Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Proposta di concordato ai sensi e per gli effetti degli art. 214 L.F. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 I Commissari Liquidatori della procedura in epigrafe, Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto e Dott. Francesco Ruscigno, preso atto dell'avvenuto deposito in data 2/5 agosto 2013, presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, in virtu' di autorizzazione ministeriale concessa con DM 28 giugno 2013 e successivamente confermata con DM 7 febbraio 2014, di una proposta di concordato per la societa' Socimi S.p.a. in a.s. da parte della societa' Assuntore San Tomaso Uno Srl (la Proposta), provvedono con la presente inserzione alla sua pubblicazione, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3, Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo Tribunale (sezione fallimenti) nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla presente pubblicazione. TRIBUNALE DI MILANO PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli art. 124 e 214 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 per la Societa' SOCIMI S.p.A. in a. s. da parte di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. con sede legale in Milano, Via San Tomaso n. 10, C.F. 06906520967, in persona del legale rappresentante Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni Indice: 1. La Proponente e la procedura SOCIMI S.p.A. in a.s.. 2. Attivo e passivo della Procedura. 3. La proposta di AST1, le classi e le condizioni del concordato. 4. Le garanzie. 5. Conclusioni. 1 La Proponente e la procedura SOCIMI S.p.A. in a.s.. Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. e' una societa' di diritto italiano con sede in Milano, Via San Tomaso 10, C. Fisc. e P. IVA 06906520967, iscritta al registro delle imprese di Milano con n. REA 192195 (di seguito, anche solo, l'"Assuntore", "AST1" o la "Proponente"). AST1 e' una societa' riconducibile al fondo di investimento gestito da Värde Partners, L.P., investment company statunitense con uffici a Minneapolis, Londra, Singapore, ed al Dott. Stefano Rosetti Zannoni, professionista italiano con una vasta esperienza nell'ambito della acquisizione e gestione di societa' sottoposte a procedure concorsuali o liquidatorie. Quest'ultimo e' anche consigliere delegato della societa', appositamente costituita in data 4 febbraio 2010 proprio al fine di presentare proposte di concordato nell'ambito delle numerose procedure concorsuali italiane ancora aperte, ivi incluse quelle di amministrazione straordinaria, quale la presente di SOCIMI S.p.A. in a.s.. La procedura in questione nasce dalla dichiarazione di insolvenza, pronunciata dal Tribunale di Milano nel 1992, della Societa' Costruzioni Industriali Milano - So.C.I.Mi. S.p.A., specializzata nella costruzione di automezzi per il trasporto pubblico successivamente posta in amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 95/1979 (c.d. legge Prodi) con decreto del Ministero dell'Industria in data 24 giugno 1992 (la "Procedura".). Questa Procedura, venuta meno l'esigenza di una amministrazione di tipo risanatorio, e' state trasformata dall'art. 7 della legge n. 273/2002 in gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa: i commissari liquidatori nominati in quell'occasione sono stati poi sostituiti, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 4 aprile 2007, dai tre attuali: Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, Dott. Francesco Ruscigno e Dott. Saverio Signori (di seguito, anche solo, i "Commissari"). Questi, da ultimo, hanno predisposto la Procedura alla ricerca di terzi assuntori di concordato in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 8, terzo comma, della Legge 106 del 12 luglio 2011 alle luce delle quali AST1 svolge la presente proposta di concordato (la "Proposta"). In relazione alle istruzioni della Procedura, entro il 20 febbraio 2012, dovranno pervenire al Ministero dello Sviluppo Economico le proposte elaborate e un ulteriore originale sara' depositata presso lo Studio del Notaio Mori in Roma per consentire ai Commissari la predisposizione del parere di loro competenza. Appare ora opportuno illustrare sia il perimetro della Procedura preso in considerazione da AST1 quale presupposto della propria Proposta (pur tenendo conto delle incertezze relative a talune voci, quali