UBI FINANCE S.R.L.

Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Unione di
Banche Italiane S.p.A.

Sede sociale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano n. 06132280964
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06132280964

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

Iscritta al numero 5678 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993


Capogruppo del gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al
n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia
Registro delle imprese: Bergamo n. 03053920165
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03053920165

BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.

Iscritta al numero 301 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Don A. Battistoni, 4 - 60035 Jesi (AN), Italia
Registro delle imprese: Ancona n. 00078240421
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00078240421

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.

Iscritta al numero 5561 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia
Registro delle imprese: Bergamo n. 03034840169
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03034840169

BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.

Iscritta al numero 83.6 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Piazza della Repubblica, 2 - 25043 Breno (BS), Italia
Registro delle imprese: Brescia n. 00283770170
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00283770170

IW BANK S.P.A.

Iscritta al numero 03083.3 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Piazzale Fratelli Zavattari,12 - 20149 Milano (MI),
Italia
Registro delle imprese: Milano n. 00485260459
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Milano n. 00485260459

(GU Parte Seconda n.128 del 5-11-2015)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata,  la  "Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del  D.Lgs.
n.  385  del  1°  settembre  1993  (il  "Testo  Unico  Bancario")   e
dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del  30  giugno  2003  (il  "Codice
                             Privacy"). 
 

  Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni  bancarie
garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. costituito  in
data 30 luglio  2008  (il  "Programma"),  UBI  Finance  S.r.l.  ("UBI
Finance" o il "Cessionario" o il "Garante") ha concluso  in  data  11
aprile 2013 con Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI") un contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili  in  blocco  ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite  e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione  UBI").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBI, UBI (i) ha ceduto  pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro  soluto  da
UBI, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da UBI con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e  (ii)  potra'  o
dovra', a seconda  del  caso,  cedere  e  trasferire  pro  soluto  al
Cessionario,  e  il  Cessionario  acquistera'  pro  soluto  da   UBI,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo  stipulati  da  UBI
con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBI, in  data
30 ottobre 2015, ha sottoscritto un contratto di  cessione  ai  sensi
del quale ha acquistato pro soluto da UBI, con efficacia  dalla  data
del 1 novembre 2015 (la "Data di Cessione"), ogni e qualsiasi credito
derivante da mutui ipotecari in bonis  erogati  da  UBI  (i  "Crediti
UBI") derivante dai Contratti stipulati  con  i  propri  clienti  nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i  "Contratti  di
Mutuo  UBI")  che  alla  data  del  30  settembre  2015   ("Data   di
Valutazione")   rispettavano   i    seguenti    criteri    cumulativi
(collettivamente, i "Criteri UBI"): 
  Crediti UBI derivanti da Contratti di Mutuo UBI: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da Unione di Banche Italiane
S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Unione di Banche Italiane S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Unione  di  Banche
Italiane S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Unione di  Banche  Italiane  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di  grado  superiore  e'  Unione  di  Banche
Italiane S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso  variabile  dopo  un
anno dalla data di erogazione,  avente,  alla  Data  di  Valutazione,
tasso  fisso;  tasso  variabile   soggetto   a   rinegoziazioni   con
variabilita' periodica; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2014; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore entro il 30 settembre 2015; 
  18. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di  ammortamento  a  medio/lungo  termine;  (ii)
finanziamenti registrati nella  procedura  denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati),  gestita  da  Banca  d'Italia;  e/o  (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  19. che  non  abbiano  i  seguenti  codice  contratto:  4002003327,
4002027057, 4002030092, 4002041469, 4002041589, 4002042444; 
  20. garantiti da ipoteca di primo grado; 
  21. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  22. che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. (a) l'ammontare per cui la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo UBI; e,  congiuntamente,  (b)  il  debito
residuo sia maggiore di Euro 10.000; 
  B. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo UBI sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al  momento
della prima perizia tecnica; 
  C. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Unione di Banche  Italiane  S.p.A.,  che
non rispettano uno o piu' criteri sopra indicati. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Unione di Banche Italiane S.p.A. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 1 maggio 2010  UBI  Finance  ha
concluso con Banca Popolare di Ancona  S.p.A.  ("BPA")  un  contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili  in  blocco  ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite  e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione  BPA").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, BPA (i) ha ceduto  pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro  soluto  da
BPA, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BPA con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e  (ii)  potra'  o
dovra', a seconda  del  caso,  cedere  e  trasferire  pro  soluto  al
Cessionario,  e  il  Cessionario  acquistera'  pro  soluto  da   BPA,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo  stipulati  da  BPA
con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, in  data
30 ottobre 2015 ha sottoscritto un contratto di  cessione,  ai  sensi
del quale ha acquistato pro soluto da BPA , con efficacia dalla  data
del 1 novembre 2015 (la "Data di Cessione") ogni e qualsiasi  credito
derivante da mutui ipotecari in bonis  erogati  da  BPA  (i  "Crediti
BPA") derivante dai Contratti stipulati  con  i  propri  clienti  nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i  "Contratti  di
Mutuo  BPA")  che  alla  data  del  30  settembre  2015   ("Data   di
Valutazione")   rispettavano   i    seguenti    criteri    cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BPA"): 
  Crediti BPA derivanti da Contratti di Mutuo BPA: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di  Ancona
S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca  Popolare  di  Ancona  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle  ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso  variabile  dopo  un
anno dalla data di erogazione,  avente,  alla  Data  di  Valutazione,
tasso  fisso;  tasso  variabile   soggetto   a   rinegoziazioni   con
variabilita' periodica; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2014; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore entro il 30 settembre 2015; 
  18. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di  ammortamento  a  medio/lungo  termine;  (ii)
finanziamenti registrati nella  procedura  denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati),  gestita  da  Banca  d'Italia;  e/o  (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  19. che non  abbiano  il  seguente  codice  contratto:  4000116247,
4000116999, 4000122250; 
  20. garantiti da ipoteca di primo grado; 
  21. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  22. che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. (a) l'ammontare per cui la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo BPA; e,  congiuntamente,  (b)  il  debito
residuo sia maggiore  di  Euro  10.000  (ad  esclusione  dei  Crediti
derivanti da Contratti di Mutuo BPA  che  abbiano  uno  dei  seguenti
codice contratto:  4000049237,  4000105415,  4000113746,  4000156835,
4001050999, 4001071003); 
  B. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo BPA sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al  momento
della prima perizia tecnica; 
  C. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Ancona S.p.A., che non
rispettano uno o piu' criteri sopra indicati. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banca Popolare di AnconaS.p.A. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI  Finance  ha
concluso con Banca di Valle  Camonica  S.p.A.  ("BVC")  un  contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili  in  blocco  ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite  e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione  BVC").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BVC, BVC (i) ha ceduto  pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro  soluto  da
BVC, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BVC con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e  (ii)  potra'  o
dovra', a seconda  del  caso,  cedere  e  trasferire  pro  soluto  al
Cessionario,  e  il  Cessionario  acquistera'  pro  soluto  da   BVC,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo  stipulati  da  BVC
con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BVC, in  data
30 ottobre 2015 ha sottoscritto un contratto di  cessione,  ai  sensi
del quale ha acquistato pro soluto da BVC, con efficacia  dalla  data
del 1 novembre 2015 (la "Data di Cessione") ogni e qualsiasi  credito
derivante da mutui ipotecari in bonis  erogati  da  BVC  (i  "Crediti
BVC") derivante dai Contratti stipulati  con  i  propri  clienti  nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i  "Contratti  di
Mutuo  BVC")  che  alla  data  del  30  settembre  2015   ("Data   di
Valutazione")   rispettavano   i    seguenti    criteri    cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BVC"): 
  Crediti BVC derivanti da Contratti di Mutuo BVC: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da Banca di  Valle  Camonica
S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca di Valle Camonica S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e'  Banca  di  Valle  Camonica  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso  variabile  dopo  un
anno dalla data di erogazione,  avente,  alla  Data  di  Valutazione,
tasso  fisso;  tasso  variabile   soggetto   a   rinegoziazioni   con
variabilita' periodica; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2014; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore entro il 30 settembre 2015; 
  18. la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  19. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di  ammortamento  a  medio/lungo  termine;  (ii)
finanziamenti registrati nella  procedura  denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati),  gestita  da  Banca  d'Italia;  e/o  (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  20. garantiti da ipoteca di primo grado; 
  21. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  22. che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. (a) l'ammontare per cui la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo BVC; e,  congiuntamente,  (b)  il  debito
residuo sia maggiore di Euro 10.000; 
  B. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo BVC sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al  momento
della prima perizia tecnica; 
  C. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca di Valle Camonica S.p.A., che  non
rispettano uno o piu' criteri sopra indicati. 
    
