Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30
aprile 1999 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385
del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13
del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy")
Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 63 del 29 maggio
2010, MPS Covered Bond S.r.l. comunica che, nell'ambito del programma
di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 25
maggio 2010 ha acquistato pro soluto da Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. (il "Cedente Principale") un portafoglio iniziale di
crediti ipotecari, derivanti da contratti di mutuo stipulati con i
propri clienti e aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2 del
decreto No. 310 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
il 14 dicembre 2006.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica
che, in data 21 settembre 2015, MPS Covered Bond S.r.l. ha acquistato
pro soluto dal Cedente Principale ogni e qualsiasi credito (i
"Crediti") derivante da contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo")
che alla data del 18 settembre 2015 (la "Data di Valutazione") (salvo
ove diversamente previsto) rispettavano i seguenti criteri comuni (da
intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto):
CRITERI COMUNI
1) aventi la qualifica di crediti ipotecari residenziali, rispetto
ai quali l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso
Bene Immobile non ecceda l'80% del valore del Bene Immobile alla
relativa data di rivalutazione, ai sensi del Decreto 310, e ai quali
si applichi una ponderazione del rischio del 35%;
2) che non prevedano al momento dell'erogazione contributi o
agevolazioni in conto capitale o in conto interessi (mutui
agevolati);
3) non concessi a enti pubblici, enti ecclesiastici o consorzi
pubblici;
4) che non sono crediti al consumo;
5) che non sono mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45
del Testo Unico Bancario;
6) garantiti da ipoteche iscritte su Beni Immobili in conformita'
con la legislazione e la normativa applicabile e il cui Bene Immobile
sia ubicato sul territorio della Repubblica Italiana;
7) il pagamento dei quali sia garantito da ipoteca di primo grado
economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado legale
ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto
alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' il
Cedente e rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle
ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo
grado sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo
o successivo grado rispetto alla quale le obbligazioni garantite
dalle ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o
successivo grado sono state interamente soddisfatte e il relativo
creditore ha prestato formalmente il consenso alla cancellazione
dell'ipoteca di grado precedente, o (C) un'ipoteca di secondo o
successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle
ipoteche di grado superiore a questa ipoteca di secondo o successivo
grado e' il Cedente (anche se le obbligazioni garantite dalla ipoteca
di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i
crediti garantiti da queste ipoteche di grado precedente derivano da
Mutui che soddisfano i Criteri;
8) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 della Legge
Fallimentare e, ove applicabile, dell'articolo 39, comma quarto del
Testo Unico Bancario;
9) che sono stati interamente erogati e rispetto ai quali non
sussistono obblighi o possibilita' di ulteriori erogazioni;
10) in relazione ai quali almeno una Rata comprensiva di quota
capitale e' stata pagata prima della Data di Valutazione (i.e. Mutui
che non sono in fase di pre-ammortamento);
11) in relazione ai quali tutte le altre precedenti Rate dovute
prima della data di cessione siano state interamente pagate o, alla
data di cessione, non avessero alcuna Rata non pagata da 30 giorni o
piu' di 30 giorni dalla relativa ultima data di pagamento;
12) che sono disciplinati dalla legge italiana;
13) non erogati a persone fisiche che, alla data di erogazione,
erano dipendenti o dipendenti a riposo del Gruppo Montepaschi
(inclusi anche i mutui erogati a due o piu' persoe fisiche, una delle
quali, alla data di cessione era dipendente o amministratore del
Gruppo Montepaschi);
14) che sono denominati in Euro;
15) che prevedono il pagamento da parte del debitore di Rate
mensili, trimestrali o semestrali;
16) che non sono mutui suppletivi (intendendosi per tali i mutui
ulteriori concessi al beneficiario di un mutuo fondiario gia'
concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e garantito da
ipoteca sul medesimo immobile).
E i criteri oggettivi ai punti da 1 a 19 (inclusi) di seguito
riportati:
CRITERI SPECIFICI
1) il cui ammontare erogato alla data di erogazione sia pari o
maggiore dell'1% del valore del Bene Immobile alla relativa data di
perizia;
2) erogati in capo a persone fisiche residenti in Italia che, in
conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca
d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, cosi' come
aggiornata in data 7 agosto 1998, rientrano nei settori d'attivita'
economica 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("artigiani") e 615
("altre famiglie produttrici") del codice SAE ed il cui stato
amministrativo risulta di rischio ordinario (intendendosi per tali i
mutui in relazione ai quali non vi sono rate non pagate ne' vi e'
alcun contenzioso in essere);
3) il cui ammontare erogato alla data di erogazione sia pari o
inferiore del 100% del valore del Bene Immobile alla relativa data di
perizia;
4) la cui data di erogazione, a prescindere dalla data valuta, sia
non successiva al 30 giugno 2015 (incluso)
5) in relazione ai quali tutte le Rate scadute prima della Data di
Valutazione sono state pagate;
6) in relazione ai quali non sono stati effettuati pre-pagamenti
parziali a fronte di rate non scadute;
7) in relazione ai quali il debito residuo e' superiore a Euro
5.000,00 (incluso);
8) in relazione ai quali il debito residuo e' inferiore a Euro
2.000.000,00 (incluso);
9) garantiti da Beni Immobili rientranti nelle seguenti categorie
catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 o A11;
10) intermediati, in sede di domanda, da filiali della Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A., da filiali della Banca Agricola Mantovana
S.p.A. (incorporata in BMPS con atto del 16 settembre 2008), da
filiali della Banca Antonveneta S.p.A. (incorporata in BMPS con atto
del 22 dicembre 2008), da filiali della Banca Toscana S.p.A.