i costi della Procedura da soddisfare in prededuzione, che non risultano accertati in via definitiva e di cui dunque si indichera' un valore di stima), sia il ruolo della Proponente societa' Assuntore San Tomaso Uno S.r.l.. Per quanto occorrer possa, la proponente dichiara di ritenersi informata circa l'oggetto della proposta concordataria e la situazione delle societa' del Gruppo Socimi e di rinunziare a qualsivoglia diritto, richiesta, pretesa e/o azione nei confronti della societa' e/o dei Commissari a qualunque titolo o ragione, in caso di inesattezza, insufficienza, difformita' o carenza di qualsiasi tipo, natura ed ammontare, rispetto agli elementi informativi acquisiti, per danni, perdite, elementi negativi, di qualsiasi natura connessi agli attivi e passivi da trasferirsi mediante il concordato. 2. Attivo e passivo della Procedura. Alla luce delle informazioni ricavate da AST1 in sede di due diligence e di quelle ricevute dai Commissari si puo' delineare, per la societa' Socimi SpA in a.s., una massa attiva come di seguito rappresentata: 2.1 Attivo Liquidita' e crediti. 1. Liquidita' in cassa (al 30/09/2011) Euro 11.986.568,58 2. Crediti verso erario per I.V.A. (al 30/09/2011) Euro 110.916,32 3. Crediti verso erario per Ires (al 30/09/2011) Euro 896.383,56 In considerazione dell'attivo gia' realizzato, i Commissari hanno effettuato, a favore dei creditori insinuati in prededuzione, privilegio ipotecario e privilegio generale, n. 5 riparti per un totale ripartito di Euro 11.342.262,38. Azioni attive promosse dalla Procedura e tuttora pendenti. Revocatorie fallimentari contro istituti di credito Alla data di presentazione del presente ricorso, risulta ancora pendenti la seguente revocatoria fallimentare contro CBI Factor + altri, per un importo attivato di Euro 1.200.457,00, gia' appreso dalla Procedura (e in relazione a cui pende ricorso in Cassazione). Altre azioni attive Alla data di presentazione del presente ricorso, risultano altresi' pendenti le seguenti cause: Azioni recuperatorie di crediti: Euro 459.807,45. 2.2. Passivo. Lo stato passivo della Procedura risulta, salvo errore, alla data di presentazione della Proposta, essere cosi' composto in linea capitale: Crediti in prededuzione Euro 4.015.022,65 (stima) Crediti privilegiati Euro 13.165.031,06 totale di cui: Art. 2751 bis n. 1 - TFR e Retribuzioni Euro 5.598.780,26 Art. 2751 bis n. 2/3/4/5 + altri Euro 2.647.635,68 Art. 2753 e 2754 contr.assic. assic.obblig. Euro 3.736.700,80 Altri privilegiati Euro 1.181.914,32 Crediti chirografari Euro 119.517.321,76 TOTALE Euro 136.697.375,47 Insinuazioni tardive pendenti Alla data di presentazione della presente proposta la Procedura risulta avere ancora pendenti le seguenti insinuazioni tardive: - per l'ammissione in prededuzione: - Ing. Carli per Euro 510.108,87 - Equitalia per Euro 1.928,02 - Trenitalia per Euro 431.314,84 - per l'ammissione al privilegio: - INPS per Euro 294.000,00. 3. La proposta di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l., le classi e le condizioni del concordato. 3.1 Con la presente proposta di concordato con assunzione, AST1, in persona del Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni, propone domanda di concordato ai sensi degli artt. 124 e 214 L.F., nella Procedura sopra emarginata con accollo delle obbligazioni concordatarie da essa nascenti alla data del 20 febbraio 2012 e con cessione a favore della Proponente di tutti i beni e di tutte le attivita' della Procedura, ivi inclusi crediti erariali futuri, oltre che di tutte le azioni, in corso e non, di pertinenza della massa attiva, ivi incluse quelle revocatorie e di responsabilita', gia' promosse o promuovibili dagli organi della Procedura. La Proponente, quindi, con la sottoscrizione della presente proposta di concordato e successivamente alla definitiva omologazione della medesima si accolla l'obbligo di adempiere al concordato secondo quanto di seguito illustrato ed attenendosi, ove possibile, alle indicazioni provenienti dai Commissari salvo per quei profili ove una loro stretta applicazione non avrebbe consentito ad AST1 di offrire la maggiore soddisfazione possibile per i creditori (che e' stato possibile qui prevedere offrendo una forma di garanzia alternativa ma altrettanto -se non di piu- sicura, cfr. parag. 4). 