Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30
aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"),
dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo
Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno
2003 (il "Codice Privacy").
Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie
garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.c.p.A. costituito
in data 30 luglio 2008 (il "Programma"), UBI Finance S.r.l. ("UBI
Finance" o il "Cessionario" o il "Garante") ha concluso in data 30
giugno 2008 con Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE") un contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BRE").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, BRE (i) ha ceduto pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da
BRE, alcuni crediti derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BRE con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o
dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BRE,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BRE
con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BRE, in data
30 maggio 2014, ha acquistato pro soluto da BRE ogni e qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BRE (i
"Crediti BRE") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti
di Mutuo BRE") che alla data del 30 aprile 2014 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
Crediti derivanti da Contratti di Mutuo:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Regionale Europea
S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale
Europea S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Regionale Europea S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Regionale
Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso
variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2013;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2015;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
18. intestati a controparti dotate di rating interno;
19. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.;
20. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (iii)
stati ceduti a veicoli di cartolarizzazione; (iv) concessi in
garanzia ad enti che offrono provvista;
21. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
22. garantiti da ipoteca di primo grado.
23. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o
piu' delle seguenti caratteristiche:
A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;
B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di
Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00;
C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad
Euro 250.000,00.
D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica.
E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca Regionale Europea S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance S.r.l.
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra
elencati e' disponibile presso il sito internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banca Regionale Europea
S.p.A..
Nel contesto del Programma, in data 1 maggio 2010 UBI Finance ha
concluso con Banca Popolare di Ancona S.p.A. ("BPA") un contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BPA").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, BPA (i) ha ceduto pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da
BPA, alcuni crediti derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BPA con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o
dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BPA,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BPA
con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, in data
30 maggio 2014, ha acquistato pro soluto da BPA ogni e qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BPA (i
"Crediti BPA") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti
nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti
di Mutuo BPA") che alla data del 30 aprile 2014 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
Crediti derivanti da Contratti di Mutuo:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona
S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare di
Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso
variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2013;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2015;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
18. intestati a controparti dotate di rating interno;
19. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.;
20. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (iii)
stati ceduti a veicoli di cartolarizzazione; (iv) concessi in
garanzia ad enti che offrono provvista;
21. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
22. garantiti da ipoteca di primo grado.
23. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o
piu' delle seguenti caratteristiche:
A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;
B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di
Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00;
C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad
Euro 250.000,00.
D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica.
E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Ancona S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso
la sede di Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI Finance ha
concluso con Banca CARIME S.p.A. ("CARIME") un contratto quadro di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della
Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione CARIME"). Ai
sensi del Contratto Quadro di Cessione CARIME, CARIME (i) ha ceduto
pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto
da CARIME, alcuni crediti derivante dai mutui ipotecari in bonis
erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da CARIME con i
propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa
e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da
CARIME, ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati
da CARIME con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione CARIME, , in
data 30 maggio 2014, ha acquistato pro soluto da CARIME ogni e
qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da
CARIME (i "Crediti CARIME") derivante dai Contratti stipulati con i
propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa
(i "Contratti di Mutuo CARIME") che alla data del 30 aprile 2014
("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
Crediti derivanti da Contratti di Mutuo:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Carime S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Carime S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia
necessario ai fini di tale cessione e Banca Carime S.p.A. abbia
ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Carime S.p.A. e rispetto alla
quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore
sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o
successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle
ipoteche di grado superiore e' Banca Carime S.p.A. (anche se le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono
state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste
ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i
presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso
variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2013;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2015;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
18. intestati a controparti dotate di rating interno;
19. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.;
20. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (iii)
stati ceduti a veicoli di cartolarizzazione; (iv) concessi in
garanzia ad enti che offrono provvista;
21. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
22. garantiti da ipoteca di primo grado,
23. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o
piu' delle seguenti caratteristiche:
A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;
B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di
Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00;
C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad
Euro 250.000,00.
D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica.
E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca CARIME S.p.A. che non rispettano
uno o piu' Criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso
la sede di Banca Carime S.p.A.
Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI Finance ha
concluso con Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ("BPCI") un
contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in
blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite
e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di
Cessione BPCI"). Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPCI, BPCI
(i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha
acquistato pro soluto da BPCI, alcuni crediti derivante dai mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati
da BPCI con i propri clienti nel corso della propria ordinaria
attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del caso,
cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera' pro soluto da BPCI, ulteriori crediti derivanti da
contratti di mutuo stipulati da BPCI con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPCI, in data
30 maggio 2014, ha acquistato pro soluto da BPCI ogni e qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BPCI (i
"Crediti BPCI") derivante dai Contratti stipulati con i propri
clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i
"Contratti di Mutuo BPCI") che alla data del 30 aprile 2014 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
Crediti derivanti da Contratti di Mutuo:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare Commercio
e Industria S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. di cedere i crediti
derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare Commercio e Industria
S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale
ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)
un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il
creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. (anche se le obbligazioni
garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state
interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di
grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro; tasso
variabile dopo piu' di due anni; rinegoziazioni con variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile; e
tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2013;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2015;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore;
18. intestati a controparti dotate di rating interno;
19. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.;
20. che non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da
MT010; (ii) finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO
(Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; (iii)
stati ceduti a veicoli di cartolarizzazione; (iv) concessi in
garanzia ad enti che offrono provvista;
21. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
22. garantiti da ipoteca di primo grado.
23. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o
piu' delle seguenti caratteristiche:
A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore
di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo
Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia
maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;
B. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di
Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00;
C. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad
Euro 250.000,00.
D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica.
E. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare Commercio e Industria
S.p.A. che non rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso
la sede di Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A..
BRE, BPA, CARIME e BPCI sono di seguito congiuntamente denominati i
"Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente".
I Crediti BRE, i Crediti BPA, i Crediti CARIME e i Crediti BPCI
sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e, ciascuno di
essi, un "Credito".
I Contratti di Mutuo BRE, i Contratti di Mutuo BPA, i Contratti di
Mutuo CARIME ed i Contratti di Mutuo BPCI sono di seguito
congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi,
un "Contratto di Mutuo".
UBI Finance S.r.l. ha conferito incarico ad Unione di Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ha a sua
volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle suddette attivita'.
Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del
presente avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare ai
Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme
previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai
debitori ceduti.
Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono
stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori Ceduti
precisiamo che non verranno trattati dati < sensibili > . Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di
salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro
convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto
riguarda UBI Finance S.r.l., per finalita' connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per
quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.c.p.A., per finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente
collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in
particolare, a societa', associazioni o studi professionali che
prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale,
societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di <
titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli
eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al
responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti
loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.): Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
Corso Europa, 20, 20122 Milano, Italia; UBI Finance S.r.l., Foro
Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A.,
Via Roma 13, 12100 Cuneo, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A.,
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Milano, 3 giugno 2014
UBI FINANCE S.R.L. - Consigliere
dott. Andrea Di Cola
T14AAB7505