Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30
aprile 1999, come di volta in volta modificata e/o integrata, (la
Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre
1993 come di volta in volta modificato e/o integrato (il Testo Unico
Bancario) e informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come di volta in volta modificato
e/o integrato (il Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali).
ISP OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un programma di
emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Intesa
Sanpaolo S.p.A., in data 31 maggio 2012 ha concluso con Intesa
Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco di
Napoli) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli effetti
della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario
(l'Accordo Quadro di Cessione). Ai sensi delle previsioni
dell'Accordo Quadro di Cessione potranno aderire al contratto
ulteriori banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (i Cedenti
Aggiuntivi).
In virtu' di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa Sanpaolo
S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o i Cedenti Aggiuntivi cederanno
e ISP OBG S.r.l dovra' acquistare da Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco
di Napoli S.p.A. e/o dai Cedenti Aggiuntivi periodicamente e pro
soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, in blocco ogni e qualsiasi credito
pecuniario derivante da: (i) mutui ipotecari aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 310 del 14
dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui Ipotecari), e/o (ii)
contratti di finanziamento o altri accordi aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c), del Decreto del MEF (i
Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del MEF (i
Titoli Pubblici, e congiuntamente ai Finanziamenti Pubblici, gli
Attivi Pubblici) (i Crediti).
Rispettivamente in data 28 novembre 2012, 23 maggio 2013, 26 maggio
2014, Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (Cassa di Risparmio del
Veneto), Banca dell'Adriatico S.p.A. (Banca dell'Adriatico) e Cassa
di Risparmio in Bologna S.p.A. (CARISBO, e congiuntamente al Banco di
Napoli, a Intesa Sanpaolo, a Cassa di Risparmio del Veneto e Banca
dell'Adriatico, i Cedenti) hanno aderito quali Cedenti Aggiuntivi
all'Accordo Quadro di Cessione.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica
che, in data 30 maggio 2014, ISP OBG S.r.l ha acquistato pro soluto e
in blocco da Banco di Napoli e CARISBO tutti i Crediti derivanti dai
Mutui Ipotecari, che, alle date di seguito indicate, rispettavano i
criteri cumulativi comuni e specifici di seguito indicati.
Criteri comuni
Alla data del 28 febbraio 2014, per i mutui erogati entro il 31
dicembre 2012, del 30 aprile 2014 e del 30 maggio 2014, limitatamente
ai criteri a) e b) dei punti 1) e 2), e del 7 marzo 2014,
limitatamente ai criteri restanti, i Crediti ceduti da Banco di
Napoli e CARISBO rispettavano i criteri comuni applicabili a tutti
gli attivi ceduti ai sensi dell'Accordo Quadro di Cessione,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 144 dell' 11
dicembre 2012, pagine 2 - 4 (i Criteri Comuni).
Criteri specifici del portafoglio ceduto dal Banco di Napoli
Saranno oggetto di cessione da Banco di Napoli ad ISP OBG S.r.l.
tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e
maturandi a far tempo dalla data del 26 maggio 2014 (Data di
Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in forza di
contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente i Contratti
di Mutuo Banco di Napoli e, ciascuno, singolarmente, il Contratto di
Mutuo Banco di Napoli) che rispettavano, in aggiunta ai Criteri
Comuni, i seguenti criteri specifici:
(1) al 7 marzo 2014 presentavano le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli o, in caso di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da
Banco di Napoli S.p.A. in relazione all'accollo interessato;
(b) derivano da mutui che non sono garantiti da fideiussioni del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire anche ogni
altro credito vantato da Banco di Napoli S.p.A. nei confronti del
relativo debitore;
(c) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430 ,431, 450, 480, 481. 482, 490, 491 o 492) oppure
iii) societa' finanziarie (SAE 280 e 284) cosi' come risultante dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di
Banco di Napoli;
(d) non sono classificati come crediti in sofferenza o incagliati,
nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori
presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli;
(e) non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a
qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese)
dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Banco di
Napoli S.p.A i) superiore al 105% dell'ultima rata accertata nel caso
di mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii) di
qualunque ammontare nel caso di mutui aventi periodicita' di
pagamento rata trimestrale o semestrale;
(f) derivano da Contratti di Mutuo Banco di Napoli che non sono
stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari;
(g) derivano da mutui i cui rispettivi debitori non sono dipendenti
di societa' del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, ne' appartengono al
personale in quiescenza del medesimo Gruppo Bancario ne' "esodati" o
in contestazione con gli stessi;
(h) non derivano da mutui erogati alle Societa' appartenenti al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo;
(i) non derivano da operazioni di finanziamento in pool;
(j) derivano da mutui erogati anteriormente al 31 dicembre 2013
incluso;
(k) derivano da mutui che prevedono la fine del periodo di
ammortamento successivamente al 1 gennaio 2015;
(l) derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 4.000;
(m) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi
dell'art. 3 del decreto legge 27 maggio 2008 come successivamente
convertito con la Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI -
MEF');
(n) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito:
(i) di una concessione del Banco al di fuori del disposto
contrattuale dei singoli finanziamenti a seguito di una motivazione
grave e documentata;
(o) derivano da mutui i cui mutuatari non hanno aderito al Fondo di
Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo
Gasparrini);
(p) derivano da mutui che non sono stati erogati ai sensi del D.L.
