TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

(GU Parte Seconda n.8 del 18-1-2014)

 
                 Notificazione per pubblici proclami 
 

  Notifica per pubblici proclami -  ai  sensi  dell'art.  150  c.p.c.
(autorizzata  dal  Presidente  del  Tribunale  Civile  di  Roma   con
provvedimento del 10 dicembre  2013),  eseguita  con  riferimento  al
giudizio R.G. 55712/12  (Sez.  V,  G.I.  Dott.  Russo,  con  prossima
udienza fissata al 23 ottobre 2014 ore 9:30) nei confronti di tutti i
proprietari/assegnatari   delle   unita'   immobiliari   e   relative
pertinenze facenti parte dei Condominii siti in Roma alla Via  Romolo
Gigliozzi nn. 105, 107/109, 117, 125, 127, 133, 139, 145, 155 e 157 -
dell'atto di citazione per  integrazione  del  contraddittorio  della
Cooperativa Edilizia Montecarlo Nove a r.l., rappresentata  e  difesa
dagli Avv.ti Giuliano Leuzzi e Maria Laura Di Muzio, nell'ambito  del
giudizio riassunto dinanzi al Tribunale  Civile  di  Roma  a  seguito
della sentenza n. 1861/12 della Corte d'Appello di Roma.  La  domanda
proposta dalla Cooperativa attrice - originariamente  introdotta  nei
confronti  delle  sole  Cooperative  "Simonetta  II  a   r.l.",   "La
Resistenza a r.l." e "Lampedusa  a  r.l."  -  e'  volta  ad  ottenere
l'eliminazione di tutte le opere  che  impediscono  il  transito  con
veicoli ed automezzi attraverso  le  aree  antistanti  le  rispettive
costruzioni,  dalle  autorimesse  e  dal  cortile  della  Cooperativa
Montecarlo Nove verso la via pubblica, lasciando aperto al  passaggio
veicolare uno spazio di almeno 4 metri a partire dal confine verso la
proprieta'  individuata  come  lotto  n.  61  verso   le   rispettive
palazzine, lungo tutto il confine, idoneo a  consentire  il  transito
anche ai mezzi di soccorso, oltre che ai mezzi privati dei soci della
Montecarlo Nove e, naturalmente, il  passaggio  pedonale  nonche'  la
condanna per le Cooperative convenute,  in  solido,  o  ciascuna  per
quanto  di  ragione,  a  costituire,  ove  occorrente  o  comunque  a
riconoscere, servitu' di transito veicolare e di  passaggio  pedonale
in favore della Montecarlo Nove attraverso le rispettive proprieta' e
se del caso, ma in subordine, anche ai sensi degli artt. 1052 e segg.
c.c., esclusa ogni indennita'  a  carico  della  Montecarlo  Nove,  o
limitato l'onere al concorso di quest'ultima nella  spesa  occorrente
per le opere necessarie per realizzare  la  servitu'.  La  Montecarlo
Nove ha inoltre richiesto la condanna  delle  convenute  ad  eseguire
tutte le opere necessarie ed al risarcimento  dei  danni  conseguenti
all'interclusione oltre la refusione delle spese legali. 

                        avv. Giuliano Leuzzi 

 
T14ABA520
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