MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.132 del 8-11-2014)

 
Estratto del decreto di asservimento di terreni in Comune di  Candela
(FG) ai fini della realizzazione del metanodotto "Massafra -  Biccari
                            DN1200 (48")" 
 

  VISTO l'articolo 42 della Costituzione ..omissis..; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ..omissis..; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), ..omissis..; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (di seguito: Testo Unico), ..omissis..; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 ..omissis..; 
  VISTO il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158 (di  seguito  dPCM  n.  158/2013),  ..omissis..
dispone che  la  Direzione  generale  per  le  risorse  minerarie  ed
energetiche svolga la funzione di Ufficio unico per gli  espropri  in
materia di energia; 
  VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  giugno
2012 che, ..omissis.. la funzione di Ufficio unico per  gli  espropri
in materia  di  energia  e'  attribuita  alla  Divisione  VIII  della
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; 
  VISTO il decreto  26  giugno  2009  del  Ministero  dello  sviluppo
economico con il quale  e'  stata  dichiarata  la  pubblica  utilita'
nonche' l'indifferibilita' e l'urgenza del  metanodotto  "Massafra  -
Biccari, DN 1200 (48"), DP 75 bar"; 
  VISTO il decreto 5 novembre 2009 del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di approvazione del progetto definitivo, accertamento
della conformita' urbanistica e imposizione del  vincolo  preordinato
all'esproprio; 
  VISTA l'istanza ..omissis.. con la quale la societa' Snam Rete  Gas
S.p.A., ..omissis.. ha chiesto a  questa  Amministrazione,  ai  sensi
dell'art. 22 e dell'art. 52-quinquies del Testo Unico, l'asservimento
dei terreni ubicati nel Comune di Candela, in  provincia  di  Foggia,
..omissis..; 
  CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti
di cui all'articolo 9 del citato  decreto  legislativo  n.  164/2000,
riveste carattere d'urgenza ..omissis..; 
  CONSIDERATO che, ..omissis..  l'emanazione  del  citato  decreto  5
novembre 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ha
determinato l'inizio  del  procedimento  di  esproprio  e  che  nella
fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo
Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato  con
determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  RITENUTO che: 
  - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati  dai
lavori di costruzione del metanodotto  decade,  salvo  proroga,  alla
data del 4 novembre 2014; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - l'indennita' proposta dalla Societa' istante per la  costituzione
di  servitu'  di  metanodotto  a  favore  delle  Ditte   proprietarie
catastalmente  identificate  e  indicate   nel   piano   particellare
allegato, che e' parte integrante del presente decreto,  e'  coerente
con i valori osservati per  la  regione  agraria  cui  appartiene  il
Comune  di  Candela  (FG)  ed  e'  ritenuta  congrua  ai  fini  della
determinazione urgente dell'indennita' provvisoria. 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore della Snam Rete Gas S.p.A.  (di  seguito  anche:  Societa'
beneficiaria) e' disposto  l'asservimento  dei  terreni  ubicati  nel
Comune di Candela, provincia di Foggia, interessati dal tracciato del
metanodotto "Massafra  -  Biccari,  DN  1200  (48")"  ed  evidenziati
nell'allegata planimetria con colore  rosso  tratteggiato.  Le  Ditte
proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa sono indicate
nell'annesso elenco particellare. 
  Articolo 2 
  La Societa' beneficiaria ha dichiarato nella citata istanza che: 
  - per la posa del metanodotto ricadente  nei  fondi  in  Comune  di
Candela (FG), appartenenti alle Ditte  indicate  nell'allegato  piano
particellare, era stato raggiunto un accordo bonario e che  le  Ditte
medesime si sono rifiutate di  sottoscrivere  gli  atti  notarili  di
costituzione di servitu' di metanodotto; 
  - di aver posato nelle strisce di terreno evidenziate nell'allegata
planimetria una tubazione interrata alla profondita' di circa 1 (uno)
metro misurata dalla generatrice superiore della condotta  nonche'  i
cavi accessori per reti tecnologiche. Sono stati installati  altresi'
apparecchi di  sfiato,  cartelli  segnalatori  ed  opere  sussidiarie
necessarie ai fini della sicurezza. 
  L'asservimento del terreno, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che siano  ottemperati  da  parte  della  Societa'  beneficiaria  gli
adempimenti di cui ai successivi articoli 4, 5 e  6,  prevede  quanto
segue: 
  a) l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a 20  (venti)
metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere  la  superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilita'  di  eseguire  sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di
