TAR CALABRIA - CATANZARO

(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2014)

 
Notificazione per pubblici proclami - Ricorso  n.  1787/2013  udienza
                               7.11.14 
 

  I sig.ri 1) dott. Pantaleone Pasquale Fioresta;  2)  dott.  Mancusi
Tommaso, rappresentati e difesi  dall'Avv.  Raffaele  Fioresta,  (FAX
0961-738002;     fioresta@studiolegale-pec.it)     -ricorrono     per
l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione del Direttore
Generale dell'ASPCZ dr. Gerardo Mancuso del 28.10.2013 prot. 838,  ad
oggetto: "approvazione graduatorie ASPCZ per  attribuzione  incarichi
zone carenti di C.A. al 28 febbraio 2005 per inserimento", occorrendo
della nota del Direttore Generale n. 60320 del 7.6.2013 allegata alla
deliberazione, nonche' di ogni altro atto  presupposto  e/o  comunque
connesso e degli atti emessi successivamente  in  applicazione  della
graduatoria.- Fatto-Sul BUR della  Regione  Calabria  del  16.11.2007
veniva reso noto il  decreto  n.  16956  del  6  novembre  2007,  del
Dirigente Generale del  dipartimento  n.13,  con  il  quale  venivano
pubblicati  gli  incarichi  vacanti  di   continuita'   assistenziale
(cosiddette zone carenti) individuati dalle  Aziende  Sanitarie  alla
data del 28 febbraio 2005; al decreto erano allegati gli schemi delle
domande di partecipazione con indicati gli effetti di  una  eventuale
errata compilazione (All.1) .Nel decreto venivano individuate  n.  10
zone carenti ( con ore settimanali variabili da 12 a 48)  nei  comuni
ubicati nell'ambito territoriale dell'ex Azienda Sanitaria  n.  6  di
Lamezia Terme e n. 28 zone carenti (con ore settimanali variabili  da
24 a 96) nei comuni  ubicati  nell'ambito  territoriale  dell'azienda
sanitaria n.7 di Catanzaro. Con lo stesso  decreto  veniva  demandato
alle   aziende   sanitarie   l'espletamento   delle   procedure   per
l'assegnazione delle predette zone carenti ai medici interessati "nel
rispetto delle singole graduatorie annuali e delle norme contrattuali
all'epoca vigenti". Dopo varie vicende che  qui  non  interessano  il
Direttore Generale dell'ASPCZ adottava la  deliberazione  n.1764  del
26.06.2012,  con  la  quale  approvava  le   graduatorie   definitive
dell'ASPCZ per attribuzione incarichi zone  carenti  di  C.A.  al  28
febbraio 2005  per  inserimento.(All.2)  .Nella  graduatoria  il  dr.
Mancusi veniva collocato al n.ro 30 ed il  dr.  Fioresta  al  n.38  e
quindi entrambi in posizione utile per il conferimento  dell'incarico
di C. A.  Avverso  la  predetta  graduatoria  definitiva  proponevano
ricorso alcuni medici ma  solo  quello  della  d.ssa  Maria  Cristina
Giglio, n. 814/2012,veniva definito con sentenza  di  accoglimento  e
annullamento della  graduatoria  "per  quanto  di  interesse"  ,cioe'
limitatamente alla mancata attribuzione alla ricorrente  di  punti  5
per la residenza,  fermo  il  resto.  (All.  3-4-5-)  .All'esito  dei
ricorsi,  quindi,  la   graduatoria   e'   divenuta   definitiva   ed
inoppugnabile.   L'ASP   di   Catanzaro,    invece    di    procedere
all'assegnazione  degli  incarichi  di  C.A.  in  applicazione  della
predetta graduatoria, con la deliberazione  del  D.  G.  che  qui  si
impugna, sull'erroneo presupposto che con  la  sentenza  del  ricorso
814/2012 fosse stata  annullata  l'intera  graduatoria,  ha  inserito
nuovamente in graduatoria numerosi medici  in  precedenza  esclusi  ,
cosi'  formando  una  nuova  graduatoria   che   ha   comportato   la
retrocessione del dr. Fioresta al n. 56 e del dr. Mancusi al  n.  48,
con impossibilita' quindi di ottenere l'assegnazione di  un  incarico
di C.A. Con nota 60320/2013 il D.G. manifestava l'intenzione di  dare
esecuzione alla sentenza del  TAR  ed  essa  veniva  riscontrata  dai
sindacati SNAMI e FIMMG con nota del 18-19.9.2913,prot n. 91261,  con
la quale lo si rendeva edotto dell'erroneita' della tesi  sostenuta.,
