UBI FINANCE CB 2 S.R.L.

Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Unione di
Banche Italiane S.p.A.

Sede sociale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano - Italia
Registro delle imprese: Milano n. 07639080964
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07639080964

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.

Iscritta al numero 5561 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo - Italia
Registro delle imprese: Bergamo n. 03034840169
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03034840169

BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.

Iscritta al numero 83.6.0 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Piazza della Repubblica, 2 - 25043 Breno (BS) - Italia
Registro delle imprese: Brescia n. 00283770170
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00283770170

BANCA CARIME S.P.A.

Iscritta al numero 5562 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Viale Crati - 87100 Cosenza - Italia
Registro delle imprese: Cosenza n. 13336590156
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 13336590156

IW BANK S.P.A.

Iscritta al numero 03083.3 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano - Italia
Registro delle imprese: Milano n. 00485260459
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00485260459

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

Iscritta al numero 5678.8 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993


Capogruppo del gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto al
n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo - Italia
Registro delle imprese: Milano n. 03053920165
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03053920165

(GU Parte Seconda n.141 del 5-12-2015)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999 (come successivamente integrata e modificata,  la  "Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del  D.Lgs.
numero 385 del 1°  settembre  1993  (il  "Testo  Unico  Bancario")  e
dell'articolo 13 del D.Lgs numero 196 del 30 giugno 2003 (il  "Codice
                             Privacy"). 
 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. II n. 40 del 3 aprile
2012, in forza di  un  atto  di  cessione  sottoscritto  in  data  30
novembre 2015, con efficacia a decorrere dal  1  dicembre  2015,  UBI
Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto  da  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A. ("BPB") ogni e qualsiasi credito derivante  dai  mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di  mutuo  stipulati
da BPB con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo  BPB")  nel  corso
della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti  BPB"),  che
alla data del 31 ottobre 2015 ("Data di Valutazione") rispettavano  i
seguenti criteri cumulativi: 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati  erogati  o  acquistati  da  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile  (determinato  di  volta  in  volta  da  Banca
Popolare di Bergamo S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica; 
  (14) che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2014; 
  (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  (16)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (18) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  (4) crediti derivanti da Contratti di Mutuo  che  abbiano  uno  dei
seguenti  codice  contratto:  4001102711,   4001101227,   4001092446,
4001094315,   4001103610,   4001105856,    4001098560,    4000209417,
4001008525,   4001089642,   4001094474,    4001110635,    4001124174,
4001085787; 
  (5) la cui proposta di  contratto  di  mutuo  sia  stata  veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  (6) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (7) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca Popolare di Bergamo S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (8)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (9) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati  erogati  o  acquistati  da  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Bergamo S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare  di  Bergamo  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Bergamo S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di BPB. 
    
  Si comunica inoltre che, con  riferimento  all'avviso  di  cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  Parte
II n. 28  del  6  marzo  2012,  in  forza  di  un  atto  di  cessione
sottoscritto in data 30 novembre 2015, con efficacia a decorrere  dal
1 dicembre 2015, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto  da
Banca di Valle Camonica  S.p.A.  ("BVC")  ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di  contratti
di mutuo stipulati da BVC con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo
BVC") nel corso della  propria  ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Crediti  BVC"),  che  alla  data  del  31  ottobre  2015  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca di Valle  Camonica
S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca di Valle Camonica S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato di volta in  volta  da  Banca  di
Valle Camonica S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica; 
  (14) che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2014; 
  (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  (16)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (18) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  (4) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (5) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca di Valle Camonica S.p.A.  che  non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (6)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (7) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca di Valle  Camonica
S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca di Valle Camonica S.p.A. di  cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione  e  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e'  Banca  di  Valle  Camonica  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  di  Valle
Camonica S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di BVC. 
    
