Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami Ad istanza dell'Avv. Giancarlo Viglione quale difensore del Prof. Francesco Di Ciommo nel ricorso attualmente pendente presso la sezione III del Tar Lazio, sede di Roma, con il numero di ruolo generale 2127/2014 posto in essere contro il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - ANVUR, Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento di: a) del decreto direttoriale n. 232 dell'11 febbraio 2013, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ha nominato alle funzioni di Professore Universitario di Prima e Seconda fascia la Commissione giudicatrice per il settore 12/A1-Diritto Privato; nonche', tra l'altro, dei d.d. MIUR n. 181 del 30 gennaio 2013 recante la lista dei commissari sorteggiabili per il settore concorsuale 12/A1-Diritto Privato e della Delibera ANVUR n. 3 del 9 gennaio 2013 di approvazione della lista di commissari OCSE, entrambi citati nel predetto decreto direttoriale n. 232 dell'11 febbraio 2013; b) dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati rispettivamente in data 19 giugno 2013 e 26 settembre 2013, mediante i quali e' stata prevista la possibilita' per il MIUR di prorogare dapprima fino al 30 settembre 2013, successivamente fino al 30 novembre 2013, i lavori delle Commissioni di ASN; c) dei decreti direttoriali n. 1263 del 28 giugno 2013 e n. 1767 del 30 settembre 2013, con i quali il Direttore generale del MIUR ha rispettivamente prorogato al 30 settembre 2013 e, infine, al 30 novembre 2013, il termine di conclusione dei lavori della Commissione per il settore concorsuale 12/A1-Diritto Privato; d) del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012; e) e comunque del giudizio di inidoneita' al conseguimento dell'ASN a professore di prima fascia espresso dalla suddetta Commissione nei confronti del Prof. Francesco Di Ciommo, pubblicato sul sito Web del MIUR in data 24 dicembre 2013, f) nonche' per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli gravati e sopra indicati, ivi compreso ogni verbale, valutazione o attivita' riconducibile alla predetta Commissione con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente; per i seguenti vizi: I. Illegittimita' dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19.06.2013 e 26.09.2013 per violazione dell'art. 1, comma 394, della Legge n. 228/2012. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche. Incompetenza.; II. Illegittimita' derivata dei decreti del Direttore Generale del MIUR nn. 1263 del 28.06.2013 e 1767 del 30.09.2013. Violazione di legge. Incompetenza; III. Illegittimita' dell'intera procedura e/o del giudizio di inidoneita' espresso nei confronti del Prof. Di Ciommo in quanto formulato da una Commissione decaduta ex lege. Incompetenza. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; IV. Invalidita' dei provvedimenti impugnati (e in particolare, tra l'altro, del d.d. n. 232 dell'11 febbraio 2013, del d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, della Delibera ANVUR n. 3 del 9 gennaio 2013, e di tutti gli atti conseguenti o connessi, ivi compresi i verbali dei lavori della Commissione), per illegittima composizione della Commissione giudicatrice a causa del mancato accertamento, in capo a tutti i membri della Commissione giudicatrice, del "possesso di una qualificazione scientifica coerente con quella richiesta per il conseguimento dell'abilitazione", richiesto dall'art. 16, comma 3, lett. h) della Legge n. 240 del 2010 e dall'art. 8, comma 2, lett. b), del D.M. 76 del 7 giugno 2012. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; V. Invalidita' dei provvedimenti impugnati (e in particolare, tra l'altro, del d.d. n. 232 dell'11 febbraio 2013, del d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, della Delibera ANVUR n. 3 del 9 gennaio 2013, e di tutti gli atti conseguenti o connessi, ivi compresi i verbali dei lavori della Commissione), per illegittima composizione della Commissione giudicatrice dovuta alla mancanza, in capo al commissario Prof. Villanacci, dei requisiti richiesti dalla legge. Violazione degli articoli da 2 a 7 del D.P.R. n. 222 del 2011, nonche' dell'art. 16, comma 3, lett. h), della Legge n. 240 del 2010 e dell'art. 8, comma 2, lett. b), del D.M. 76 del 7 giugno 2012. Incompetenza. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; VI. Invalidita' dei provvedimenti impugnati (e in particolare, tra l'altro, del d.d. n. 232 dell'11 febbraio 2013, del d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, della Delibera ANVUR n. 3 del 9 gennaio 2013, e di tutti gli atti conseguenti o connessi, ivi compresi i verbali dei lavori della Commissione), per illegittima composizione della Commissione giudicatrice dovuta alla mancanza, in capo al commissario straniero Prof. Embid, dei requisiti richiesti dalla legge. Violazione degli articoli da 2 a 7 del D.P.R. n. 222 del 2011, nonche' dell'art. 16, comma 3, lett. h), della Legge n. 240 del 2010 e dell'art. 8, comma 2, lett. b), del D.M. 76 del 7 giugno 2012. Incompetenza. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; VII. Violazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990 in quanto i commissari Proff.ri Marella e Prosperi si sarebbero dovuti astenere per conflitto di interesse; VIII. Illegittimita' dell'allegato B) al D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 nella parte in cui, al punto 7 lett. b), stabilisce che "ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva gli aspiranti commissari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del numero 6". Violazione di legge, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, a partire dalla illogicita' manifesta. Conseguente illegittimita' della composizione della Commissione per mancanza di requisiti in capo a 2 dei 4 Commissari italiani in quanto ognuno di questi non supera tutte e tre le mediane degli "indicatori di attivita' scientifica" come richiesto dalla normativa applicabile; IX. Illegittimita' degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 per violazione dell'art. 16, comma 3, della legge n. 240/2010, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 nonche' eccesso di delega, irragionevolezza manifesta ed eccesso di potere per arbitrarieta' e sviamento; X. Violazione dell'art. 16, comma 3, lett. o), e) ed f), della Legge n. 240 del 2010, nonche' degli artt. 5 e 8 del D.P.R. n. 222 del 2011, e del Decreto del Direttore generale del MIUR n. 222 del 20.07.2012 di indizione della procedura. Ed inoltre violazione dei principi di trasparenza, imparzialita' e segretezza. Violazione dell'art. 97 Cost., violazione degli artt. 1, 3 e 21-septies della Legge n. 241 del 1990. Violazione del D.Lgs. n. 52 del 2005 e, in particolare, dell'art. 71. Eccesso di potere per manifesta arbitrarieta', irragionevolezza, sviamento. Inesistenza, o comunque vizio grave ed insanabile, dei verbali dei lavori della commissione; XI. Violazione di legge per omessa "valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni" dei candidati. Difetto assoluto di motivazione sia nei "giudizi" individuali che in quello collegiale. Mancanza assoluta di qualsivoglia tipo di giudizio sul candidato Di Ciommo da parte di (almeno) 4 commissari su 5. Manifesta e inspiegabile omessa considerazione di circostanze fattuali determinanti per la valutazione del Prof. Di Ciommo. Eccesso di potere, in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per illogicita' e arbitrarieta' dei "giudizi" espressi dalla Commissione circa il candidato Di Ciommo, e per carenza di istruttoria. Disparita' di trattamento; XII. Eccesso di potere in senso relativo; XIII. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicita' ed insufficienza della motivazione del giudizio collegiale e del giudizio sulla qualita' della produzione scientifica; violazione e cattiva applicazione del D.M. n. 76/2012; XIV. Mancata "ponderazione" dei "criteri" e dei "parametri". Violazione degli artt. 1 e 3 del D.M. 7.6.2012. Eccesso di potere, sub specie di difetto di istruttoria e di motivazione. Manifesta arbitrarieta' e irragionevolezza. Al fine di integrare il contraddittorio come da decreto presidenziale n. 14191/2014 del consigliere delegato della sezione III del Tar Lazio nei confronti di Al Mureden Enrico, Astone Maria Annunziata, Azzaro Andrea Maria, Bargelli Elena, Benedetti Alberto Maria, Bilotti Emanuele, Cerini Diana Valentina, Cicero Cristiano, Delli Priscoli Lorenzo, Di Marzio Fabrizio, Dogliotti Massimo, Febbrajo Tommaso, Fici Antonio, Fondrieschi Alba Francesca, Gaggero Paolo, Gianola Alberto, Giova Stefania, Girolami Matilde, Iamiceli Paola, Ieva Marco, Iorio Giovanni, La Rosa Elena, Landini Sara, Leccese Eva, Morace Pinelli Arnaldo, Nanna Concetta Maria, Natoli Roberto, Nervi Andrea, Palmieri Alessandro, Parrinello Concetta, Pasquino Teresa, Pellecchia Enza, Pilia Carlo, Proto Massimo, Putorti' Vincenzo Paolo, Quadri Rolando, Resta Giorgio, Rizzo Francesco, Rolli Rita, Sartori Filippo, Sbordone Francesco, Scaglione Francesco, Toti Barbara, Tullio Antonio, Verdicchio Vincenzo, tutti risultati idonei nella procedura abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/A1 diritto privato, con invito ai succitati professori a costituirsi nei tempi e secondo le formalita' di legge nel predetto giudizio n. 2127/2014 pendente presso la sezione III del Tar Lazio - sede di Roma. Roma, 8 agosto 2014 avv. Giancarlo Viglione T14ABA10330