VENETO BANCA - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Sede: Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - Montebelluna (TV)
Capitale sociale: Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2014 Euro
2.632.070.574,81
Registro delle imprese: Treviso n. 00208740266

(GU Parte Seconda n.37 del 31-3-2015)

 
                      Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Soci  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria   e
Ordinaria in prima convocazione per il giorno di venerdi'  17  aprile
2015 alle ore 8.00 e, occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il
successivo giorno di sabato 18 aprile 2015 alle ore  9.00,  presso  i
locali di Villa Spineda Gasparini-Loredan -  siti  in  Venegazzu'  di
Volpago del Montello  (TV),  Via  Jacopo  Gasparini  n.  71,  per  la
trattazione del seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Straordinaria 
  Oggetto 1°) - Approvazione del progetto di modifica  dello  statuto
sociale  finalizzato  all'adeguamento  a   normative   di   legge   e
regolamentari.  Proposta  di  modifica  degli  articoli  3   (Oggetto
sociale),  6  (Prezzo  delle  azioni),  7  (Soci),   22   (Intervento
all'assemblea e rappresentanza), 23 (Competenza  dell'assemblea),  30
(Composizione del  consiglio  di  amministrazione),  31  (Nomina  del
consiglio di amministrazione), 33 (Cariche consiliari), 34  (Compenso
degli   amministratori),   38   (Attribuzioni   del   consiglio    di
amministrazione), 39 (Comitato esecutivo), 40 (Deleghe), 41 (Collegio
Sindacale), 43 (Doveri e funzionamento del Collegio Sindacale)  dello
Statuto  sociale  ed  eventuali  ulteriori  e/o   diverse   modifiche
statutarie che dovessero essere indicate  dalla  Banca  d'Italia  per
l'adeguamento  alle  citate   disposizioni.   Delibere   inerenti   e
conseguenti. Deleghe di poteri. 
  Parte Ordinaria 
  Oggetto 1°) - Nomina di quattro  Amministratori  per  gli  esercizi
2015, 2016 e 2017 ai sensi degli  articoli  30  e  31  dello  statuto
sociale; 
  Oggetto 2°) - Nomina di un Sindaco  Supplente  ai  sensi  dell'art.
42.15 dello statuto sociale; 
  Oggetto 3°) - Relazione sugli indirizzi strategici della  Banca  in
relazione al Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 "Misure urgenti  per
il sistema bancario e gli  investimenti",  convertito  in  Legge  con
modificazioni il 24 marzo 2015; 
  Oggetto 4°) -  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di  Revisione,  presentazione  ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2014,  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  Oggetto 5°) - Determinazioni  relative  all'art.  6  dello  statuto
sociale; 
  Oggetto  6°)  -  Relazione  ed  approvazione  del  documento  sulle
politiche di remunerazione. 
  Con riferimento al punto 1°) all'ordine del  giorno  dell'assemblea
ordinaria,  si  ricorda  che  si   procedera'   alla   nomina   degli
amministratori sulla base del voto  di  lista,  come  regolato  dagli
articoli 30 e 31 dello statuto sociale. A tale  riguardo  si  precisa
che le liste delle candidature,  debitamente  sottoscritte  e  munite
della documentazione prevista dall'art.  31  dello  statuto  sociale,
devono contenere un numero di candidati fino  al  numero  massimo  di
quattro e devono essere depositate  presso  la  sede  sociale  almeno
dieci giorni prima  della  data  fissata  per  l'assemblea  in  prima
convocazione, come previsto dall'articolo 31.4 dello statuto sociale.
In linea con quanto richiesto da  Banca  d'Italia  nell'ambito  delle
Disposizioni di Vigilanza in  materia  di  governo  societario  delle
banche, verranno messi a disposizione presso la  sede  legale  e  sul
sito  internet  della  Banca  i  profili  teorici  identificati   dal
consiglio di amministrazione per la nomina degli amministratori. 
  Con riferimento al punto 2°)  all'ordine  del  giorno  della  parte
ordinaria,  l'assemblea  dovra'  provvedere  all'integrazione  di  un
Sindaco Supplente ai sensi dell'art. 42.15 dello statuto sociale;  la
nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, senza vincolo di
lista. 
  Ai sensi dell'art. 26 dello statuto, l'assemblea  straordinaria  in
prima convocazione, anche nei casi  in  cui  la  legge  richieda  una
maggioranza speciale, e' validamente costituita con  l'intervento  in
proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un  terzo  dei
soci e, in  seconda  convocazione,  con  l'intervento  di  almeno  un
quarantesimo dei  soci  medesimi,  mentre  l'assemblea  ordinaria  e'
validamente costituita in  prima  convocazione  con  l'intervento  in
proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto  dei
soci e, in seconda convocazione, qualunque sia  il  numero  dei  soci
presenti o rappresentati. 
  Ai sensi dell'art.  22  dello  statuto  sociale  hanno  diritto  di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultano iscritti  nel  libro  dei  soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima  convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della societa', almeno  due
giorni  non  festivi  antecedenti  la  data  fissata  per  la   prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare  per  legge  all'emittente;  a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci  che  abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la societa'  o  presso  le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate  prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  La societa', verificata la regolare iscrizione del richiedente  nel
libro dei  soci,  a  norma  dell'art.  10,  emette  un  biglietto  di
ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni a lui intestate. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
avente diritto di intervenire e votare  in  assemblea,  che  non  sia
amministratore, sindaco o  dipendente  della  societa'.  Le  deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di  legge  e  dei  regolamenti
disciplinanti lo svolgimento delle assemblee, valgono  tanto  per  la
prima che per la seconda convocazione. 
  Ai sensi dell'art. 22.5  dello  statuto  sociale  ogni  socio  puo'
rappresentare sino a un massimo di  tre  soci.  Al  riguardo,  si  fa
tuttavia presente che l'art. 1, comma 1, lett. d) del  Decreto  Legge
24 gennaio 2015,  n.  3  (recante  "Misure  urgenti  per  il  sistema
bancario e gli investimenti"), approvato dalla Camera dei Deputati in
data 12 marzo 2015 e dal Senato in data 24 marzo 2015,  in  corso  di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito  che  il  numero
massimo di deleghe conferibili ad un socio "non e' inferiore a 10". 
  Non e' ammessa la rappresentanza da parte  di  persona  non  socia,
anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non  si
applicano ai casi di rappresentanza legale. 
  Per  opportuna  informazione  dei  Soci,   si   comunica   che   la
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente   relativa   agli
argomenti all'ordine del  giorno,  comprensiva  delle  relazioni  del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
e' depositata, a termini  di  legge  e  di  regolamento  assembleare,
presso  la  Sede  Sociale  ed  e'  reperibile   sul   sito   internet
(www.venetobanca.it) della Banca. 
  Montebelluna, 25 marzo 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       prof. Francesco Favotto 

 
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