Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30
aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata, la "Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e
dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice
Privacy").
Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie
garantite da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. costituito in
data 30 luglio 2008 (il "Programma"), UBI Finance S.r.l. ("UBI
Finance" o il "Cessionario" o il "Garante") ha concluso in data 11
aprile 2013 con Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI") un contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione UBI").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBI, UBI (i) ha ceduto pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da
UBI, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da UBI con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o
dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da UBI,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da UBI
con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione UBI, in data
30 ottobre 2015, ha sottoscritto un contratto di cessione ai sensi
del quale ha acquistato pro soluto da UBI, con efficacia dalla data
del 1 novembre 2015 (la "Data di Cessione"), ogni e qualsiasi credito
derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da UBI (i "Crediti
UBI") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di
Mutuo UBI") che alla data del 30 settembre 2015 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi
(collettivamente, i "Criteri UBI"):
Crediti UBI derivanti da Contratti di Mutuo UBI:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da Unione di Banche Italiane
S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Unione di Banche Italiane S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Unione di Banche
Italiane S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Unione di Banche Italiane S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Unione di Banche
Italiane S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile dopo un
anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Valutazione,
tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con
variabilita' periodica;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2014;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2016;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore entro il 30 settembre 2015;
18. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii)
finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;
19. che non abbiano i seguenti codice contratto: 4002003327,
4002027057, 4002030092, 4002041469, 4002041589, 4002042444;
20. garantiti da ipoteca di primo grado;
21. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
22. che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche:
A. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia
maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del
relativo Contratto di Mutuo UBI; e, congiuntamente, (b) il debito
residuo sia maggiore di Euro 10.000;
B. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo UBI sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica;
C. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Unione di Banche Italiane S.p.A., che
non rispettano uno o piu' criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso
la sede di Unione di Banche Italiane S.p.A.
Nel contesto del Programma, in data 1 maggio 2010 UBI Finance ha
concluso con Banca Popolare di Ancona S.p.A. ("BPA") un contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BPA").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, BPA (i) ha ceduto pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da
BPA, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BPA con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o
dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BPA,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BPA
con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPA, in data
30 ottobre 2015 ha sottoscritto un contratto di cessione, ai sensi
del quale ha acquistato pro soluto da BPA , con efficacia dalla data
del 1 novembre 2015 (la "Data di Cessione") ogni e qualsiasi credito
derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BPA (i "Crediti
BPA") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di
Mutuo BPA") che alla data del 30 settembre 2015 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BPA"):
Crediti BPA derivanti da Contratti di Mutuo BPA:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona
S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare di
Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile dopo un
anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Valutazione,
tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con
variabilita' periodica;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2014;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2016;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore entro il 30 settembre 2015;
18. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii)
finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;
19. che non abbiano il seguente codice contratto: 4000116247,
4000116999, 4000122250;
20. garantiti da ipoteca di primo grado;
21. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
22. che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche:
A. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia
maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del
relativo Contratto di Mutuo BPA; e, congiuntamente, (b) il debito
residuo sia maggiore di Euro 10.000 (ad esclusione dei Crediti
derivanti da Contratti di Mutuo BPA che abbiano uno dei seguenti
codice contratto: 4000049237, 4000105415, 4000113746, 4000156835,
4001050999, 4001071003);
B. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo BPA sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica;
C. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Ancona S.p.A., che non
rispettano uno o piu' criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso
la sede di Banca Popolare di AnconaS.p.A.
Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI Finance ha
concluso con Banca di Valle Camonica S.p.A. ("BVC") un contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BVC").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BVC, BVC (i) ha ceduto pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da
BVC, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BVC con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o
dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BVC,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BVC
con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BVC, in data
30 ottobre 2015 ha sottoscritto un contratto di cessione, ai sensi
del quale ha acquistato pro soluto da BVC, con efficacia dalla data
del 1 novembre 2015 (la "Data di Cessione") ogni e qualsiasi credito
derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BVC (i "Crediti
BVC") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di
Mutuo BVC") che alla data del 30 settembre 2015 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BVC"):
Crediti BVC derivanti da Contratti di Mutuo BVC:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da Banca di Valle Camonica
S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca di Valle Camonica S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca di Valle
Camonica S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca di Valle Camonica S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca di Valle
Camonica S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile dopo un
anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Valutazione,
tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con
variabilita' periodica;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2014;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2016;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore entro il 30 settembre 2015;
18. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.;
19. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii)
finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;
20. garantiti da ipoteca di primo grado;
21. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
22. che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche:
A. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia
maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del
relativo Contratto di Mutuo BVC; e, congiuntamente, (b) il debito
residuo sia maggiore di Euro 10.000;
B. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo BVC sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica;
C. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca di Valle Camonica S.p.A., che non
rispettano uno o piu' criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso
la sede di Banca di Valle Camonica S.p.A..