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banca di Valle Camonica S.p.A.. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 1 dicembre 2009 UBI Finance  ha
concluso con Banca Popolare di Bergamo S.p.A.  ("BPB")  un  contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili  in  blocco  ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite  e  dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione  BPB").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, BPB (i) ha ceduto  pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro  soluto  da
BPB, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BPB con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e  (ii)  potra'  o
dovra', a seconda  del  caso,  cedere  e  trasferire  pro  soluto  al
Cessionario,  e  il  Cessionario  acquistera'  pro  soluto  da   BPB,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo  stipulati  da  BPB
con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, in  data
30 ottobre 2015 ha sottoscritto un contratto di  cessione,  ai  sensi
del quale ha acquistato pro soluto da BPB, con efficacia  dalla  data
del 1 novembre 2015 (la "Data di Cessione") ogni e qualsiasi  credito
derivante da mutui ipotecari in bonis  erogati  da  BPB  (i  "Crediti
BPB") derivante dai Contratti stipulati  con  i  propri  clienti  nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i  "Contratti  di
Mutuo  BPB")  che  alla  data  del  30  settembre  2015   ("Data   di
Valutazione")   rispettavano   i    seguenti    criteri    cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BPB"): 
  Crediti BPB derivanti da Contratti di Mutuo BPB: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Bergamo
S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare  di  Bergamo  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso  variabile  dopo  un
anno dalla data di erogazione,  avente,  alla  Data  di  Valutazione,
tasso  fisso;  tasso  variabile   soggetto   a   rinegoziazioni   con
variabilita' periodica; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2014; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore entro il 30 settembre 2015; 
  18. la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  19. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di  ammortamento  a  medio/lungo  termine;  (ii)
finanziamenti registrati nella  procedura  denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati),  gestita  da  Banca  d'Italia;  e/o  (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  20. che non  abbiano  il  seguente  codice  contratto:  4000305015,
4000318097,   4000329357,   4000314183,    4000312304,    4000333564,
4000346968, 4000349391, 4000350171; 
  21. garantiti da ipoteca di primo grado; 
  22. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  23. che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. (a) l'ammontare per cui la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo BPB; e,  congiuntamente,  (b)  il  debito
residuo sia maggiore  di  Euro  10.000  (ad  esclusione  dei  Crediti
derivanti da Contratti di Mutuo BPB  che  abbiano  uno  dei  seguenti
codice contratto:  4000004269,  4000080437,  4000086775,  4001001463,
4001066179,   4001069692,   4001078041,    4001085037,    4001092027,
4001109129, 4001112056, 4001119446); 
  B. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo BPB sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al  momento
della prima perizia tecnica; 
  C. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di  Bergamo  S.p.A.,  che
non rispettano uno o piu' criteri sopra indicati. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banca Popolare di Bergamo S.p.A. 
    
  Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI  Finance  ha
concluso con IW  Bank  S.p.A.  (gia'  UBI  Banca  Private  Investment
S.p.A.) ("IWB") un contratto quadro di cessione di crediti  pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e  4  della  Legge  sulle  Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo  Unico  Bancario  (il
"Contratto Quadro di Cessione IWB"). Ai sensi del Contratto Quadro di
Cessione IWB, IWB (i) ha ceduto  pro  soluto  al  Cessionario,  e  il
Cessionario ha acquistato pro soluto da IWB, alcuni crediti derivanti
dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti  di  mutuo
stipulati da IWB  con  i  propri  clienti  nel  corso  della  propria
ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda  del
caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera'  pro  soluto  da  IWB,  ulteriori  crediti  derivanti  da
contratti di mutuo stipulati da IWB con i propri clienti. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  UBI  Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione IWB, in  data
30 ottobre 2015 ha sottoscritto un contratto di  cessione,  ai  sensi
del quale ha acquistato pro soluto da IWB, con efficacia  dalla  data
del 1 novembre 2015 (la "Data di Cessione") ogni e qualsiasi  credito
derivante da mutui ipotecari in bonis  erogati  da  IWB  (i  "Crediti
IWB") derivante dai Contratti stipulati  con  i  propri  clienti  nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i  "Contratti  di
Mutuo  IWB  ")  che  alla  data  del  30  settembre  2015  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  Crediti derivanti da Contratti di Mutuo IWB: 
  1. che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che sono stati erogati o acquistati da IW Bank S.p.A.; 
  4. che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5. che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita'  per  IW
Bank S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal  relativo  contratto  o
che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia  necessario
ai fini di tale  cessione  e  IW  Bank  S.p.A.  abbia  ottenuto  tale
consenso; 
  7. che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9. che sono stati interamente erogati; 
  10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.; 
  11. che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' IW Bank S.p.A. e rispetto  alla  quale
le obbligazioni garantite da tale ipoteca  di  grado  superiore  sono
state  interamente  soddisfatte,  o  (B)  un'ipoteca  di  secondo   o
successivo grado rispetto alla quale  il  creditore  garantito  dalle
ipoteche  di  grado  superiore  e'  IW  Bank  S.p.A.  (anche  se   le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di  grado  superiore  non  sono
state interamente  soddisfatte)  e  i  crediti  garantiti  da  queste
ipoteche di grado  superiore  derivano  da  mutui  che  soddisfano  i
presenti criteri. 
  14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso  variabile  dopo  un
anno dalla data di erogazione,  avente,  alla  Data  di  Valutazione,
tasso  fisso;  tasso  variabile   soggetto   a   rinegoziazioni   con
variabilita' periodica; 
  15. che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2014; 
  16. che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  17. in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore entro il 30 settembre 2015; 
  18. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di  ammortamento  a  medio/lungo  termine;  (ii)
finanziamenti registrati nella  procedura  denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati),  gestita  da  Banca  d'Italia;  e/o  (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  19. che non abbia il seguente codice contratto: 4001001705; 
  20. garantiti da ipoteca di primo grado; 
  21. che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  22. che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A. (a) l'ammontare per cui la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo IWB; e,  congiuntamente,  (b)  il  debito
residuo sia maggiore di Euro 10.000; 
  B. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo IWB sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al  momento
della prima perizia tecnica; 
  C. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da IW Bank S.p.A., che non rispettano uno o
piu' criteri sopra indicati. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di IW Bank S.p.A. 
  UBI, BPA, BPB, BVC e IWB sono di seguito congiuntamente  denominati
i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti UBI, i Crediti BPA, i Crediti BPB,  i  Crediti  BVC  e  i
Crediti IWB sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti"  e,
ciascuno di essi, un "Credito". 
  I Contratti di Mutuo UBI, i Contratti di Mutuo BPA, i Contratti  di
Mutuo BPB, i Contratti di Mutuo BVC e i Contratti di Mutuo  IWB  sono
di seguito  congiuntamente  denominati  i  "Contratti  di  Mutuo"  e,
ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo". 
  UBI Finance S.r.l.  ha  conferito  incarico  ad  Unione  di  Banche
Italiane S.p.A., ai sensi della  Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua volta
demandato ai Cedenti lo svolgimento  delle  suddette  attivita'.  Per
effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai  sensi  del  presente
avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare ai  Cedenti  ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste  dai
relativi Contratti di Mutuo o in forza di  legge  e  dalle  eventuali
ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai  debitori
ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali  e  sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono
stati raccolti presso  il  rispettivo  Cedente.  Ai  Debitori  Ceduti
precisiamo  che  non  verranno  trattati   dati   <sensibili>.   Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro  stato  di
salute, alle  Loro  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  Loro
convinzioni  religiose  (articolo  4  del  Codice  Privacy).  I  dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e,  precisamente,  per  quanto
riguarda UBI Finance S.r.l., per  finalita'  connesse  e  strumentali
alla gestione del portafoglio di  Crediti,  finalita'  connesse  agli
obblighi  previsti  da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla   normativa
comunitaria nonche' da disposizioni impartite  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla  legge  e  da  organi  di  vigilanza  e  controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del  credito  e,  per
quanto riguarda Unione  di  Banche  Italiane  S.p.A.,  per  finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su  base  aggregata  dei  Crediti  oggetto  della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali  la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati  personali
avviene mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque,  in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in  nostro  possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad  un
obbligo di legge ovvero sono strettamente  funzionali  all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il  consenso  dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della  comunicazione  strettamente
collegati  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i  dati
possono  essere  comunicati  utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di
<titolari> ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
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  Milano, 2 novembre 2015 

                  UBI FINANCE S.R.L. - Consigliere 
                        dott. Andrea Di Cola 

 
T15AAB14067
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