Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della legge del 30 aprile 1999, n.
130 (la Legge 130), dell'articolo 58 del decreto legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) e dell'articolo 13 del
decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in materia
di Protezione dei dati Personali)
Estense CPT Covered Bond S.r.l. (il Cessionario) comunica che,
nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie
garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, in data
17 settembre 2015 ha concluso con Banca popolare dell'Emilia Romagna,
Societa' Cooperativa (il Cedente) un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge 130 e
dell'articolo 58 del T.U. Bancario (il Contratto di Cessione). In
virtu' del Contratto di Cessione Banca popolare dell'Emilia Romagna,
Societa' Cooperativa ha ceduto e cedera' e Estense CPT Covered Bond
S.r.l. ha acquistato, pro soluto, e dovra' acquistare, periodicamente
e pro soluto, da Banca popolare dell'Emilia Romagna, Societa'
Cooperativa ogni e qualsiasi credito derivante da mutui fondiari e/o
ipotecari residenziali e commerciali aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il Decreto
MEF) (i Mutui).
In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, il Cessionario
ha acquistato pro soluto da Banca popolare dell'Emilia Romagna,
Societa' Cooperativa, con efficacia a far data dal 30 giugno 2015 (la
Data di Valutazione), i crediti derivanti dai Mutui che alla suddetta
data rispettavano i seguenti criteri:
1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di surroga, accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) una o
piu' persone fisiche (ivi inclusi liberi professionisti o ditte
individuali) residenti in Italia per quanto attiene a mutui ipotecari
residenziali e commerciali; (ii) persone giuridiche, aventi sede
legale in Italia, ovvero persone fisiche, aventi residenza in Italia,
che abbiano stipulato il relativo contratto di finanziamento
nell'esercizio della propria attivita' d'impresa (ivi inclusi studi
professionali associati e ditte individuali) per quanto attiene a
mutui ipotecari commerciali;
2. mutui erogati per i quali non sussista alcun obbligo o
possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni;
3. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e
successivamente ridenominati in euro) e i cui contratti di
finanziamento non contengano previsioni che ne permettano la
conversione in un'altra valuta;
4. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in una o piu'
quote secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento, cosi' come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento:
(i) metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate
sono comprensive di una componente capitale fissata al momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse
variabile;
(ii) metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono
comprensive di una componente capitale costante nel tempo e di una
componente di interesse variabile;
(iii) metodo di ammortamento che prevede rate costanti e durata
estendibile sino ad una data massima;
(iv) metodo di ammortamento che prevede una sola rata di rimborso
capitale al termine del finanziamento (c.d. "bullet");
5. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana;
6. mutui che siano stati erogati ai sensi di contratti di
finanziamento disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana
(come specificato nel relativo contratto di finanziamento);
7. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili,
intendendosi per tale:
(i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano integralmente soddisfatte;
8. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo
erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il valore di
stima dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%;
9. mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avviene
mediante addebito automatico su di un conto corrente aperto presso
una banca appartenente al Gruppo Bancario Banca popolare dell'Emilia
Romagna (intendendo per tale anche il pagamento mediante SDD);
10. Mutui erogati, in via esclusiva, da Banca popolare dell'Emilia
Romagna, Societa' Cooperativa; oppure erogati in via esclusiva da
Meliorbanca S.p.A., da Serfina Banca S.p.A., da Cassa di Risparmio di
Vignola S.p.A., da UniCredit S.p.A., da Banca Popolare di Aprilia
S.p.A., da Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A., da
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., da Banca Popolare del
Mezzogiorno S.p.A., da Banca della Campania S.p.A. o da Banca
Popolare di Ravenna S.p.A. e ora nella titolarita' di Banca popolare
dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa;
11. mutui che siano stati erogati a partire dal 1 gennaio 1990;
12. rispetto ai quali i debitori hanno adempiuto al pagamento di
almeno una rata, anche di soli interessi;
13. mutui che alla Data di Valutazione non presentino piu' di una
rata scaduta e non pagata, ovvero nessuna rata scaduta e non pagata
da oltre 30 giorni in caso di mutui il cui pagamento rateale abbia
una scadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale;
14. mutui per i quali il rapporto tra il valore di iscrizione
ipotecaria e l'importo erogato non sia inferiore al 140%;
15. mutui che alla Data di Valutazione abbiano un debito residuo in
linea capitale non maggiore a (i) Euro 1.000.000,00 per i mutui
ipotecari residenziali; (ii) Euro 15.000.000,00 per i mutui ipotecari
commerciali;
16. mutui il cui debito residuo in linea capitale a scadere ai
sensi del relativo contratto di finanziamento alla Data di
Valutazione non risulti inferiore a Euro 10.000,00;
17. mutui il cui importo originariamente erogato al relativo