Nel contesto del Programma, in data 1 dicembre 2009 UBI Finance ha
concluso con Banca Popolare di Bergamo S.p.A. ("BPB") un contratto
quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e
4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo
58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione BPB").
Ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, BPB (i) ha ceduto pro
soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro soluto da
BPB, alcuni crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai
sensi di contratti di mutuo stipulati da BPB con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o
dovra', a seconda del caso, cedere e trasferire pro soluto al
Cessionario, e il Cessionario acquistera' pro soluto da BPB,
ulteriori crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati da BPB
con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione BPB, in data
30 ottobre 2015 ha sottoscritto un contratto di cessione, ai sensi
del quale ha acquistato pro soluto da BPB, con efficacia dalla data
del 1 novembre 2015 (la "Data di Cessione") ogni e qualsiasi credito
derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BPB (i "Crediti
BPB") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di
Mutuo BPB") che alla data del 30 settembre 2015 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi
(collettivamente, i "Criteri BPB"):
Crediti BPB derivanti da Contratti di Mutuo BPB:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Bergamo
S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal
relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca
di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore
garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare di
Bergamo S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile dopo un
anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Valutazione,
tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con
variabilita' periodica;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2014;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2016;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore entro il 30 settembre 2015;
18. la cui proposta di contratto non sia stata veicolata tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.;
19. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii)
finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;
20. che non abbiano il seguente codice contratto: 4000305015,
4000318097, 4000329357, 4000314183, 4000312304, 4000333564,
4000346968, 4000349391, 4000350171;
21. garantiti da ipoteca di primo grado;
22. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
23. che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche:
A. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia
maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del
relativo Contratto di Mutuo BPB; e, congiuntamente, (b) il debito
residuo sia maggiore di Euro 10.000 (ad esclusione dei Crediti
derivanti da Contratti di Mutuo BPB che abbiano uno dei seguenti
codice contratto: 4000004269, 4000080437, 4000086775, 4001001463,
4001066179, 4001069692, 4001078041, 4001085037, 4001092027,
4001109129, 4001112056, 4001119446);
B. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo BPB sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica;
C. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Bergamo S.p.A., che
non rispettano uno o piu' criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso
la sede di Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
Nel contesto del Programma, in data 1 ottobre 2010 UBI Finance ha
concluso con IW Bank S.p.A. (gia' UBI Banca Private Investment
S.p.A.) ("IWB") un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni
Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
"Contratto Quadro di Cessione IWB"). Ai sensi del Contratto Quadro di
Cessione IWB, IWB (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario, e il
Cessionario ha acquistato pro soluto da IWB, alcuni crediti derivanti
dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo
stipulati da IWB con i propri clienti nel corso della propria
ordinaria attivita' di impresa e (ii) potra' o dovra', a seconda del
caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario
acquistera' pro soluto da IWB, ulteriori crediti derivanti da
contratti di mutuo stipulati da IWB con i propri clienti.