74 del 06/06/2012, come convertito con Legge n 122 del 1 agosto 2012
("plafond per la riparazione, ripristino o la ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo" destinato ai
soggetti danneggiati dal sisma di maggio 2012), D.L. 174 del
10/10/2012, come convertito con Legge n 213 del 7 dicembre 2012, D.L.
194 del 16/11/2012 ("plafond per il pagamento dei tributi, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria" destinato ai soggetti danneggiati dal
sisma di maggio 2012) e dei corrispondenti accordi-quadro di sistema
(convenzioni ABI-CDP del 17/12/2012, come successivamente modificata
il 05/11/2012, come successivamente integrata con addendum del
18/11/2012);
(q) derivano da mutui che non hanno fruito della sospensione totale
o parziale dei pagamenti dovuti a seguito di iniziative di sistema
patrocinate dall'ABI e finalizzate al sostegno delle Piccole Medie
Imprese (ivi incluso, inter alias, l'Avviso Comune ABI del 3 agosto
2009 cosi' come da ultimo modificato dall'Accordo ABI per il credito
alle PMI del 16 febbraio 2011);
(r) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o
altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i
consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi");
(s) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di
finanziamenti concessi in base al Decreto 24.06.2013 n. 103
("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali");
(t) derivano da mutui che sono:
(i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile o
trimestrale o semestrale, ovvero
(ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a:
(A) Euribor 1 mese su base 360 rilevato puntualmente 2 giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza
nel caso di mutui con periodicita' di ammortamento mensile , ovvero
ad
(B) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato puntualmente 2 giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento mensile o trimestrale,
ovvero ad
(C) Saggio marginale di sconto della BCE (refi rate) rilevato il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'
nel caso di periodicita' di ammortamento mensile, ovvero ad
(D) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato puntualmente 4 giorni
lavorativi prima rispetto all'inizio del periodo di decorrenza e
arrotondato allo 0.01 superiore con periodicita' di ammortamento
mensile o semestrale e periodicita' di validita' del tasso
semestrale, ovvero ad
(E) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato puntualmente 2 giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento semestrale,
(u) derivano da mutui che nel caso prevedano, piu' volte nel corso
della vita del contratto, presentino i) l'opzione di variazione del
tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi
opzione'), con una frequenza dell'opzionalita' di variazione del
tasso triennale o quinquennale e ii) periodicita' di ammortamento
mensile con accertamento rata il primo giorno del mese e iii)
indicizzazione sull'euribor 1 mese base 360 rilevato il penultimo
giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita', ovvero
(v) derivano da mutui che qualora prevedano contrattualmente una
sola data di possibile variazione del tipo di tasso d'interesse
allora tale data risulta essere gia' trascorsa;
(w) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor 1 mese
che prevedono che per lintera vita del finanziamento il tasso di
interesse non superi una determinata soglia (Tasso massimo consentito
o cap) e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito e
lo spread contrattuale ( al netto di eventuali deroghe pattuite tra
banca e debitore)pari ad uno dei seguenti valori: 3.50% o 3.60%;
(x) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta' di vita
del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse applicato
al cliente;
(y) non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata
variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse ed
eventuale ricalcolo rata;
(z) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero
capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del
relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli;
(aa) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di
tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale
deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione
del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il
pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i
cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero");
(2) e che rispettino i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle date di seguito elencate:
(i) alla data del 28 febbraio 2014, solo se trattasi di
finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2012; ed
(ii) alla data del 30 aprile 2014, qualunque sia stata la data di
erogazione; ed
(iii) alla data del 30 maggio 2014, qualunque sia stata la data di
erogazione;
(3) e che siano individualmente indicati in un apposito elenco
informatico consultabile a partire dal 30 maggio 2014 su richiesta
dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale Banco di Napoli.
CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA CASSA DI RISPARMIO IN
BOLOGNA S.P.A.
Saranno oggetto di cessione da CARISBO ad ISP OBG S.r.l. tutti i
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi
a far tempo dalla data del 26 maggio 2014 (Data di Efficacia
Economica), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in forza di
contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente i Contratti
di Mutuo Carisbo e, ciascuno, singolarmente, il Contratto di Mutuo
Carisbo) che rispettavano, in aggiunta ai Criteri Comuni, i seguenti
criteri specifici:
(1) al 7 marzo 2014 presentavano le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo Carisbo o, in caso di frazionamento
mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da Carisbo in
relazione all'accollo interessato;
(b) derivano da mutui interamente erogati e che non comportano
obblighi di ulteriori erogazioni;
(c) i crediti derivano da contratti di mutuo ipotecario originati
da: (1) Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. ( "Carisbo"); (2)
Cariplo - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.A. (
"Cariplo"), nei quali Banca Intesa BCI S.p.A., che ha successivamente
modificato la propria denominazione in Banca Intesa S.p.A. a far data
dal 1 gennaio 2003 ( "Intesa"), e' subentrata quale successore a
titolo universale a far data dal 31 dicembre 2000, in forza di
fusione per incorporazione; (3) Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (
"BAV"), nei quali Intesa e' subentrata quale successore a titolo
universale a far data dal 31 dicembre 2000, in forza di fusione per
incorporazione; (4) Banca Commerciale Italiana S.p.A. ("Comit"), nei
quali Intesa e' subentrata quale successore a titolo universale a far
data dal 1 maggio 2001, in forza di fusione per incorporazione; (5)
Intesa che, in seguito alla fusione con Sanpaolo IMI S.p.A. (
"Sanpaolo IMI"), ha successivamente cambiato la propria denominazione
in Intesa Sanpaolo S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2007; (6) Istituto
Bancario San Paolo di Torino S.p.A. ("Sanpaolo") che, in seguito alla
fusione con IMI - Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., ha
successivamente cambiato la propria denominazione in Sanpaolo IMI
S.p.A. ("Sanpaolo IMI") a far data dal 1 novembre 1998; (7) Sanpaolo
IMI che, in seguito alla fusione con Intesa S.p.A., ha
successivamente cambiato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo
S.p.A. ("Intesa Sanpaolo") a far data dal 1 gennaio 2007; (8) Intesa
Sanpaolo; (9) Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. (che ha
successivamente modificato la propria denominazione in Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A. a far data dal 29 settembre 2008;
"Cariveneto"); (10) Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. (oggi Banca
dell'Adriatico S.p.A.);
(d) derivano da mutui che non sono garantiti da fideiussioni del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire anche ogni
altro credito vantato da Carisbo nei confronti del relativo debitore;
(e) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430 , 431, 482, 491 o 492) cosi' come risultante dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di
Carisbo;
(f) non sono classificati come crediti in sofferenza o incagliati,
nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori
presso qualsiasi Filiale di Carisbo;
(g) non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a
qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese)
dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Carisbo
i) superiore al 101% dell'ultima rata accertata nel caso di mutui
aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii) di qualunque
ammontare nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata
trimestrale o semestrale;
(h) derivano da Contratti di Mutuo Carisbo che non sono stati
stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari;
(i) derivano da mutui i cui rispettivi debitori non sono dipendenti
di Societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, ne'
appartengono al personale in quiescenza del medesimo Gruppo Bancario
ne' "esodati" o in contestazione con gli stessi;
(j) non derivano da operazioni di finanziamento in pool;
(k) derivano da mutui erogati anteriormente al 31 dicembre 2013
incluso;
(l) derivano da mutui che prevedono la fine del periodo di
ammortamento successivamente al 1 gennaio 2015;
(m) derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000;
(n) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi
dell'art. 3 del decreto legge 27 maggio 2008 n° 93 come
successivamente convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd
'Convenzione ABI - MEF');
(o) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito:
(i) dei disposti normativi connessi agli eventi alluvionali che nel
novembre 2012 hanno interessato comuni nelle Province di Arezzo,
Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena (Ocdpc n 32 del
21 dicembre 2012) ed in Umbria (Ocdpc n. 51 del 19 febbraio 2013) o
delle iniziative promosse da Carisbo nelle medesime aree;
(ii) di una concessione della banca al di fuori del disposto
contrattuale dei singoli finanziamenti a seguito di una motivazione
grave e documentata,
(p) derivano da mutui che non hanno fruito della sospensione totale
o parziale dei pagamenti dovuti a seguito di iniziative di sistema
patrocinate dall'ABI e finalizzate al sostegno delle Piccole Medie
Imprese (ivi incluso, inter alias, l'Avviso Comune ABI del 3 agosto
2009 cosi' come da ultimo modificato dall'Accordo ABI per il credito
alle PMI del 16 febbraio 2011);
(q) derivano da mutui i cui mutuatari non hanno aderito al Fondo di
Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 (cd. Fondo
Gasparrini);
(r) derivano da mutui che non sono stati erogati ai sensi, del D.L.