(incorporata in BMPS con atto del 24 marzo 2009) e dalle filiali di
Banca Personale S.p.A. (incorporata in BMPS con atto del 16 aprile
2010 );
11) concessi a persone fisiche o cointestatari (con l'esclusione di
ditte individuali o societa' di fatto);
12) che non siano stati erogati con provvista messa a disposizione,
anche parzialmente, da parte di altri soggetti quali, ad esempio, i
mutui erogati con provvista fornita dalla Banca Europea per gli
Investimenti (B.E.I.), dal Fondo di Sviluppo Sociale del Consiglio
d'Europa o da parte di specifici Enti pubblici nazionali (Cassa
Depositi e Prestiti - Finanziarie Regionali);
13) non concessi a debitori che non stiano aderendo all'iniziativa
"Combatti la crisi", o ad altre iniziative simili promosse da BMPS,
ovvero che non stiano beneficiando della sospensione delle rate del
mutuo ai sensi dell'Accordo tra Associazione Bancaria Italiana
("ABI") e le principali associazioni dei consumatori (il cd. "Piano
Famiglie") del 18 dicembre 2009, come prorogato in data 26 gennaio
2011 e in data 19 luglio 2011;
14) non soggetti a rinegoziazione ai sensi del Decreto Legislativo
numero 93 del 27 maggio 2008 (cd. "Decreto Tremonti"), convertito in
Legge numero 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ABI in data 19 giugno
2008;
15) rispetto ai quali il rapporto tra il valore d'iscrizione della
relativa Ipoteca e l'ammontare erogato, alla data di erogazione,
fosse compreso tra 1,5 (incluso) e 5 (incluso);
16) non concessi a debitori coinvolti negli eventi sismici
rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legge numero 39
del 28 aprile 2009, convertito in Legge numero 74 del 24 giugno 2009;
17) a tasso variabile, il cui spread da sommarsi all'indice di
riferimento contrattualmente previsto non sia uguale o superiore al
5%;
18) a tasso fisso con un tasso inferiore all'8%;
19) il cui valore di iscrizione dell'ipoteca sia maggiore a Euro
10.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali loro
garanti potranno consultare l'elenco completo dei numeri dei
Contratti di Mutuo oggetto della cessione di Crediti di cui al
presente avviso sul sito internet di Banca Monte dei Paschi di Siena
alla seguente pagina www.mps.it/coveredbond ovvero a disposizione
presso le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena.
La Societa' ha conferito incarico a Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinche' per suo conto, in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti,
proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto
precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso continueranno
a pagare al Cedente Principale ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti ai sensi del presente
avviso.
Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy,
informiamo i debitori ceduti ai sensi del presente avviso sull'uso
dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in
possesso della Societa' sono stati raccolti presso il Cedente
Principale. Ai debitori ceduti ai sensi del presente avviso
precisiamo che non verranno trattati dati <<sensibili>>. Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di
salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro
convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto
riguarda la Societa', per finalita' connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse
alla gestione ed al recupero del credito e, per quanto riguarda Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per finalita' connesse
all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi su base aggregata dei Crediti, oggetto della cessione e
taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta
della documentazione relativa all'operazione di emissione di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si
precisa che i dati personali dei debitori ceduti ai sensi del
presente avviso in nostro possesso vengono registrati e formeranno
oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per
i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I
dati personali dei debitori ceduti ai sensi del presente avviso
verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente
collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in
particolare, a societa', associazioni o studi professionali che
prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale,
societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di
<<titolari>> ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo
estranei all'originario trattamento effettuato. I debitori ceduti ai
sensi del presente avviso e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per
esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 13 del Codice
Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.): Meti
Finance S.r.l. (ovvero, a seguito dell'avvenuta iscrizione presso il
competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea dei
Soci del 18 maggio 2010, MPS Covered Bond S.r.l.), Via Vittorio
Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia e Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., Piazza Salimbeni, 3, 53100, Siena, Italia.
I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,
Piazza Salimbeni, 3, 53100, Siena, Italia.
Conegliano, 21 settembre 2015
p. MPS Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato
Andrea Fantuz
T15AAB12219