3.2 La presente proposta prevede l'accollo, nei termini dalla medesima previsti, dei debiti della Procedura esistenti alla data del passaggio in giudicato e/o definitivita' del decreto di approvazione del concordato ("Data di Approvazione") con conseguente esdebitazione della Societa' stessa da ogni debito riflesso nello stato passivo della Procedura come sopra esposto al paragrafo 2. L'approvazione definitiva della Proposta comportera' l'automatica cessione alla Proponente di tutti i beni e di tutti i diritti che costituiscono gli attivi della Procedura nonche' di tutte le azioni di pertinenza della massa passiva della stessa che siano in corso alla data della presente Proposta, e/o siano sorte nelle more del procedimento di approvazione con l'impegno alla conservazione degli eventuali accantonamenti gia' effettuati dalla Procedura. Quanto sopra, beninteso, ad esclusione delle liquidita' che restera' nella titolarita' della Procedura ai fini dell'esecuzione del concordato. 3.3 E' espressa condizione di concordato che l'impegno assunto da parte di AST1 con la Proposta avverra' nei limiti dei soli creditori ammessi allo Stato passivo, nonche' a quelli per cui pende opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al 20 febbraio 2012, con esclusione dunque di tutti gli eventuali altri creditori salvo quanto di seguito previsto. Costituisce altresi' espressa condizione di concordato che, per l'ipotesi in cui, trascorsi i termini di legge, cioe' cinque anni, persistano creditori irreperibili, le somme ad essi destinate verranno versate all'Assuntore e allo stesso verranno restituite le eventuali relative garanzie ancora sussistenti. E' condizione espressa del concordato che tutta la liquidita' disponibile e/o esistente nella Procedura, salvo quanto necessario per esigenze immediate, venga investita in pronti contro termine aventi come sottostante titoli di stato italiani o di paesi dell'area Euro. 3.4 Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla definitiva approvazione della Proposta con decreto non suscettibile di impugnazione o comunque, in forza di provvedimento di omologazione passato in giudicato, la Proponente - di concerto con i Commissari - provvedera' al pagamento delle prededuzioni compatibilmente con il maturare dei crediti (e dunque con la loro liquidazione secondo le norme di legge) e con la presentazione da parte del creditore della relativa documentazione fiscale entro il suddetto termine, dei privilegi e dei chirografi secondo le soglie quantitative di fabbisogno e le modalita' indicate qui di seguito. La presente Proposta prevede inoltre la suddivisione dei creditori insinuati allo stato passivo alla data di presentazione del presente ricorso in cinque classi, di cui quattro relative ai creditori privilegiati, come di seguito esposte: 1) Creditori privilegiati ex Art. 2751-bis n. 1 (TFR e Retribuzioni) 2) Creditori privilegiati ex Art. 2751-bis n. 2/3/4/5 + altri 3) Creditori privilegiati ex Artt. 2753 e 2754 (contr.assic. assic.obblig.) 4) Altri creditori privilegiati per titoli di privilegio residui 5) Creditori chirografari La somma qui complessivamente offerta da AST1 in favore dei creditori inclusi nelle sopraviste classi risultera' essere di misura ben superiore a quella di presumibile realizzo da parte della Procedura nel caso, alternativo al presente concordato, di prosecuzione liquidatoria della stessa secondo le disposizioni del fallimento, su cui i creditori privilegiati potrebbero mai effettivamente soddisfarsi (un lontano domani). Il trattamento previsto dalla presente proposta non altera le legittime cause di prelazione nella misura in cui non riserva a creditori privilegiati di grado inferiore o ai creditori chirografari un trattamento migliore di quello riservato ai creditori privilegiati di grado superiore. In ogni caso, fermo restando il fabbisogno complessivo, AST1 si dichiara disponibile a rimodulare le percentuali offerte secondo le eventuali indicazioni che dovessero giungere dal Ministero interessato e/o dai Commissari. Ai creditori saranno dunque offerte le percentuali di cui al seguente schema di sintesi: 1) Creditori privilegiati ex Art. 2751-bis n. 1 (TFR e Retribuzioni) 100% 2) Creditori privilegiati ex Art. 2751-bis n. 2/3/4/5 + altri 58% 3) Creditori privilegiati ex Artt. 2753 e 2754 (contr. assic. assic.obblig.) 8% 4) Altri creditori privilegiati per titoli residui 4% 5) Creditori chirografari. 