  Si comunica inoltre che, con  riferimento  all'avviso  di  cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  Parte
II n. 40 del  3  aprile  2012,  in  forza  di  un  atto  di  cessione
sottoscritto in data 30 novembre 2015, con efficacia a decorrere  dal
1 dicembre 2015, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto  da
Banca CARIME S.p.A. ("CARIME") ogni e qualsiasi credito derivante dai
mutui ipotecari in bonis erogati  ai  sensi  di  contratti  di  mutuo
stipulati da CARIME con i  propri  clienti  (i  "Contratti  di  Mutuo
CARIME") nel corso della propria ordinaria attivita'  di  impresa  (i
"Crediti CARIME"), che alla  data  del  31  ottobre  2015  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da Banca CARIME S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca CARIME S.p.A.  di  cedere  i  crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale  cessione  e  Banca  CARIME  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta da Banca CARIME
S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica; 
  (14) che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2014; 
  (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  (16)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (18) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  (4) crediti derivanti da Contratti di Mutuo  che  abbiano  uno  dei
seguenti  codice  contratto:  4000005474,   4000055623,   4001036912,
4000030023, 4000130263,4001028353, 4000047706; 
  (5) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (6) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Banca CARIME S.p.A. che  non  rispettano
uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (7)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (8) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da Banca CARIME S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Banca CARIME S.p.A.  di  cedere  i  crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale  cessione  e  Banca  CARIME  S.p.A.  abbia
ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca CARIME S.p.A.  e  rispetto  alla
quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca  di  grado  superiore
sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca  di  secondo  o
successivo grado rispetto alla quale  il  creditore  garantito  dalle
ipoteche di grado superiore e'  Banca  CARIME  S.p.A.  (anche  se  le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di  grado  superiore  non  sono
state interamente  soddisfatte)  e  i  crediti  garantiti  da  queste
ipoteche di grado  superiore  derivano  da  mutui  che  soddisfano  i
presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di CARIME. 
    
  Si  comunica  inoltre  che  in  forza  di  un  atto   di   cessione
sottoscritto in data 30 novembre 2015, con efficacia a decorrere  dal
1 dicembre 2015, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto  da
IW Bank S.p.A. ("IWB") ogni e qualsiasi credito derivante  dai  mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di  mutuo  stipulati
da IWB con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo  IWB")  nel  corso
della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti  IWB"),  che
alla data del 31 ottobre 2015 ("Data di Valutazione") rispettavano  i
seguenti criteri cumulativi: 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da IW Bank S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per  IW
Bank S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal  relativo  contratto  o
che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia  necessario
ai fini di tale  cessione  e  IW  Bank  S.p.A.  abbia  ottenuto  tale
consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato di volta  in  volta  da  IW  Bank
S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica; 
  (14) che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2014; 
  (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  (16)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (18) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  (4) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (5) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da IW Bank S.p.A. che non rispettano uno  o
piu' Criteri sopra indicati; 
  (6)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (7) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono stati erogati o acquistati da IW Bank S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per  IW
Bank S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal  relativo  contratto  o
che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia  necessario
ai fini di tale  cessione  e  IW  Bank  S.p.A.  abbia  ottenuto  tale
consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' IW Bank S.p.A. e rispetto  alla  quale
le obbligazioni garantite da tale ipoteca  di  grado  superiore  sono
state  interamente  soddisfatte,  o  (B)  un'ipoteca  di  secondo   o
successivo grado rispetto alla quale  il  creditore  garantito  dalle
ipoteche  di  grado  superiore  e'  IW  Bank  S.p.A.  (anche  se   le
obbligazioni garantite dalle ipoteche di  grado  superiore  non  sono
state interamente  soddisfatte)  e  i  crediti  garantiti  da  queste
ipoteche di grado  superiore  derivano  da  mutui  che  soddisfano  i
presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di IWB. 
    