74 del 06/06/2012 come convertito con Legge n. 122 del 1 agosto 2012
(plafond per la riparazione, ripristino o la ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo" destinato ai
soggetti danneggiati dal sisma di maggio 2012), D.L. 174 del
10/10/2012 come convertito con Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e
D.L. 194 del 16/11/2012 ("plafond per il pagamento dei tributi, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria" destinato ai soggetti danneggiati dal
sisma di maggio 2012)e dei corrispondenti accordi-quadro di sistema
(convenzioni ABI-CDP del 17/12/2012, come successivamente modificata
del 05/11/2012 come successivamente integrata con addendum del
18/11/2012);
(s) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o
altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i
consorzi di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi");
(t) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di
finanziamenti concessi in base al Decreto 24.06.2013 n. 103
("Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al
credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
o dei nuclei familiari monogenitoriali");
(u) derivano da mutui che non prevedono contrattualmente una o piu'
opzioni di variazione del tipo tasso durante la vita del mutuo e
sono:
(i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero
(ii) a tasso variabile, indicizzato a:
(A) Euribor 1 mese su base 360 rilevato puntualmente 2 giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza
nel caso di mutui con periodicita' di ammortamento mensile, ovvero
alla
(B) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato puntualmente 2 giorni
lavorativi antecedenti il periodo di decorrenza e periodicita' di
ammortamento mensile ovvero ad
(C) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato puntualmente 2 o 4 giorni
lavorativi antecedenti il periodo di decorrenza e periodicita' di
ammortamento trimestrale purche' con accertamento rata non dovuto sui
mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, ovvero ad
(D) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 2 o 4 giorni lavorativi
prima rispetto l'inizio di ogni semestre solare e con periodicita' di
ammortamento mensile, ovvero ad
(E) Media delle rilevazioni dell'Euribor 6 mesi su base 360 del
terzo mese precedente rispetto quello di accertamento della rata,
periodicita' di ammortamento mensile ed accertamento della rata
sull'ultimo giorno del mese, ovvero ad
(F) Saggio marginale di sconto della BCE (refi rate) rilevato il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di validita'
nel caso di periodicita' di ammortamento mensile e rata dovuta il
primo giorno del mese, ovvero ad
(G) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato il penultimo giorno
lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento semestrale ed
i) accertamento rata nei mesi di gennaio e luglio od aprile ed
ottobre o giugno e dicembre
ii) accertamento rata l'ultimo giorno dei mesi giugno e dicembre
(H) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato il quart'ultimo giorno
lavorativo di giugno e dicembre per finanziamenti con accertamento
rata semestrale dovuti sul fine mese di giugno e dicembre
(I) Media dell'Euribor 6 mesi su base 360 del bimestre antecedente
al periodo di validita' del tasso per finanziamenti con accertamento
rata semestrale dovuti sul fine mese di giugno e dicembre ovvero
(v) derivano da mutui che nel caso prevedano, piu' volte nel corso
della vita del contratto presentino i) opzione di variazione del tipo
di tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi
opzione') con una frequenza dell'opzionalita' di variazione del tasso
triennale o quinquennale e ii) periodicita' di ammortamento mensile
con accertamento rata il primo giorno del mese e iii) indicizzazione
sull'Euribor 1 mese base 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo
del mese precedente a quello di validita', ovvero
(w) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor 1 mese
con accertamento rata mensile dovuta sul primo giorno del mese e che
prevedono che per l'intera vita del finanziamento il tasso di
interesse non superi una determinata soglia (Tasso massimo consentito
o cap) e presentano una differenza tra il tasso massimo consentito e
lo spread contrattuale (al netto di eventuali deroghe pattuite tra
banca e debitore) pari ad uno dei seguenti valori: 3.40%, 3.60% o
3.70%;
(x) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta' di vita
del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse applicato
al cliente;
(y) non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata
variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse ed
eventuale ricalcolo rata;
(z) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero
capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del
relativo Contratto di Mutuo Carisbo;
(aa) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di
tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale
deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione
del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il
pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i
cosiddetti mutui "Domus flex" o "Domus libero");
(2) e che rispettino i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14
dicembre 2006, n. 310, come vigente alle date di seguito elencate:
i) alla data del 28 febbraio 2014, solo se trattasi di
finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2012; ed
ii) alla data del 30 aprile 2014, qualunque sia stata la data di
erogazione; ed
iii) alla data del 30 maggio 2014, qualunque sia stata la data di
erogazione;
(3) e che siano individualmente indicati in un apposito elenco
informatico consultabile a partire dal 30 maggio 2014 su richiesta
dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale Carisbo.