0,76%. La Proposta prevede, dunque, anche in considerazione di quanto sopra: 1. il pagamento integrale dei crediti in prededuzione per Euro 4.015.022,65 comprensivi delle spese della Procedura e dei compensi per i Commissari, per un ammontare complessivo che, al momento, si ritiene di poter stimare in una somma pari ad Euro 677.000,00; 2. il pagamento parziale dei creditori privilegiati di cui alla Classe n. 1 ammessi, alla data del 31/08/2011 allo stato passivo della Procedura, per la percentuale del 100% del loro credito ammesso; 3. il pagamento parziale dei creditori privilegiati di cui alla Classe n. 2 ammessi, alla data del 31/08/2011 allo Stato passivo della Procedura, per la percentuale del 58% del loro credito ammesso; 4. il pagamento parziale dei creditori privilegiati di cui alla Classe n. 3 ammessi, alla data del 31/08/2011 allo Stato passivo della Procedura, per la percentuale del 8% del loro credito ammesso; 5. il pagamento parziale dei creditori privilegiati di cui alla Classe n. 4 ammessi, alla data del 31/08/2011 allo Stato passivo della Procedura, per la percentuale del 4% del loro credito ammesso; 6. il pagamento parziale dei creditori chirografari di cui alla Classe n. 5 ammessi, alla data del 31/08/2011 allo stato passivo della Procedura, per la percentuale del 0,76% del loro credito; 7. il pagamento dei crediti privilegiati di cui ai precedenti punti 2), 3), 4 e 5) e degradati al grado chirografario, per la quota non soddisfatta, sempre in ragione della percentuale del 0,76% dell'ammontare del relativo rimanente credito. Il pagamento dei creditori per cui, alla data del 20 febbraio 2012 pende insinuazione tardiva allo stato passivo della Procedura nella misura pari alla percentuale della classe di appartenenza, se il credito e' ammesso al chirografo o al relativo privilegio, oppure nella misura pari all'intero credito, se ammesso in prededuzione. Il Fabbisogno concordatario della presente proposta e' pari ad Euro 13.414.030,45. 3.5 AST1 chiede di essere informata dai Commissari di eventuali modifiche delle composizioni patrimoniali della Procedura che dovessero intervenire anche in virtu' di atti di disposizione patrimoniale, quali, ad esempio cessioni di crediti o beni. In relazione ad eventuali cessioni di crediti fiscali, peraltro, AST1 chiede che le sia riconosciuto il diritto di essere preferita rispetto ad altri potenziali acquirenti e/o offerenti. Si richiede, inoltre, giunti alla presente fase, che AST1 sia informata di qualunque attivita', transazione e/o altra operazione che coinvolga la Procedura e che sia idonea, anche solo potenzialmente, a cagionare una modificazione dell'attivo o del passivo della procedura stessa. Su richiesta dei Commissari e/o del Ministero e/o del Tribunale competente, AST1 si dichiara disponibile a concordare eventuali modificazioni alla presente Proposta. Le percentuali sopra viste saranno riconosciute ai creditori gia' ammessi nonche' ai creditori che, anche ai sensi dell'art. 70, secondo comma L.F., dovessero legittimamente presentarsi come creditori dopo la data della presentazione della proposta a condizione che la richiesta creditoria risulti fondata e fermo che tale ulteriore accollo avverra' nel limite di Euro 50.000. . Con riferimento ai creditori irreperibili, l'Assuntore depositera' le somme necessarie al loro soddisfacimento nella misura concordataria; qualora le medesime non venissero reclamate nei termini di legge, ovverossia decorsi cinque anni dalla sentenza di omologazione del concordato, verranno consegnate all'Assuntore. 4 Le garanzie offerte. La Proponente presta sin da ora le garanzie necessarie per il corretto adempimento del concordato. La garanzia prestata, potra' essere ridotta in ragione dei pagamenti via via effettuati ai creditori della Procedura in esecuzione del concordato. La Proponente, quindi, presta, unitamente alla presente Proposta, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'approvazione della presente proposta, idonea garanzia nella forma sotto indicata di assegno circolare emesso da un primario istituto di credito di nazionalita' italiana. La garanzia e' prestata comunque, i) al netto della liquidita' disponibile nel Fallimento; ii) al netto delle eventuali rinunce, anche parziali, al credito e/o alla garanzia provenienti da creditori insinuati al passivo della Procedura o titolari di insinuazioni tardive, anche