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Errata corrige
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Notificazione per pubblici proclami Notifica per pubblici proclami - ai sensi dell'art. 150 c.p.c. (autorizzata dal Presidente del Tribunale Civile di Roma con provvedimento del 10 dicembre 2013), eseguita con riferimento al giudizio R.G. 55712/12 (Sez. V, G.I. Dott. Russo, con prossima udienza fissata al 23 ottobre 2014 ore 9:30) nei confronti di tutti i proprietari/assegnatari delle unita' immobiliari e relative pertinenze facenti parte dei Condominii siti in Roma alla Via Romolo Gigliozzi nn. 105, 107/109, 117, 125, 127, 133, 139, 145, 155 e 157 - dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio della Cooperativa Edilizia Montecarlo Nove a r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliano Leuzzi e Maria Laura Di Muzio, nell'ambito del giudizio riassunto dinanzi al Tribunale Civile di Roma a seguito della sentenza n. 1861/12 della Corte d'Appello di Roma. La domanda proposta dalla Cooperativa attrice - originariamente introdotta nei confronti delle sole Cooperative "Simonetta II a r.l.", "La Resistenza a r.l." e "Lampedusa a r.l." - e' volta ad ottenere l'eliminazione di tutte le opere che impediscono il transito con veicoli ed automezzi attraverso le aree antistanti le rispettive costruzioni, dalle autorimesse e dal cortile della Cooperativa Montecarlo Nove verso la via pubblica, lasciando aperto al passaggio veicolare uno spazio di almeno 4 metri a partire dal confine verso la proprieta' individuata come lotto n. 61 verso le rispettive palazzine, lungo tutto il confine, idoneo a consentire il transito anche ai mezzi di soccorso, oltre che ai mezzi privati dei soci della Montecarlo Nove e, naturalmente, il passaggio pedonale nonche' la condanna per le Cooperative convenute, in solido, o ciascuna per quanto di ragione, a costituire, ove occorrente o comunque a riconoscere, servitu' di transito veicolare e di passaggio pedonale in favore della Montecarlo Nove attraverso le rispettive proprieta' e se del caso, ma in subordine, anche ai sensi degli artt. 1052 e segg. c.c., esclusa ogni indennita' a carico della Montecarlo Nove, o limitato l'onere al concorso di quest'ultima nella spesa occorrente per le opere necessarie per realizzare la servitu'. La Montecarlo Nove ha inoltre richiesto la condanna delle convenute ad eseguire tutte le opere necessarie ed al risarcimento dei danni conseguenti all'interclusione oltre la refusione delle spese legali. avv. Giuliano Leuzzi T14ABA520