posa della tubazione; 
  b) l'inamovibilita' delle tubazioni, manufatti, apparecchiature  ed
opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa e  la  loro
proprieta' in capo alla Snam  Rete  Gas  S.p.A.  che  pertanto  avra'
facolta' di rimuoverle; 
  c) il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in  ogni
tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed  i
mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le
eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 
  d) la determinazione di volta in volta, a  lavori  ultimati,  degli
importi da liquidare, a chi di ragione, per  i  danni  prodotti  alle
cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti  pendenti  in  occasione  di
eventuali    riparazioni,    modifiche,    sostituzioni,    recuperi,
manutenzioni ed esercizio dell'impianto; 
  e) il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca  intralcio
ai  lavori  da  eseguirsi  o  pericolo  per   l'impianto,   ostacoli,
diminuisca l'uso o l'esercizio della servitu'; 
  f) la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le indennita' provvisorie per l'asservimento del terreni  enunciati
nel precedente  articolo  1,  da  corrispondere  congiuntamente  agli
aventi diritto, sono state determinate  in  modo  urgente,  ai  sensi
dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente  all'articolo  44  ed
all'articolo 52-octies  del  medesimo  decreto  presidenziale,  nella
misura stabilita nel piano particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 4 
  La Snam Rete Gas S.p.A.  provvedera'  alla  notifica  del  presente
decreto alle Ditte proprietarie, ..omissis.. 
  Articolo 5 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., nonche'  pubblicato
per estratto,  a  cura  della  stessa  Societa'  beneficiaria,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione  di  terzi
interessati  e'  proponibile  entro  trenta  giorni  successivi  alla
pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla Snam Rete  Gas  S.p.A.  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivente  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico. Copie degli atti  inerenti  la  notifica  di  cui
all'articolo 4, compresa la relativa  relata,  sono  trasmessi  senza
indugio dalla Societa' beneficiaria  a  questa  Amministrazione  alla
casella di posta elettronica certificata: 
  ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione  in   possesso,   potranno
comunicare con dichiarazione irrevocabile  a  questa  Amministrazione
(DGRiME - Divisione VIII  -  Via  Molise,  2  -  00187  Roma  -  fax:
0647887802) e per conoscenza alla  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  (Progetto
Iniziativa Puglia - Via delle Violette, 12 -  70026  Modugno  (BA)  -
fax:  0805315196),  l'accettazione  dell'indennita'   d'asservimento.
Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalla Ditta  proprietaria  la
comunicazione di accettazione  dell'indennita'  di  asservimento,  la
dichiarazione  di  assenza  di  diritti  di  terzi  sul  bene  e   la
documentazione comprovante  la  piena  e  libera  disponibilita'  del
terreno, disporra' affinche' la Snam  Rete  Gas  S.p.A.  provveda  al
pagamento dell'importo nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine
alla Ditta proprietaria saranno riconosciuti gli interessi legali. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sull'indennita' provvisoria di asservimento,  decorsi  trenta  giorni
dalla data dell'immissione in possesso,  l'importo  sara'  depositato
presso la Ragioneria  Territoriale  competente  -  Servizio  depositi
amministrativi per esproprio - a seguito  di  apposita  ordinanza  di
questa Amministrazione. 
  Entro  lo  stesso  termine,  qualora  la  Ditta  proprietaria   non
condividesse  l'indennita'  provvisoria  proposta  con  il   presente
decreto puo': 
  a) ..omissis.. produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo
sopra indicato, la richiesta per la nomina  dei  tecnici  secondo  lo
schema B allegato al presente decreto, designandone  uno  di  propria
fiducia,  affinche'  unitamente  al  tecnico   nominato   da   questa
Amministrazione e ad un terzo esperto  nominato  dal  Presidente  del
competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione della determinazione definitiva di  cui
sopra, il proprietario, il promotore dell'asservimento o il terzo che
ne abbia  interesse  potra'  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Roma, 29 ottobre 2014 
    
  Elenco delle ditte catastali e dei beni da asservire in  Comune  di
Candela (FG): 
  1. Ditta Istituto  Diocesano  per  il  sostentamento  al  clero  di
Cerignola, Foglio 18, Mappali 42 e 45. 

                        Il direttore generale 
                       ing. Franco Terlizzese 

 
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