se condizionate al passaggio in giudicato e/o definitivita' del decreto di omologa del concordato; iii) al netto della liquidita' riveniente dal credito insinuato al passivo di Officine Padane SpA in a.s. in misura almeno pari alla percentuale offerta da AST1 per tale procedura (81,01%). Con riferimento alla voce di cui al punto ii), riferentesi ad accordi gia' raggiunti di cui si attende la sola formalizzazione, AST1 si dice disponibile, laddove non trasmessi con la presente, a trasmetterne copia per opportuna conoscenza al Ministero competente ed ai Commissari non appena nella propria disponibilita'. La garanzia, tuttavia, tenendo anche conto che le condizioni in cui gli istituti di credito italiani operano si sono notevolmente deteriorate e renderebbero il costo di una fideiussione a favore della Procedura un costo per l'Assuntore destinato a tradursi in una non necessaria compressione della soddisfazione dei creditori, e' rappresentata da i) assegni circolari per un valore pari ad Euro 513.000,00, quale fabbisogno del concordato, intestato alla procedura SOCIMI S.p.A. in a.s. e depositato, unitamente alla presente proposta, presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Appare evidente che il grado di sicurezza della garanzia prestata nella forma in questione debba considerarsi senz'altro pari, se non superiore, a quella della fideiussione e con beneficio dei creditori. Detta garanzia potra' essere inoltre sostituita e/o ridotta in ragione dei pagamenti via via effettuati ai creditori dalla data dell'acquisita definitivita' ed inimpugnabilita' del provvedimento di omologa e verra' liberata solo a seguito del provvedimento con il quale venga dichiarata la completa esecuzione del concordato. 5 Conclusioni La proposta di AST1 presenta per i numerosi creditori della Procedura un duplice beneficio: di tipo finanziario-temporale e di tipo economico. Dal punto di vista finanziario, il concordato prospetta ai creditori un incasso a pronti, laddove l'ulteriore prosecuzione della procedura porterebbe ad incassi scaglionati nel tempo, alcuni dei quali realisticamente distanti vari anni da oggi. E' a tutti noto che una somma realizzata a termine vale meno della medesima somma realizzata a pronti. L'entita' di tale "sconto", significativo del "costo del tempo di attesa", dipende dal costo finanziario della provvista dei diretti interessati, nel caso di specie i creditori della Procedura. Specialmente nell'attuale scenario di credit crunch, e' facile persuadersi che per la maggioranza di essi il costo di un'ulteriore attesa per l'incasso delle somme realizzabili dalla Procedura ammonti ogni anno a vari punti percentuali (difficilmente inferiore al 6%, per molti superiore). Il concordato consente ai creditori di realizzare subito, oltre a quanto gia' disponibile e a quanto facilmente realizzabile, ormai poco, anche quei proventi della liquidazione realizzabili da posizioni giudizialmente non definite (ovvero di liberarli dal rischio di future restituzioni), la cui corresponsione richiederebbe quindi, in assenza di un assuntore disponibile ad assumere il rischio della loro futura definizione, un lasso temporale significativo. La prosecuzione della liquidazione contribuirebbe, invece, ad elevare ulteriormente i costi da soddisfare in prededuzione (quali ad esempio, quelli dei consulenti legali) senza che cio' comporti particolare incremento della massa attiva, ormai per la piu' parte stabilizzatasi. Cio' posto, alla luce della convenienza della presente proposta di concordato per i creditori della Procedura rispetto ad una eventuale prosecuzione dell'attivita' della stessa, preso atto dell'autorizzazione ministeriale al suo deposito nonche' del parere motivato dei Commissari liquidatori, accertata la ritualita' e la conformita' della stessa, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale che la presente Proposta di concordato venga approvata ed omologata, alle condizioni tutte sopra riportate. Milano, 17 febbraio 2012 Egregi Signori Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto Dott. Francesco Ruscigno Dott. Saverio Signori Commissari liquidatori del Gruppo Socimi in a.s. Foro Buonaparte n. 70 20122 Milano Milano, 19 dicembre 2012 Oggetto: Integrazioni alla proposta di concordato presentata per la societa' SOCIMI S.p.A. in a. s.. Egregi Signori, a seguito dell'incontro in data 28 novembre 2012 ed al supplemento di indagine svolto, Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. ("AST1") propone alcune integrazioni, con riferimento alla proposta di concordato trasmessavi in data 17 febbraio 2012 (la "Proposta") relativa alla procedura SOCIMI S.p.A. in a. s (la "Procedura"). 