ma senza alcun risultato. Anzi, in data 16.12.2013 l'ASP ha convocato
i medici inseriti nell'ultima illegittima graduatoria ed ha conferito
gli incarichi di C.A., con effetto dall'1.1.2014; i  ricorrenti  sono
risultati i primi due esclusi proprio per l'illegittimo reinserimento
in graduatoria dei  medici  di  seguito  indicati  ed  in  precedenza
esclusi nonche' di altri sanitari, mentre con la vecchia  graduatoria
si sarebbero posizionati tra i primi dieci.-  Motivi  -1)  Violazione
dell'art. 7 della l.241/90;  violazione  degli  artt.21  quinquies  e
segg. l. 241/90; eccesso di potere per difetto totale di motivazione.
a) Il D. G. ha redatto una nuova graduatoria ed  ha  quindi  revocato
e/o annullato la precedente, definitiva, in assenza delle  condizioni
di legge. Trattandosi di provvedimento lesivo delle  posizioni  degli
attuali ricorrenti, avrebbe dovuto dare loro notizia dell'inizio  del
procedimento per consentire una efficace interlocuzione. b) La  nuova
graduatoria costituisce revoca della precedente e quindi era soggetta
all'osservanza dei criteri dettati dall'art. 21  quinquies  della  L.
241/90. vi e' carenza totale di motivazione, su :-sopravvenuti motivi
di interesse pubblico; - mutamento della situazione di fatto o  nuova
valutazione dell'interesse  pubblico  originario,  che  potessero  in
qualche modo giustificare la revoca. 
  2) Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto
di istruttoria ed errato apprezzamento degli  effetti  del  giudicato
amministrativo. Violazione del giudicato  amministrativo.  Violazione
del bando di concorso.  Violazione  del  principio  di  definitivita'
degli  atti  amministrativi.  Mancanza  di  interesse  pubblico   per
l'adozione del provvedimento e  violazione  del  principio  di  buona
fede. 
  La sentenza emessa su ricorso della d.ssa Giglio ha statuito che le
spettavano 5 punti ed ha annullato la graduatoria  esclusivamente  in
relazione alla sua posizione personale ed al punteggio  attribuitole,
tant'e' che nel dispositivo e' espressamente disposto  l'annullamento
"per quanto di interesse" .Il D. G. ha erroneamente  interpretato  la
sentenza facendone discendere effetti non previsti dalla legge  ed  a
vantaggio di tutti i medici correttamente esclusi e/o  con  punteggio
inferiore, e per converso ha  eluso  il  giudicato  sugli  altri  due
ricorsi poiche' i medici interessati si sono visti riconoscere quanto
codesto Giudice aveva  negato  a  causa  della  inammissibilita'  dei
rispettivi ricorsi e quindi  della  intervenuta  definitivita'  della
graduatoria impugnata. Ed invero sono  stati  nuovamente  inseriti  o
hanno avuto una posizione piu' favorevole in  graduatoria  medici  in
precedenza esclusi e/o con punteggio  inferiore  per  le  piu'  varie
ragioni,tra cui: 2a) l'omessa  indicazione  della  categoria  per  la
quale  concorrevano  (D.ro  Pittelli  Vittorio,   Lucano   Annamaria,
Niceforo Pietro, Marsico Luigina); 2b)  la  mancanza  degli  allegati
alla domanda (d.ri Lentini Vincenzo e Corasaniti Vitaliano);  2c)  il
riconoscimento di punteggio pur in assenza di ricorso ( d.ssa  Lucano
Lucia); 2d)  sono  stati  infine  inseriti  nella  nuova  graduatoria
numerosi medici non presenti nella vecchia.Tanto premesso  si  chiede
che l'Ecc.mo TAR Calabria  voglia,  in  accoglimento  del  ricorso:1)
Preliminarmente sospendere la deliberazione impugnata; 2) Nel merito,
annullare il predetto provvedimento,  facendo  obbligo  all'ASPCZ  di
conferire gli incarichi sulla scorta della graduatoria pubblicata con
le deliberazione del Direttore Generale del  26.6.2012  n.  1764;  3)
Condannare la convenuta A.S.P. di Catanzaro al pagamento di  spese  e
competenze del giudizio.  Catanzaro,  19.12.2013.F.to  Avv.  Raffaele
Fioresta. Il presente ricorso viene notificato per pubblici  proclami
ai medici di seguito indicati, giusta lista trasmessa dall'ASPCZ,  in
esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 77/14 del  TAR  Calabria  del
