TAR LAZIO - ROMA
Sez. I bis

(GU Parte Seconda n.1 del 2-1-2014)

 
                   Integrazione al contraddittorio 
 

  In esecuzione all'ordinanza n.4682/2013 del Tar del Lazio  -  Roma,
Sez. I bis, si procede alla notifica del ricorso  proposto  dal  Sig.
Leone Valerio contro Ministero della Difesa + altri (Tar Lazio,  sez.
I bis, RG n.8781/2013) nei confronti di  tutti  i  soggetti  inseriti
nella graduatoria concorso VFP4, 1^ immissione 2013, indetto con G.U.
n.3 del 11.01.2013- 4^ serie speciale ed in particolare nei confronti
di coloro che hanno ottenuto un punteggio pari od inferiore  a  68,76
(e  segnatamente  i  Sig.ri  Andreoli  Simone   24/05/1992;   Quatela
Pierluigi 01/08/1989; Savino  Davide  28/09/1991;  Tomarchio  Daniele
Salvatore  11/09/1992;   USAI   Silvio   23/09/1992;   Azzawi   Marco
04/08/1991; De Caro Giuseppe 20/09/1991; Catalano Enrico  15/07/1992;
Minelli  Ivano  20/04/1992;  Pati   Riccardo   07/10/1991;   Buttelli
Giancarlo 19/06/1990); nonche' nei confronti  di  chiunque  vi  abbia
interesse. In forza della su citata ordinanza il tar  ha  accolto  la
domanda  cautelare  e  per  l'effetto  ha  ammesso  con  riserva   il
ricorrente nella graduatoria de quo.  La  fase  di  merito  e'  stata
fissata all'udienza pubblica del 19.03.2014. L'esito  del  ricorso  e
l'ordinanza del tar possono  essere  consultati  accedendo  al  sito:
www.giustizia-amministrativa.it,  TAR  Lazio/Roma,  col  numero   del
ricorso.  Copia  integrale  del  ricorso  e'  depositata  presso   la
segreteria del tar lazio. 
  Estratto del ricorso 
  Eccellentissimo TAR LAZIO - Sede di Roma 
  Ricorso 
  Proposto dal Sig. Leone  Valerio,  nato  a  Palermo  il  05/01/1991
(C.F.:LNEVLR91A05G273Z), residente a Campobello di Mazara (91021  TP)
via Ospedale n. 8, in servizio, quale  Caporale  VFP1  raffermato  2°
blocco 2012, presso il 4° Reggimento  Genio  Guastatori  in  Palermo,
rappresentato  e  difeso,  con  potere  di  agire  congiuntamente   e
disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimiliano Di Cesare del Foro di  Roma
(C.F.:          DCSMSM80A12H501Z,          fax:           0632629435,
PEC:massimilianodicesare@ordineavvocatiroma.org),     e     Francesco
Cardinale del Foro di Marsala (C.F.: CRDFNC71R03G347T) per mandato in
calce del presente  atto,  ed  elettivamente  domiciliato  presso  lo
studio dell'Avv. Di Cesare in Roma Via Flaminia  n.  388,  CONTRO  il
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; e contro
il Ministero  della  Difesa,  Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare, in persona del Ministro pro-tempore;  e  nei  confronti  di
Sig. Militano Sergio, residente in via  Don.  Luigi  Sturzo  n°298  -
90044 Carini (PA). - controinteressato -. 
  Per l'annullamento previa sospensione dell' efficacia ed  emissione
di misure cautelari dei seguenti atti: 
  Decreto  del  Ministero  della  Difesa,  Direzione   Generale   del
Personale Militare, n.147 del 03/07/2013 che approva  la  graduatoria
del concorso VFP4, 1^ immissione 2013, indetto  con  G.U.  n.  3  del
11.01.2013- 4^ serie speciale; 
  Graduatoria relativa al predetto concorso, ivi contenuta; 
  di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. 
  Premessa 
  Il ricorrente C.le Leone Valerio, ha partecipato alla 1^ immissione
2013 del concorso VFP4 indetto con G.U. n. 3 del 11.01.2013- 4^ serie
speciale (Doc. 1). 
  Nello svolgimento dell'iter concorsuale: (OMISSIS) ha  ottenuto  un
punteggio finale di 68,26 punti, classificandosi al 995 posto su  986
posti disponibili come risultante  dal  Decreto  del  Ministro  della
Difesa n. 147 del 03/07/2013 (Doc. 7). A fronte del punteggio pari  a
68,6  attribuito  all'ultimo  candidato  utilmente   posizionato   in
graduatoria. Alla luce di tale  esito,  il  ricorrente  e'  risultato
idoneo  -  non  vincitore  del  concorso  in   questione.   Tuttavia,
l'attribuzione di tale punteggio appare ictu  oculi  erronea.  Da  un
riscontro effettuato sui titoli del ricorrente (come  da  criteri  di
valutazione dei titoli allegato "A" al bando di concorso - Doc. 8 -),
appare evidente come la Commissione abbia omesso  di  conteggiare  il
punteggio  incrementale   di   0.50   punti   da   attribuirsi   alla
patente/brevetto di  equitazione  -  patente  B  -  autorizzazione  a
montare  per  attivita'  agonistica,   menzionata   nell'allegato   D
(Estratto della Documentazione di servizio). Il  Leone,  infatti,  ha
conseguito non solo la patente A ludica, che in quanto tale non da  -