  Si  comunica  inoltre  che  in  forza  di  un  atto   di   cessione
sottoscritto in data 30 novembre 2015, con efficacia a decorrere  dal
1 dicembre 2015, UBI Finance CB 2 S.r.l. ha acquistato pro soluto  da
Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI")  ogni  e  qualsiasi  credito
derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di  contratti
di mutuo stipulati da UBI con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo
UBI") nel corso della  propria  ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Crediti  UBI"),  che  alla  data  del  31  ottobre  2015  ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  (1) che sono alternativamente: (A) crediti  ipotecari  residenziali
(i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e
il cui rapporto fra importo  capitale  residuo  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti  sul
medesimo  bene  immobile  non  e'  superiore   all'80%   del   valore
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del  Decreto  310,  o
(ii) qualora  vi  siano  piu'  immobili  ad  oggetto  della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un  immobile  residenziale,
che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile  non  e'  superiore  all'80%  del
valore dell'immobile; ovvero (B) crediti  ipotecari  commerciali  (i)
aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e  il
cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale, che  abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 50% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3) che sono  stati  erogati  o  acquistati  da  Unione  di  Banche
Italiane S.p.A.; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Unione di Banche Italiane S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Unione  di  Banche
Italiane S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane), a una persona giuridica (ad esclusione  degli  enti
del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali  e
banche  centrali)  o  a   piu'   persone   fisiche,   o   giuridiche,
cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse variabile (determinato di volta in volta  da  Unione  di
Banche Italiane S.p.A.) o fisso; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo. 
  (13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla Data di Valutazione, tasso
fisso; tasso variabile soggetto  a  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica; 
  (14) che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  il  31
dicembre 2014; 
  (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 30 giugno 2016; 
  (16)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero  garantiti  da  consorzi  di
garanzia fidi (confidi); 
  (17) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  (18) garantiti da ipoteca di primo grado. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) (A) crediti ipotecari residenziali concessi a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane ovvero (B) crediti  ipotecari  residenziali
concessi a persone fisiche che non sono e  non  erano  alla  relativa
data di erogazione dipendenti  di  societa'  appartenente  al  gruppo
bancario Unione di Banche Italiane diversi da quelli per i quali  non
sia prevista una specifica periodicita'  di  ammortamento  o  per  il
quale il pagamento della quota capitale sia previsto solo per  alcune
scadenze; 
  (2)  che  siano  garantiti  da  ipoteca  rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  (3) che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  (4) che siano stati erogati ad una controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  (5) che siano garantiti da ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti vantati da Unione di Banche Italiane S.p.A. che non
rispettano uno o piu' Criteri sopra indicati; 
  (6)  che  sono  stati  concessi  a  (a)  piu'  persone   giuridiche
cointestatarie o (b) a persone fisiche  e  giuridiche  congiuntamente
cointestatarie; 
  (7) che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  (a) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto  310,  o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (b) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (c) che sono  stati  erogati  o  acquistati  da  Unione  di  Banche
Italiane S.p.A.; 
  (d) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (e) che sono in bonis e in relazione ai quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (f) che non prevedono clausole che  limitano  la  possibilita'  per
Unione di Banche Italiane S.p.A. di cedere i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Unione  di  Banche
Italiane S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (g) che prevedono il pagamento da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (h) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (i) che sono stati interamente erogati; 
  (j) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  (k) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (l)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (m) garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Unione di  Banche  Italiane  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di  grado  superiore  e'  Unione  di  Banche
Italiane S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto  310,
il credito garantito da ipoteca su immobili  destinati  ad  attivita'
commerciale o d'ufficio, a condizione che  l'immobile  costituito  in
garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310,
il credito garantito da ipoteca  su  immobili  destinati  ad  uso  di
abitazione, a condizione che l'immobile costituito  in  garanzia  sia
situato in uno Stato ammesso. 
  "Decreto 310" indica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. 
  "Stati ammessi"  indica,  ai  sensi  del  Decreto  310,  gli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto  da  UBI  Finance  CB  2
S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi
sopra   elencati   e'   disponibile   presso   il    sito    internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di UBI. 
    