debitore ai sensi del relativo contratto di finanziamento sia stato
inferiore o uguale ad Euro 15.000.000,00 e superiore o uguale a Euro
25.000,00;
18. mutui che abbiano una data di erogazione non successiva al 31
dicembre 2014;
19. mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata prevista dal
piano di ammortamento, cosi' come rilevabile alla Data di
Valutazione, sia successiva al 31 dicembre 2015;
20. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale;
21. mutui che, qualora presentino un tasso di interesse variabile,
abbiano un'indicizzazione parametrata all'euribor a un mese, ovvero
all'euribor a due mesi, ovvero all'euribor a tre mesi, ovvero
all'euribor a sei mesi ovvero al tasso di riferimento della Banca
Centrale Europea;
22. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(v) mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei mutui il cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento;
(vi) mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei mutui il
cui tasso di interesse sia parametrato ad un indice di riferimento e
che non prevedano possibilita' di variazione dello stesso indice di
riferimento;
(vii) mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei mutui che
prevedono per il debitore la facolta' di esercitare l'opzione di
scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero di optare per il
tasso variabile, ad una o a piu' date prestabilite;
(viii) mutui a tasso fisso e poi variabile, intendendosi per tali
quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente un
tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa
data sia un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento;
23. mutui in relazione ai quali in almeno uno dei rispettivi avvisi
di pagamento e/o quietanze di pagamento inviati da Banca popolare
dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa ai relativi debitori siano
contenuti i seguenti codici di tipologia di finanziamento: 11, 13,
14, 17, 18, 111, 113, 114, 117, 118, 217, 311, 317, 411 e 417.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui
che, alla Data di Valutazione, pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione (salvo
ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche:
24. mutui che derivino da "esposizioni oggetto di concessioni" o
siano classificabili come "sofferenze", "inadempienze probabili" ed
"esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (come definiti
nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008,
integrata dall'Aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti);
25. mutui che siano stati concessi, nel caso di mutui ipotecari
commerciali, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a
soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o esponenti
bancari (ai sensi dell'articolo 136 del T.U. Bancario) di Banca
popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa;
26. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia
aderito, nel caso di mutui ipotecari residenziali, alla Data di
Valutazione, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una
filiale della Banca popolare dell'Emilia Romagna, Societa'
Cooperativa, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del
decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126
del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero
dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana;
27. mutui ipotecari residenziali garantiti da ipoteca su immobili
che ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: A/9, A/10;
28. mutui ipotecari commerciali garantiti da ipoteca su immobili
che ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: B/1, B/2,
B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, D/9, E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/7, E/8,
E/9, C/4 e C/5;
29. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che
preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi
(cosiddetti mutui agevolati e convenzionati) o che siano stati
stipulati e conclusi ai sensi: di qualsivoglia legge o normativa che
preveda agevolazioni finanziarie (mutui agevolati), contributi
pubblici di qualunque natura, concessi ai relativi debitori, datori
di ipoteca o eventuali garanti riguardo al capitale e/o agli
interessi e non siano finanziamenti effettuati con fondi di terzi;
oppure mutui che siano stati stipulati ai sensi degli articoli 43, 44
e 45 del T.U. Bancario (cd. "credito agrario e peschereccio);
30. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore rivalutato di
stima dell'immobile ipotecato alla Data di Valutazione, e' superiore
all'80% per i mutui ipotecari residenziali o al 60% per i mutui
ipotecari commerciali. Ai fini del criterio di cui al presente punto
16, per "valore rivalutato di stima dell'immobile ipotecato" si
intende il valore di stima determinato sulla base di parametri
tecnico-economici utilizzati dalla banca mutuante nel processo di
monitoraggio dei valori degli immobili di cui al criterio 5. Al fine
di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al
presente punto 16, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga
gia' di tale informazione, conoscere il valore rivalutato di stima
del relativo immobile ipotecato rivolgendosi alla filiale presso la
quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo
mutuo;
31. mutui che siano stati concessi a enti pubblici, a imprese a
partecipazione pubblica o ad altre societa' equiparabili, banche o
societa' finanziarie;
32. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici o
religiosi, istituzioni o enti di assistenza o beneficienza o altri
enti senza finalita' di lucro;
33. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene secondo il