a norma delle condizioni di  valutazione  titoli  -  alcun  punteggio
incrementale nella procedura concorsuale in questione,  bensi'  anche
la richiesta patente "B",  autorizzazione  a  montare  per  attivita'
agonistica, rilasciata da Associazione sportiva iscritta al  CONI  ed
affiliata alla  FISE,  in  corso  di  validita'  (Doc.  9).  Da  tale
omissione e' derivata una grave violazione  del  normale  svolgimento
della procedura concorsuale; cio' ha comportato un  vulnus  rilevante
negli   esiti   della   stessa   con   ingiustificata    compressione
dell'interesse del ricorrente a vedersi dichiarato idoneo - vincitore
del concorso in questione. A  tal  riguardo,  il  Leone  ha  altresi'
provveduto  ad  inoltrare  apposita  istanza   di   revisione   della
graduatoria  ai  competenti  Uffici  del   Ministero   della   Difesa
nell'immediatezza  della  pubblicazione  dell'impugnata  decretazione
Ministeriale (Doc. 10). Tuttavia, non avendo ricevuto risposta alcuna
e dato il decorso del tempo,  che  avrebbe  condotto  all'inesorabile
decadenza del diritto ad impugnare il suddetto provvedimento,  si  e'
visto, pur nolente, costretto ad impugnare il predetto  provvedimento
con  aggravio  del  carico  di  lavoro  di  codesto   Eccellentissimo
Tribunale Amministrativo e con la sopportazione di  ulteriori  e  non
dovuti oneri a carico del LEONE stesso. 
  Tanto premesso, si rileva che il ricorrente,  C.le  Valerio  Leone,
attualmente in servizio presso il 4° Reggimento Genio  Guastatori  di
Palermo, e'  stato  quindi  dichiarato,  ai  sensi  dell'art.  3  del
predetto  Decreto  n.  147,  idoneo  non  vincitore  e   come   tale,
costituisce, allo stato, riserva per ripianare eventuali  vacanze  ai
sensi dell'art.  13  del  Bando  di  concorso.  Il  provvedimento  in
questione  e',  di  tutta  evidenza,  illegittimo  sotto   molteplici
profili. 
  Violazione di legge ed eccesso di potere 
  L'operato dell'A.D. risulta affetto da gravi vizi, sotto il profilo
della violazione di legge e dell'eccesso di potere. 
  La Commissione, in effetti, non ha provveduto a valutare un titolo,
risultante dagli atti e previsto dal bando  di  concorso.  Ed  a  tal
riguardo,  occorre  rilevare  che  il   Bando   appare   chiaro   nel
disciplinare la disciplina regolante la presentazione  della  domanda
di partecipazione a concorso. Esso infatti prescrive, all'art. 16, n.
2:  "Nei  confronti  dei  militari  in  servizio   l'estratto   della
documentazione di servizio, di  cui  al  modello  in  allegato  D  al
presente bando, deve essere compilato dal proprio Comando di Corpo in
ogni sua parte alla data di scadenza  del  termine  di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente  che  i
titoli  richiesti  e  da  trascrivere  nel  predetto   modello   sono
specificati nei rispettivi  allegati  di  Forza  Armata  al  presente
bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i titoli  relativi  al
servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e all'ultimo  documento
caratteristico devono essere riferiti al servizio in atto  quale  VFP
1, mentre quelli relativi a: a) titolo  di  studio;  b)  missioni  in
territorio nazionale  ed  estero;  c)  riconoscimenti,  ricompense  e
benemerenze; d) attestati, brevetti e abilitazioni, 
  sono validi anche se non riferiti al periodo di servizio quale  VFP
1, purche', comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande."  Ed,  in  effetti,  tutti  i   titoli
ascrivibili al ricorrente sono effettivamente elencati  nell'estratto
di documentazione caratteristica. Ed in quanto tali, dovevano  essere
ritualmente valutati non  residuando  in  capo  al  candidato  alcuna
ulteriore  attivita'  da  porsi  in  essere  ai  fini  dell'opportuna
valutazione degli stessi.  A  tal  riguardo,  infatti,  specifica  il
successivo punto n. 5: "Se il  concorrente  in  servizio  ritiene  di
essere in possesso di  titoli  valutabili  ai  sensi  del  successivo
articolo 11, comma 5 non riportati nella documentazione matricolare e
caratteristica e non immediatamente disponibili, potra', sotto  forma
di autocertificazione,  utilizzando  il  modello  in  allegato  E  al
presente bando, comunicarli al Comando  di  Corpo,  tenendo  presente
che, in questo caso, sara' sottoposto, da parte dell'Ente  o  Reparto
di appartenenza, ai controlli previsti  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale  controllo
emerga la mancata  veridicita'  della  dichiarazione  rilasciata,  il