1. Sul piano contabile la Proposta deve tenere conto di alcuni aggiornamenti intervenuti e dunque il paragrafo 2 rubricato "Attivo e passivo della Procedura" prevede le seguenti modifiche delle corrispondenti voci: "2.1 Attivo Liquidita' e crediti. 1. Liquidita' in cassa (al 30/09/2012) Euro 12.347.968,19 2. Crediti verso erario per I.V.A. (al 30/09/2012) Euro 139.197,86 3. Crediti verso erario per Ires (al 30/09/2012) Euro 896.085,71 In considerazione dell'attivo gia' realizzato, i Commissari hanno effettuato, a favore dei creditori insinuati in prededuzione, privilegio ipotecario e privilegio generale, n. 5 riparti per un totale ripartito di Euro 11.342.262,38". e "2.2. Passivo. Lo stato passivo della Procedura risulta, salvo errore, alla data di presentazione della Proposta, essere cosi' composto in linea capitale: Crediti in prededuzione Euro 4.015.022,65 (stima) Crediti privilegiati Euro 13.165.031,06 totale di cui: Art. 2751 bis n. 1 - TFR e Retribuzioni Euro 5.598.780,26 Art. 2751 bis n. 2/3/4/5 + altri Euro 2.647.635,68 Art. 2753 e 2754 contr.assic. assic.obblig. Euro 3.736.700,80 Altri privilegiati Euro 1.181.914,32 Crediti chirografari Euro 119.517.321,76 TOTALE Euro 136.697.375,47 Insinuazioni tardive pendenti Alla data di presentazione della presente proposta la Procedura risulta avere ancora pendenti le seguenti insinuazioni tardive: - per l'ammissione in prededuzione - Ing. Carli per Euro 510.108,87 - Equitalia per Euro 1.928,02 - Trenitalia per Euro 431.314,84 - per l'ammissione al privilegio: - INPS per Euro 294.000,00". 2. Con riferimento, invece, al contenuto della proposta di concordato, al paragrafo 3 rubricato "La proposta di AST1 e le condizioni del concordato" il punto 3.4 della Proposta e' sostituito dal seguente: "3.4 Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla definitiva approvazione della Proposta con decreto non suscettibile di impugnazione o comunque, in forza di provvedimento di omologazione passato in giudicato, la Proponente - di concerto con i Commissari - provvedera' al pagamento delle prededuzioni compatibilmente con il maturare dei crediti (e dunque con la loro liquidazione secondo le norme di legge) e con la presentazione da parte del creditore della relativa documentazione fiscale entro il suddetto termine, dei privilegi e dei chirografi secondo le soglie quantitative di fabbisogno e le modalita' indicate qui di seguito. I Creditori in prededuzione saranno soddisfatti per l'intero. I Creditori privilegiati ex Art. 2751 bis n. 1 saranno soddisfatti per l'intero. I Creditori privilegiati di grado ed ordine inferiore non ricevereanno alcun riparto. I Creditori chirografari non riceveranno alcun riparto. La somma qui complessivamente offerta da AST1 in favore dei creditori risultera' essere di misura ben superiore a quella di presumibile realizzo da parte della Procedura nel caso, alternativo al presente concordato, di prosecuzione liquidatoria della stessa secondo le disposizioni del fallimento, su cui i creditori privilegiati potrebbero mai effettivamente soddisfarsi (un lontano domani). Il trattamento previsto dalla presente proposta non altera le legittime cause di prelazione nella misura in cui non riserva a creditori privilegiati di grado inferiore o ai creditori chirografari un trattamento migliore di quello riservato ai creditori privilegiati di grado superiore. In ogni caso, fermo restando il fabbisogno complessivo, AST1 si dichiara disponibile a rimodulare le percentuali offerte secondo le eventuali indicazioni che dovessero giungere dal Ministero interessato e/o dai Commissari. La Proposta prevede, dunque, anche in considerazione di quanto sopra: 1. il pagamento integrale dei crediti in prededuzione per Euro 6.456.739,49, comprensivi delle spese della Procedura e dei compensi per i Commissari, per un ammontare complessivo che, al momento, si ritiene di poter complessivamente stimare in una somma pari ad Euro 677.000,00 e comprensivi di interessi al tasso legale dalla data di ammissione alla procedura oppure come previsti dalla Sentenza