7.2.2014. F.to  Avv.  Raffaele  Fioresta.Il  presente  ricorso  viene
notificato per pubblici  proclami  ai  medici  di  seguito  indicati,
giusta  lista  trasmessa  dall'ASPCZ,  in  esecuzione  dell'ordinanza
collegiale n. 77/14 del TAR Calabria del 7.2.2014. F.to Avv. Raffaele
Fioresta.  Medici  controinteressati:  Aiello  Pola,  Alessi   Bruno,
Attina' Sarina Maria, Badolato Giuseppe,  Bagnato  Caterina,  Bagnato
Umberto, Baldo  Francesco,  Barbalace  Domenico,  Barbieri  Vincenzo,
Barle'  Massimiliano,  Barreca   Giuseppina,   Bevilacqua   Serafina,
Biamonte Caterina, Biasi Francesco, Bonelli  Maria  Grazia,  Bonsanto
Michele, Bruno Stefania,  Callea  Lucia,  Canale  Francesco,  Cananzi
Roberto,  Canino  Giuseppe  Carlo,  Canino  Paolo,  Capula   Carmelo,
Cardillo  Giuseppe,  Casciano  Angelo,  Ceravolo  Michele,  Chiessari
RosariaM., Chiaravalloti Massimiliano, Citirniti  Roberto,  Codispoti
Maria A.,  Colacino  Carmine,  Cona  Teresa,  Conte  Giuseppe,  Corda
Rosaria, Coriale Antonio,  Cortese  Francesca,  Cortese  Nicola  Pio,
Cotrone Concetta, Cunsolo Rocco, Cutri' Rocco,  Cutuli  Ida  Eugenia,
Damiani Vincenzo Carmelo, D'Amico  Giuseppina,  D'Aqui'  Pietronilla,
Dara Tommaso Carlo, Dattilo Antonietta, De Angelis Mirella, De  Carlo
Giovanni, De Caro Guido, De Gregorio Vincenza, Di  Benedetto  Olindo,
Di Bianco Isabella,  Di  Iorgi  Teresa,  Doldo  Bruno,  Drago  Layla,
Ericina Assunta, Fabiano Esterina, Fatiga Maristella, Fazio Letteria,
Federico Vincenza,  Fera  Francesca,  Fiammingo  Pantaleone,  Fimiano
Anna, Foca' Stefano, Forestieri Pasquale, Forestieri Pierluigi, Frjio
Annamaria, Gagliardi Filomena Silvia, Galati Maria, Galeano Concetta,
Galeota Francesco, Gallo Massimo, Galluzzo Domenico, Gerace Antonino,
Germano' Teresa, Gesualdo Valerio, Giannotti  Umberto,  Giglio  Maria
Cristina, Giusti Gabriella, Grillo Eugenia, Grillone Maria, Gualtieri
Maria, Guarna Francesca, Ingegnere Gesualdo, Iovane Andrea,  Ippolito
Giampiero, Katanic  Duska,  La  Riccia  Pierluigi,  Labate  Domenico,
Lagana'  Annamaria,  Lagana'  Pasquale,  Latella  Giuseppe,   Lentini
Tommaso,  Liberale  Manuela   Paola,   Loccisano   Salvatore,   Lopez
Franceschina, Lucano Lucia, Luglio Domenico, Lupia Francesco, Luvara'
Margherita, Maletta Annarita, Malvarosa Anna, Mammoliti Rosa, Marando
Teresa, Martino  Gaetano  Antonio,  Marzano  Anna  Maria,  Massimilla
Claudio, Mauro Giuseppa Rosaria, Mazza Paolo, Miceli Patrizio, Molino
Antonietta, Montesano Stefania, Morano Anna Maria, Morchella Rosanna,
Mostratisi Carla,  Mussari  Carmela,  Nannipieri  Ulderico,  Nicotera
Vincenzo, Niglia Teresa, Nigro  Valentina,  Nistico'  Antonio,  Oliva
Severina, Orsini Anna Maria,  Palumbo  Giuseppina,  Paone  Francesca,
Papasergio  Antonino,  Paravati  Santo,  Pascuzzi  Giuseppe,  Patella
Liliana, Pelaggi Artemisia M., Pelaia Maria  Rosaria,  Perrotta  Eva,
Picone Eugenio, Pisani Domenico, Pisani  Franca,  Pittari  Salvatore,
Plastino  Massimiliano,  Pollio  Antonio,  Procopio  Tiziana,   Pudia
Francesca, Puoti Francesco, Pupo Calcedonio, Repaci Giovanni,  Riccio
Giovanni, Riccio Vincenzo, Romano'  Angelo,  Romano  Claudia,  Romano
Egidio, Romeo Giovanna, Romeo Giovanna Giuseppa, Romeo Vincenzo, Ruso
Girolamo, Saliceti Pia, Sansotta  Daniela,  Santoro  Elisa,  Saverino
Giuliana, Scaramuzzo Angelo, Scardino  Anna  Maria  Carmela,  Schmidt
Carola Sabine, Scolieri Francesco, Scordo Caterina, Scordo Salvatore,
Sinopoli Concetta, Sinopoli Saverio,  Sofia  Lucia,  Tassone  Michela
Caterina, Tinello Massimiliano,  Tiziano  Anna,  Todarello  Caterina,
Torchia Luigi, Tucci Rosalia,  Varriale  Antonio,  Vatrano  Leonardo,
Verduci Antonino,  Violi  Francesco,  Violi  Rosaria,  Viscomi  Maria
Giuseppina, Vitaliano Antonio, Vitaliano Giuseppe, Vottari  Giuseppe,
Zappia Antonina, Zinnarello Maria. 
  Catanzaro, 31.3.2014 

                       avv. Raffaele Fioresta 

 
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