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze  assicurative,
dai Contratti di Mutuo Ipotecario e dai beni  immobili  ipotecati  e,
piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche  di  danni),
azione ed eccezione sostanziale e  processuale  ad  essi  inerenti  o
comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio
in conformita' a quanto previsto dai Contratti di Mutuo Ipotecario  e
da tutti gli altri atti ed accordi ad essi  collegati  e/o  ai  sensi
della legge applicabile, e tutte le garanzie ipotecarie  e  le  altre
garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione  che
assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti  ad  essi  inerenti,
senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione  salvo  il  presente
avviso e l'iscrizione del medesimo avviso  nel  registro  imprese  ai
sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. 
  Sono esclusi dalle garanzie  accessorie  trasferite  unitamente  ai
Crediti,  le  fideiussioni  omnibus  che,  alla  Data  di   Efficacia
assistono, ovvero prima di tale data assistevano, sia i  Crediti  sia
altri crediti di BPVi. 
  Berica ABS 3 ha conferito incarico a BPVi ai sensi della Legge  130
affinche' in suo nome e  per  suo  conto,  in  qualita'  di  soggetto
incaricato  della  riscossione  dei  Crediti  ceduti,  provveda  alla
gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li  assistono
(nei limiti sopra  indicati).  Pertanto,  i  debitori  ceduti  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
continuare a pagare  presso  BPVi,  in  qualita'  di  mandatario  con
rappresentanza, ogni somma  dovuta  in  relazione  ai  Crediti  e  ai
diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento  di  tali  somme
era loro consentito, per legge o per  contratto,  anteriormente  alla
cessione e/o in conformita' con le eventuali ulteriori istruzioni che
potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale  cessazione
di tale incarico verra' data notizia mediante  comunicazione  scritta
ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali  loro  garanti,
successori o aventi  causa  possono  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a Banca Popolare di Vicenza  S.c.p.A.,  Via  Battaglione
Framarin, 18, 36100 Vicenza. 
  BPVI continuera'  altresi'  ad  essere  responsabile  a  tutti  gli
effetti  delle  comunicazioni  (documenti   di   sintesi   periodici,
rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono  tenuti  a  fornire  alla
clientela in quanto previste dalla  Sezione  IV  (Comunicazioni  alla
Clientela) delle Disposizioni di Banca  d'Italia  sulla  "Trasparenza
delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari". 
  Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti,  si
informa che BPVi, in relazione  all'attivita'  di  servicing  cui  e'
tenuta contrattualmente nei confronti di Berica ABS 3, continuera'  a
trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con
le stesse modalita' e per le stesse finalita' relative, tra  l'altro,
alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti  e
con l'ulteriore  finalita'  della  realizzazione  dell'operazione  di
cartolarizzazione, conservando la propria qualita' di  "Titolare"  ai
sensi del  Codice  Privacy.  Pertanto,  i  debitori  ceduti  potranno
continuare a rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7
del Codice  Privacy  all'Ufficio  Reclami  della  Banca  Popolare  di
Vicenza S.c.p.A., Via Battaglione Framarin, 18, 36100 Vicenza. 
  Milano, 8 aprile 2014 

  Berica ABS 3 S.r.l. - Presidente del consiglio di amministrazione 
                       Massimo Antonio Bosisio 

 
T14AAB5058
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.