dichiarante -ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445-  decadra'  dai
benefici conseguiti  con  la  dichiarazione  non  veritiera  e  sara'
segnalato alla competente Procura  della  Repubblica".  Nel  caso  di
specie, tuttavia, la documentazione di  servizio  del  ricorrente  e'
correttamente predisposta ed i titoli lapalissianamente indicati.  Il
Bando di concorso e' dunque chiaro  nello  specificare  che  tutti  i
titoli,  attributivi  di  punteggi   incrementali,   presenti   nella
documentazione   caratteristica   dovevano   essere   necessariamente
valutati.  Non  si  ravvede,  quindi,  scusante  alcuna   che   possa
giustificare la Commissione. Quest'ultima risulta  aver  valutato  il
Leone in violazione di legge e con eccesso di potere. La  graduatoria
cosi' formulata appare quindi evidentemente invalida e  passibile  di
annullamento. Del resto, come ricordato  da  codesto  Eccellentissimo
Tribunale in una recente pronuncia di merito, (T.A.R. Lazio Roma Sez.
I  bis,  Sent.,  26-06-2013,  n.  6377)  "le  norme  di  bando  vanno
interpretate  per  quanto   effettivamente   dispongono,   con   cio'
vincolando  l'Amministrazione,  alla  quale  non  e'  consentito   di
derogare". 
  Eventuale difetto di motivazione e violazione della legge 241/1990. 
  Inoltre, se anche la Commissione  di  concorso  abbia  scientemente
provveduto a scomputare, discrezionalmente motivandolo, il  punteggio
incrementale dovuto, tale modus agendi, oltre a costituire violazione
di legge ed eccesso di potere,  sarebbe  connotato  da  una  assoluta
carenza di motivazione e sarebbe stato assunto  in  violazione  delle
piu'   ordinarie   disposizioni   in   materia    del    procedimento
amministrativo. Il Ministero non ha dato notizie, infatti, in  merito
alla mancata valutazione del predetto titolo ne' fornito  motivazioni
in merito. Inoltre, un eventuale, ed in ogni caso non giustificabile,
"disguido" sarebbe stato appianato ove, nell'ottica dei  principi  di
partecipazione,  il  ricorrente  fosse  stato  invitato   a   fornire
chiarimenti. 
  Il comportamento dell'Amministrazione non appare, quindi, in  alcun
modo giustificabile. 
  Istanza di misure cautelari 
  E' innegabile il pregiudizio grave ed  irreparabile  che,  data  la
materia del contendere, il  ricorrente  subirebbe  nelle  more  della
decisione  del  presente  ricorso,  dalla  mancata  sospensione   del
provvedimento  impugnato.  Ove,  infatti,  i  concorrenti  dichiarati
idonei venissero chiamati a prestare servizio in  qualita'  di  VFP4,
essi sarebbero riassegnati, secondo recente policy di Forza Armata, a
Reparti operativi. Un ritardo nell'assegnazione comporterebbe duplice
danno al ricorrente che si vedrebbe privato del necessario periodo di
ambientamento  ed  addestramento  in  Reparto,  trovandosi   indietro
rispetto agli altri colleghi e, in secondo luogo, sarebbe privato per
lungo tempo dei benefici economici spettanti. Nell'ipotesi di tardivo
accoglimento  della  presente  impugnativa,  inoltre,  tale   ritardo
potrebbe costituire sensibile danno alla medesima  gestione  erariale
dell'A.D. e cio' in quanto la stessa sarebbe obbligata a rivedere  le
determinazioni  di  approvazione  della  graduatoria  con   probabile
aggravio di spesa. Visto quindi quanto sopra e gli articolati  motivi
di ricorso, valutata anche la sussistenza in capo al  ricorrente  del
fumus  boni  iuris.  Si   presenta   istanza   cautelare   affinche':
l'efficacia dei provvedimenti impugnati sia  sospesa;  il  ricorrente
sia   dichiarato,   non   residuando   ambiti   di   discrezionalita'
amministrativa, vincitore del concorso in narrativa. 
  P.Q.M. 
  Si chiede, con la piu' ampia riserva di proporre  motivi  aggiunti,
che Codesto Tribunale  Amministrativo  Regionale,  voglia,  disattesa
ogni avversa eccezione e istanza: 
  1.  In   via   cautelare   disporre   quantomeno   la   sospensione
dell'efficacia dei provvedimenti impugnati; 
  2. Nel merito, annullare gli atti impugnati in  quanto  illegittimi
per i motivi indicati; 
  3. Nel merito dichiarare, non residuando ambiti di discrezionalita'
amministrativa, Valerio Leone, vincitore del concorso in narrativa. 
  Con vittoria di spese, diritti e onorari e CPA, come per legge. 
  (OMISSIS) 
  Roma-Partanna, 23 agosto 2013. 

                     avv. Massimiliano Di Cesare 
                      avv. Francesco Cardinale 

 
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