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, UBI Finance
comunica che, ai sensi del Contratto Quadro di Cessione IWB, in data
30 ottobre 2015 ha sottoscritto un contratto di cessione, ai sensi
del quale ha acquistato pro soluto da IWB, con efficacia dalla data
del 1 novembre 2015 (la "Data di Cessione") ogni e qualsiasi credito
derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da IWB (i "Crediti
IWB") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di
Mutuo IWB ") che alla data del 30 settembre 2015 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi:
Crediti derivanti da Contratti di Mutuo IWB:
1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali
precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;
2. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero
267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993;
3. che sono stati erogati o acquistati da IW Bank S.p.A.;
4. che sono disciplinati dalla legge italiana;
5. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
6. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per IW
Bank S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o
che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario
ai fini di tale cessione e IW Bank S.p.A. abbia ottenuto tale
consenso;
7. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni
mensili, trimestrali o semestrali;
8. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano
effettuati in Euro;
9. che sono stati interamente erogati;
10. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano
alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.p.A.;
11. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone
fisiche cointestatarie;
12. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in
conto interessi (mutui agevolati);
13. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' IW Bank S.p.A. e rispetto alla quale
le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono
state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o
successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle
ipoteche di grado superiore e' IW Bank S.p.A. (anche se le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono
state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste
ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i
presenti criteri.
14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile dopo un
anno dalla data di erogazione, avente, alla Data di Valutazione,
tasso fisso; tasso variabile soggetto a rinegoziazioni con
variabilita' periodica;
15. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data
limite del 31 dicembre 2014;
16. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente
al 30 giugno 2016;
17. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal
debitore entro il 30 settembre 2015;
18. che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo termine; (ii)
finanziamenti registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi
Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia; e/o (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista;
19. che non abbia il seguente codice contratto: 4001001705;
20. garantiti da ipoteca di primo grado;
21. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con
categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori
scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti
balneari);
22. che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche:
A. (a) l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia
maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del
relativo Contratto di Mutuo IWB; e, congiuntamente, (b) il debito
residuo sia maggiore di Euro 10.000;
B. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo IWB sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento
della prima perizia tecnica;
C. che siano garantiti da ipoteca la quale, oltre a garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati, garantisce anche
ulteriori crediti vantati da IW Bank S.p.A., che non rispettano uno o
piu' criteri sopra indicati.
L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di
Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso
la sede di IW Bank S.p.A.
UBI, BPA, BPB, BVC e IWB sono di seguito congiuntamente denominati
i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente".
I Crediti UBI, i Crediti BPA, i Crediti BPB, i Crediti BVC e i
Crediti IWB sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti" e,
ciascuno di essi, un "Credito".
I Contratti di Mutuo UBI, i Contratti di Mutuo BPA, i Contratti di
Mutuo BPB, i Contratti di Mutuo BVC e i Contratti di Mutuo IWB sono
di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e,
ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo".
UBI Finance S.r.l. ha conferito incarico ad Unione di Banche
Italiane S.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua volta
demandato ai Cedenti lo svolgimento delle suddette attivita'. Per
effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente
avviso (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare ai Cedenti ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai
relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali
ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti.
Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono
stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori Ceduti
precisiamo che non verranno trattati dati <sensibili>. Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di
salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro
convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto
riguarda UBI Finance S.r.l., per finalita' connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di Crediti, finalita' connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito e, per
quanto riguarda Unione di Banche Italiane S.p.A., per finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in nostro possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente
collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in
particolare, a societa', associazioni o studi professionali che
prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale,
societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di
<titolari> ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario trattamento effettuato. I Debitori Ceduti e gli
eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al
responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti
loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.): Unione di Banche Italiane S.p.A.,
Corso Europa, 20, 20122 Milano, Italia; UBI Finance S.r.l., Foro
Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A.,
Via Don. A. Battistoni 4, 60035 Jesi (AN), Italia; Banca Popolare di
Bergamo S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia;
Banca di Valle Camonica S.p.A., Piazza della Repubblica 2, 25043 -
Breno (BS), Italia; IW Bank S.p.A., Piazzale Zavattari 12, 20149 -
Milano, Italia.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a UBI
Finance S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Unione di
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Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A., Via Don. A. Battistoni 4,
60035 Jesi (AN), Italia; Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Piazza
Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia; Banca di Valle Camonica
S.p.A., Piazza della Repubblica 2, 25043 - Breno (BS), Italia; IW
Bank S.p.A. Piazzale Zavattari 12, 20149 - Milano, Italia.
Milano, 2 novembre 2015
UBI FINANCE S.R.L. - Consigliere
dott. Andrea Di Cola
T15AAB14067