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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera Ai sensi dell'articolo 7, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 108/2008, si rende noto che: la Asahi Kasei Fibers Deutschland GmbH, societa' a responsabilita' limitata di diritto tedesco, con sede in Francoforte/Meno, sede sociale in Herriotstrasse 1, 60528 Francoforte/Meno, Germania, iscritta nel Registro delle Imprese della Pretura di Francoforte/Meno al numero HRB 21155, capitale sociale EUR 330.000 (la "Societa' Incorporanda") mediante un procedimento di fusione transfrontaliera verra' fusa per incorporazione (la "Fusione") nella: Asahikasei Fibers Italia S.r.l., societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano con socio unico, con sede in Via Raffaelo Sanzio 2, 21013 Gallarate, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Varese al numero 02109210027, REA VA-286645, capitale sociale EUR 3.000.000,00 i.v. (la "Societa' Incorporante"). I diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori, ai sensi dell'articolo 7, lettera c) del Decreto Legislativo n. 108/2008 sono i seguenti: - Creditori della Societa' Incorporante I creditori della Societa' Incorporante per effetto della Fusione potranno continuare a far valere i propri crediti nei confronti della medesima societa'. Ai sensi dell'articolo 2503 c.c. e dell'art. 2505 quater, i creditori della Societa' Incorporante potranno opporsi alla Fusione nel termine di 30 giorni successivi all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare sulla Fusione della Societa' Incorporante. I creditori legittimati a presentare opposizione sono soltanto quelli che avevano un credito anteriore all'iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione. Ai sensi del suddetto articolo 2503 c.c., l'atto di fusione non potra' essere sottoscritto se non dopo il decorso del termine di cui sopra, salvo che vi sia il consenso di tutti i creditori delle societa' che partecipano alla Fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. - Creditori della Societa' Incorporanda Ai sensi del paragrafo 122 j UmwG, qualora la Societa' Incorporante sia sottoposta ad una legge diversa dal diritto tedesco, ai creditori della Societa' Incorporanda devono essere prestate delle garanzie nella misura in cui questi non possano essere soddisfatti. Il diritto alla prestazione di garanzie spetta soltanto ai creditori che abbiano reso noto la propria pretesa, la natura della stessa e il relativo importo, nei due mesi successivi al giorno della pubblicazione del progetto di Fusione ovvero della sua proposta. Un ulteriore requisito e' che i creditori devono dimostrare che la realizzazione del proprio credito verra' pregiudicata dalla fusione. Ai sensi dei paragrafi 122 j, comma 2 UmwG, il diritto alla prestazione di garanzie spetta solo in relazione a crediti sorti prima ovvero fino a 15 giorni dopo la pubblicazione del progetto di Fusione ovvero della sua proposta. La Societa' Incorporanda e la Societa' Incorporante sono entrambe possedute dal medesimo socio unico, per cui non si rende necessaria l'indicazione dei diritti riservati ai soci di minoranza. Informazioni dettagliate sulle procedure e sui diritti di cui sopra sono reperibili gratuitamente presso la sede della Asahikasei Fibers Italia S.r.l, Via Raffaelo Sanzio 2, 21013 Gallarate. Asahikasei Fibers Italia S.r.l - Il presidente del consiglio di amministrazione Nakajima Yasuyoshi T14AAB7739