passata in giudicato pari ad Euro 2.441.716,84 (Doc. 1). La differenza di quanto stimato (Euro 300.000,00) rispetto al compenso per i Commissari che sara' liquidato dall'autorita' competente andra' ad aumentare l'importo dovuto a titolo di interessi ai creditori privilegiati ex Art. 2751-bis n. 1; 2. il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex Art. 2751-bis n. 1 ammessi, alla data del 30/09/2012 allo stato passivo della Procedura, per la percentuale del 100% del loro credito ammesso oltre ad una somma per interessi stabilita nella misura forfettaria di Euro 575.000, pari all'10,27% dei crediti stessi; 3. Il pagamento dei creditori per cui, alla data del 20 febbraio 2012 pende insinuazione tardiva allo stato passivo della Procedura nella misura pari alla percentuale della classe di appartenenza, se il credito e' ammesso privilegio, oppure nella misura pari all'intero credito (cui sommare la quota forfettaria e omnicomprensiva di interessi sopravista), se ammesso in prededuzione. Il Fabbisogno concordatario della presente proposta e' pari ad Euro 13.314.722,78". 3. Ferme le clausole di concordato di cui alla Proposta, con la Presente integrazione AST1, in conformita' alle esigenze manifestate dai Commissari all'incontro in data 28 novembre 2012, dichiara, con riferimento alla transazione intervenuta tra la scrivente e l'Ing. Carli, di manlevare la procedura SOCIMI S.p.A. in a. s. da ogni responsabilita' e di assumersi tutte le conseguenze per l'ipotesi in cui la transazione non venisse eseguita dall'Ing. Carli. Inoltre AST1 con la presente si impegna a depositare la Proposta presso la cancelleria del Tribunale competente entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione ministeriale e dichiara di manlevare i Commissari rispetto agli effetti loro pregiudizievoli eventualmente derivanti dalle azioni della massa da essi proposte. Si prende infine atto che la liquidita' della Procedura sara' amministrata tramite c/c bancario intestato alla medesima, a firma congiunta dei Commissari e di AST1, e sara' investita in titoli di stato a condizioni da concordare con la banca stessa. TRIBUNALE CIVILE DI MILANO SEZIONE FALLI/MENTARE (R.G. 58842/2013) INTEGRAZIONE AL RICORSO PER OMOLOGAZIONE DI PROPOSTA DI CONCORDATO AI SENSI DEGLI ARTT. 78 D. LGS. 270/99 E 124, 214 L.F. NELLA PROCEDURA SO.CI.MI. S.P.A. IN A. di Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. con sede legale in Milano, Via San Tomaso n. 10, C.F. 06906520967, in persona del legale rappresentante Dott. Stefano Luigi Rosetti Zannoni (C.F. RST SFN 40S16 A547Z), rappresentata difesa, giusta procura in calce al ricorso per omologazione, dal Prof. Avv. Pier Filippo Giuggioli (C.F. GGG PFL 68C29 F205T; PEC pierfilippo.giuggioli@milano.pecavvocati.it; fax 02 76020553) presso il quale ultimo e' elettivamente domiciliata in Milano, via Gabrio Serbelloni, n. 14. PREMESSO CHE - in data 2 agosto 2013 Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. ("AST1") ha depositato ricorso per omologazione di proposta di concordato ai sensi degli artt. 78 D.LGS. 270/99 e 124, 214 L.F. nella procedura SOCIMI S.p.A. in a.s.; - appare necessario rettificare il par. xii) del suddetto ricorso al fine di evitare ogni equivoco. Tutto quanto sopra premesso Assuntore San Tomaso Uno S.r.l. come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata sostituisce il par. xii) del ricorso con quello avente il seguente tenore: "xii) con riferimento alla posizion CDI Factor (oggi UBI Factor S.p.A.), il cui credito e' oggetto dal 2007 di giudizio in Cassazione tuttora pendente, AST1 ha proposto un intesa transattiva alla societa' che ne limiterebbe la responsabilita' come assuntore, in caso di definitiva omologazione; sia qualora detta o altra offerta venisse accettata (previo consenso dei Commissari in ordine alla sua entita') sia qualora, in conseguenza di decisioni assunte nel giudizio di cui sopra, AST1 dovesse versare e/o restituire somme a qualsiasi titolo, si determinera' un corrispondente decremento della somma complessivamente disponibile per il pagamento dei creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c. da parte dell'Assuntore." Con osservanza. Milano, 5 agosto 2013 Socimi S.p.A. in amministrazione straordinaria - I commissari liquidatori prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto - dott. Francesco Ruscigno T14ABQ6478