ASAHIKASEI FIBERS ITALIA S.R.L.

con socio unico

(GU Parte Seconda n.69 del 12-6-2014)

 
                      Fusione transfrontaliera 
 

  Ai sensi dell'articolo 7, lettere a) e b) del  Decreto  Legislativo
n. 108/2008, si rende noto che: 
  la Asahi Kasei Fibers Deutschland GmbH, societa' a  responsabilita'
limitata di diritto  tedesco,  con  sede  in  Francoforte/Meno,  sede
sociale  in  Herriotstrasse  1,  60528  Francoforte/Meno,   Germania,
iscritta nel Registro delle Imprese della Pretura di Francoforte/Meno
al numero HRB 21155,  capitale  sociale  EUR  330.000  (la  "Societa'
Incorporanda") mediante un procedimento di  fusione  transfrontaliera
verra' fusa per incorporazione (la "Fusione") nella: 
  Asahikasei  Fibers  Italia  S.r.l.,  societa'   a   responsabilita'
limitata di diritto  italiano  con  socio  unico,  con  sede  in  Via
Raffaelo Sanzio 2, 21013 Gallarate,  Italia,  iscritta  nel  Registro
delle  Imprese  di  Varese  al  numero  02109210027,  REA  VA-286645,
capitale sociale EUR 3.000.000,00 i.v. (la "Societa' Incorporante"). 
  I diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori,  ai  sensi
dell'articolo 7, lettera c) del Decreto Legislativo n. 108/2008  sono
i seguenti: 
  - Creditori della Societa' Incorporante 
  I creditori della Societa' Incorporante per effetto  della  Fusione
potranno continuare a far valere i propri crediti nei confronti della
medesima societa'. 
  Ai sensi  dell'articolo  2503  c.c.  e  dell'art.  2505  quater,  i
creditori della Societa' Incorporante potranno opporsi  alla  Fusione
nel termine di 30 giorni successivi all'iscrizione nel Registro delle
Imprese della  delibera  assembleare  sulla  Fusione  della  Societa'
Incorporante. I creditori legittimati a presentare  opposizione  sono
soltanto quelli che avevano un credito anteriore  all'iscrizione  nel
Registro delle Imprese del progetto di fusione. Ai sensi del suddetto
articolo 2503 c.c., l'atto di fusione non potra' essere  sottoscritto
se non dopo il decorso del termine di cui sopra, salvo che vi sia  il
consenso di tutti i creditori delle  societa'  che  partecipano  alla
Fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il  consenso,
ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. 
  - Creditori della Societa' Incorporanda 
  Ai sensi del paragrafo 122 j UmwG, qualora la Societa' Incorporante
sia sottoposta ad una legge diversa dal diritto tedesco, ai creditori
della Societa' Incorporanda devono  essere  prestate  delle  garanzie
nella misura in cui questi non possano essere soddisfatti. Il diritto
alla prestazione di garanzie spetta soltanto ai creditori che abbiano
reso noto la propria pretesa, la natura della stessa  e  il  relativo
importo, nei due mesi successivi al giorno  della  pubblicazione  del
progetto di Fusione ovvero della sua proposta. Un ulteriore requisito
e' che i creditori devono dimostrare che la realizzazione del proprio
credito verra' pregiudicata dalla fusione. Ai sensi dei paragrafi 122
j, comma 2 UmwG, il diritto alla prestazione di garanzie spetta  solo
in relazione a crediti sorti prima ovvero fino a 15  giorni  dopo  la
pubblicazione del progetto di Fusione ovvero della sua proposta. 
  La Societa' Incorporanda e la Societa' Incorporante  sono  entrambe
possedute dal medesimo socio unico, per cui non si  rende  necessaria
l'indicazione dei diritti riservati ai soci di minoranza. 
  Informazioni dettagliate sulle procedure e sui diritti di cui sopra
sono reperibili gratuitamente presso la sede della Asahikasei  Fibers
Italia S.r.l, Via Raffaelo Sanzio 2, 21013 Gallarate. 

Asahikasei Fibers Italia S.r.l  -  Il  presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                         Nakajima Yasuyoshi 

 
T14AAB7739
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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