metodo di ammortamento c.d. "Mix", intendendosi quel metodo di
ammortamento che prevede la compresenza di una parte di ammortamento
a tasso fisso ed una parte di ammortamento a tasso variabile;
34. mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione";
35. mutui che abbiano una finalita' dichiarata dal debitore di
consolidamento delle passivita';
36. mutui che alla data di erogazione erano assistiti da garanzia
rappresentata da pegno su titoli;
37. mutui ipotecari commerciali che siano stati concessi nel
contesto di finanziamenti erogati in pool;
38. mutui ipotecari commerciali che siano stati concessi in virtu'
di garanzia derivante da cessione di crediti verso il Gestore dei
Servizi Energetici (GSE) S.p.A. ovvero mutui che siano stati erogati
per finanziare l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici;
39. mutui ipotecari utilizzati da Banca popolare dell'Emilia
Romagna, Societa' Cooperativa quali garanzie per operazioni di
rifinanziamento nell'ambito dei termini normativi propri
dell'Eurosistema;
40. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario stia
beneficiando alla Data di Valutazione della sospensione del pagamento
delle rate delle medesime ai sensi di specifici provvedimenti
normativi o accordi tra le parti;
41. mutui ipotecari residenziali i cui mutuatari non siano
dipendenti di Banca popolare dell'Emilia Romagna, Societa'
Cooperativa;
42. mutui rispetto ai quali i debitori siano societa' incluse nel
Gruppo Bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna;
43. mutui il cui metodo di ammortamento prevede una sola rata di
rimborso capitale al termine del finanziamento (c.d. "bullet");
44. mutui ipotecari commerciali garantiti da ipoteca su immobili
che ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: D/4;
45. mutui ipotecari che beneficino di una garanzia rilasciata da un
Consorzio Garanzia Fidi, ovvero da SACE S.p.A., ovvero dal Fondo
Centrale di Garanzia, ovvero Medio Credito Centrale;
46. mutui erogati a debitori il cui codice di Attivita' Economica
sia 41.1, 68.1 oppure 68.2.
Unitamente ai crediti derivanti da Mutui oggetto della cessione
sono stati altresi' trasferiti a Estense CPT Covered Bond S.r.l.,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e
garantiscono il pagamento dei crediti derivanti dai Mutui o
altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o
personale, trasferibile per effetto della cessione dei crediti
derivanti dai Mutui, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi
negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in
relazione ai Mutui o ai rispettivi crediti.
Estense CPT Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico al Cedente,
ai sensi della Legge 130, affinche' in nome e per conto di Estense
CPT Covered Bond S.r.l., in qualita' di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme
dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i Debitori)
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono
legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti
derivanti dai Mutui e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo
debito ai Debitori.
I Debitori, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione a Banca popolare dell'Emilia Romagna, Societa'
Cooperativa.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali, Estense CPT Covered Bond S.r.l. informa i Debitori
che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione gia' di
titolarita' del Cedente e derivanti dai Mutui di cui i Debitori sono
parte, ha comportato necessariamente la comunicazione a Estense CPT
Covered Bond S.r.l. dei dati personali identificativi, patrimoniali e
reddituali dei Debitori (i "Dati Personali"). In virtu' della
predetta comunicazione, Estense CPT Covered Bond S.r.l. e' divenuta,
pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ed e' tenuta a
fornire la presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del predetto
Codice in materia di Protezione dei dati Personali ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
del Garante per la Protezione Dei Dati Personali del 18 gennaio 2007,
recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti.
Estense CPT Covered Bond S.r.l. informa che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita',
secondo le finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto
sociale e, in particolare:
- per finalita' inerenti alla realizzazione di un'operazione di
emissione da parte di Banca popolare dell'Emilia Romagna, Societa'
Cooperativa di obbligazioni bancarie garantite nella forma di
programma ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130;
- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
- per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione,
gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi
contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla
tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita'
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati da Estense CPT Covered
Bond S.r.l., in Italia e/o in paesi dell'Unione Europea, ai seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalita':
(i) ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi;
(iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Estense
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(vi) a societa' del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna;
(vii) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di Estense CPT Covered Bond S.r.l..
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sopracitati e i responsabili del trattamento.
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Conegliano, li' 21 settembre 2015
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