Notifica per pubblici proclami
Ai sensi dell'art. 49 cpa, nel giudizio RG 2382/2014 (autorizzata
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Terza - con
Decreto n. 456/2014 depositato in Segreteria il 23 aprile 2014), nei
confronti di tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per
i propri palinsesti di una numerazione nell'ambito dell'ordinamento
automatico dei canali della televisione digitale terrestre, del
ricorso al Consiglio di Stato per revocazione della sentenza del
Consiglio di Stato, sezione III, n. 6021/2013 proposto dall'Autorita'
per le garanzie nelle Comunicazioni e dal Ministero dello Sviluppo
Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, concernente il piano di
numerazione automatica dei canali della televisione digitale
terrestre in chiaro e a pagamento. Il ricorso per revocazione al
Consiglio di Stato, e' proposto avverso la sentenza n. 6021/2013,
nella parte in cui ha parzialmente accolto il ricorso RG 7750/2012
proposto da Telenorba spa, per l'ottemperanza della sentenza del
Consiglio di Stato n. 4660/2012, e per l'effetto accertata
l'inottemperanza di Agcom ha dichiarato la nullita' in parte qua: a)
della delibera Agcom n. 237/2013 e dell'allegato piano di numerazione
automatica dei canali/LCN, nella misura in cui ha disposto
l'assegnazione dei numeri 8 e 9 del sistema LCN a canali generalisti
ex analogici; b) ha ordinato ad Agcom di ottemperare alla sentenza
del Consiglio di Stato n. 4660/2012 ed a tal fine, in sostituzione
della stessa Agcom ha nominato un Commissario ad acta per l'adozione
dei provvedimenti.
Con unico motivo di ricorso si censura la sentenza del Consiglio di
Stato per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa
in relazione all'art. 395, n. 4) cpc nella parte in cui ritiene che
l'Autorita' non abbia correttamente valutato i dati del sondaggio
condotto dall'Istituto Piepoli e, in particolare, quelli relativi
alla ricostruzione delle preferenze e delle abitudini degli utenti
all'epoca dello switch-off. Che l'Agcom avrebbe effettuato una non
corretta valutazione dei dati si desumerebbe, secondo il Consiglio di
Stato, da un documento prodotto dalla societa' Telenorba in sede di
giudizio per ottemperanza: Tabella Istituto Piepoli "Rielaborazione
analisi per AGCOM" del 12 aprile 2013, dalla quale - ad avviso del
Collegio - emergerebbe che "[...] sulla quota nazionale degli
intervistati che ricordano (65% degli intervistati, media nazionale),
il 57% aveva collocato sul telecomando la prima televisione locale
tra i primi 8 numeri ed il 65% tra i primi 9, mentre per il
posizionamento dal numero 10 in poi la quota scenderebbe al 35%".
L'errore revocatorio e' rappresentato dalla circostanza che tale
affermazione e' smentita dalle risultanze di causa. I risultati del
sondaggio Piepoli effettuato per conto dell'Agcom (Tabella A) e
quelli predisposti dallo stesso Istituto per Telenorba (Tabella B),
sebbene apparentemente differenti, ove letti in termini comparati,
tenendo in debito conto della diversa base di calcolo impiegata, non
potevano che essere - inevitabilmente - identici.
E tuttavia il giudice, ritenendo erroneamente che le due Tabelle
contenessero risultati diversi, ha, su tale base, concluso che
l'Autorita' avrebbe valutato in modo inesatto i dati relativi alle
preferenze e alle abitudini degli utenti all'epoca dello switch off;
da cio' conseguendo l'illegittimita' del Nuovo Piano di numerazione
di cui alla delibera n. 237/13/Cons. Che il giudice sia incorso in un
chiaro "abbaglio dei sensi" si evince altresi' dal fatto che la
Tabella B non e' altro che una "rielaborazione" - effettuata
appositamente per Telenorba - di alcuni dati gia' forniti, invero,
dall'Istituto Piepoli nel sondaggio commissionatogli dall'Autorita';
di guisa che i risultati di tale Tabella non potevano che essere
identici a quelli contenuti nella Tabella A, nonostante l'impiego di
una differente base di calcolo.
Giuste le indicazioni del Decreto 456/2014 con il quale si
autorizza la notifica per pubblici proclami si comunica che ulteriori
notizie potranno essere ottenute dagli interessati in base alle
seguenti modalita': "sara' obbligo dell'AGCOM e del Ministero dello
Sviluppo Economico inserire, entro il 15 maggio 2014, sulla home page
dei rispettivi siti internet istituzionali lo stesso avviso gia'
pubblicato sulla G. U., corredato della ulteriore indicazione che
copia integrale del ricorso (ove richiesta da una emittente
controinteressata) sara' trasmessa per posta elettronica certificata,
entro i due giorni lavorativi successivi alla istanza, dall'ufficio
dell'AGCOM indicato nell'avviso stesso sul sito internet oppure da
quello del Ministero Sviluppo Economico, anch'esso indicato
nell'avviso sul sito internet".
Il segretario generale dell'AGCOM
Francesco Sclafani
T14ABA6034