Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i. Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.A Tipo di Modifica: modifica chimica con impatto sugli stampati Protocollo: n. 50780 Codice Pratica: N1B/2014/1335 Medicinale: RIFADIN Codice farmaco: 021110 263 "600 mg compresse rivestite" Strip AI/AI da 8 compresse Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB n. B.II.e.1.b.1 modifica del confezionamento primario del prodotto finito; Tipo IB n. B.ll.f.1.a.1 riduzione della durata di conservazione del prodotto finito Modifica apportata: - Aggiunta di un nuovo confezionamento primario. (strip alluminio/alluminio) in sostituzione del blister PVC/ AL, attualmente autorizzato. Tale nuovo confezionamento mantiene inalterati, rispetto alla confezione sostituita, classificazione e regime di fornitura; - Restringimento della shelf-life del prodotto medicinale: da "48 mesi" A "3 anni" E' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 6.3 e 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura. I lotti gia' prodotti, non possono piu' essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente Comunicazione di notifica regolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente Comunicazione non potranno piu' essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. E' approvata, altresi', secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati cosi' come indicata nell'oggetto. Un procuratore dott.ssa Daniela Lecchi T14ADD10577