  BPB,  BVC,  CARIME,  IWB  e  UBI  sono  di  seguito  congiuntamente
denominati i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti BPB, i Crediti BVC, i Crediti CARIME, i Crediti IWB ed  i
Crediti UBI sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti"  e,
ciascuno di essi, un "Credito". 
  I Contratti di Mutuo BPB, i Contratti di Mutuo BVC, i Contratti  di
Mutuo CARIME, i Contratti di Mutuo IWB ed i Contratti  di  Mutuo  UBI
sono di seguito congiuntamente denominati i "Contratti di  Mutuo"  e,
ciascuno di essi, un "Contratto di Mutuo". 
  UBI Finance CB 2 S.r.l. ha conferito incarico ad Unione  di  Banche
Italiane S.p.A., ai sensi della  Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane S.p.A. ha a sua volta
demandato ai Cedenti lo svolgimento  delle  suddette  attivita'.  Per
effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai  sensi  del  presente
avviso (i "Debitori Ceduti"), continueranno a pagare ai Cedenti  ogni
somma dovuta  in  relazione  ai  Crediti  nelle  forme  previste  dai
relativi Contratti di Mutuo o in forza di  legge  e  dalle  eventuali
ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai  Debitori
Ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali  e  sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance CB 2 S.r.l.
sono stati raccolti presso il rispettivo Cedente. Ai Debitori  Ceduti
precisiamo  che  non  verranno  trattati   dati   <sensibili>.   Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro  stato  di
salute, alle  Loro  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  Loro
convinzioni  religiose  (articolo  4  del  Codice  Privacy).  I  dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e,  precisamente,  per  quanto
riguarda  UBI  Finance  CB  2  S.r.l.,  per  finalita'   connesse   e
strumentali alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti,  finalita'
connesse agli obblighi previsti da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla
normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da  autorita'
a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e  controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del  credito  e,  per
quanto riguarda Unione  di  Banche  Italiane  S.p.A.,  per  finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su  base  aggregata  dei  Crediti  oggetto  della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali  la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati  personali
avviene mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque,  in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in  nostro  possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad  un
obbligo di legge ovvero sono strettamente  funzionali  all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il  consenso  dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della  comunicazione  strettamente
collegati  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i  dati
possono  essere  comunicati  utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di
<titolari> ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario  trattamento  effettuato.  I  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali  loro  garanti  potranno  rivolgersi  ai  titolari   e   al
responsabile del trattamento per esercitare  i  diritti  riconosciuti
loro   dall'articolo   13   del   Codice   Privacy    (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.):  UBI  Finance  CB  2  S.r.l.,  Foro
Buonaparte 70,  20121  Milano,  Italia;  Banca  Popolare  di  Bergamo
S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia;  Banca  di
Valle Camonica S.p.A., Piazza della Repubblica 2, 25043  Breno  (BS),
Italia; Banca CARIME S.p.A., Viale Crati, 87100 Cosenza,  Italia;  IW
Bank S.p.A., Piazzale Fratelli Zavattari,12,  20149  Milano,  Italia;
Unione di Banche Italiane S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 8  -  24122
Bergamo, Italia. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni  ulteriore  informazione  a  Banca
Popolare di  Bergamo  S.p.A.,  Piazza  Vittorio  Veneto,  8  -  24122
Bergamo,  Italia;  Banca  di  Valle  Camonica  S.p.A.,  Piazza  della
Repubblica 2, 25043 Breno (BS), Italia; Banca  CARIME  S.p.A.,  Viale
Crati, 87100 Cosenza,  Italia;  IW  Bank  S.p.A.,  Piazzale  Fratelli
Zavattari,12, 20149 Milano, Italia; Unione di Banche Italiane S.p.A.,
Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia. 
  Milano, 30 novembre 2015 

                Ubi Finance CB 2 S.r.l. - Consigliere 
                        dott. Andrea Di Cola 

 
T15AAB15265
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.