ISP OBG S.r.l ha incaricato Banco di Napoli e CARISBO, ai sensi
della Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda all'incasso
delle somme dovute.
Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a
pagare Banco di Napoli e CARISBO ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti nelle forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o in forza
di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Banco di Napoli e CARISBO, ai sensi e per
gli effetti del suddetto Accordo Quadro di Cessione, di tutte le
ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti
relativamente ai finanziamenti a questi concessi, per capitale,
interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni,
garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i Crediti
Ceduti), comportera' necessariamente il trasferimento anche dei dati
personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come
periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel
corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i
Dati Personali).
Cio' premesso, ISP OBG S.r.l - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti
Interessati) l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa
con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il
Provvedimento).
ISP OBG S.r.l con sede legale in via Monte di Pieta' n. 8, 20121
Milano rende la presente informativa anche nell'interesse dei
seguenti soggetti che tratteranno i Dati Personali dei Soggetti
Interessati, congiuntamente a ISP OBG S.r.l, per le finalita' di
seguito indicate, quali autonomi titolari: Intesa Sanpaolo Group
Services s.c.p.a., Banco di Napoli S.p.A.,, Cassa di Risparmio in
Bologna S.p.A., KPMG S.p.A., in qualita' di revisore di ISP OBG
S.r.l., Italfondiario S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A. in qualita' di
asset monitor (collettivamente i Titolari).
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato da ogni
Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie
attivita', per le seguenti finalita':
- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei Crediti e
la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i
Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici;
- attivita' di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa della Societa'
ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima e
la gestione dei rapporti con qualsiasi ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle
autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione
a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla
normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi
di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di
informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento
delle suddette attivita'.
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono inoltre utilizzati
sistemi di protezione, costantemente aggiornati e verificati in
termini di affidabilita'.
I Titolari del trattamento, per il perseguimento delle finalita'
sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti anche
all'estero, nell'ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti
relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle
comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali
rischi private per finalita' di prevenzione e controllo dei rischio
di insolvenza);
- assistenza e consulenza.
I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati che
non siano stati designati incaricati ovvero responsabili dai
rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in qualita' di Titolari,
effettuando, per le finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo
e correlato.
I Titolari designano quali incaricati del trattamento tutti i
lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che
svolgono mansioni che comportano il trattamento dei dati personali
relativi all'operazione.
Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle
convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (art. 4, comma 1
lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).
Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali attribuisce ai Soggetti Interessati
specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato puo'
ottenere dal responsabile o da ciascun Titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa
l'origine, le finalita' e le modalita' del trattamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge nonche' l'aggiornamento, la
rettifica o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati. Ciascun
Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta.
Le richieste relative all'esercizio di tali diritti ovvero alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di responsabili per
conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a:
ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano;
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., presso Intesa Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 20121
Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com;
Banco di Napoli S.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela
Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella
di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com;
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Responsabile Segreteria
Generale, Via Farini 22 - 40124 Bologna; fax 051/6454366, casella di
posta elettronica ufficio.privacy@carisbo.it
KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25, 20124 Milano;
Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy, Via M. Carucci n. 131,
00143 Roma, casella di posta elettronica privacy@italfondiario.com.
Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano.
Milano, 30 maggio 2014
Isp Obg S.r.l. - Il legale rappresentante
Paola Fandella
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