Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n.
130, come successivamente modificata ed integrata (la "Legge 130") e
dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, come
successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed
informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai
sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come successivamente modificato ed integrato, (il "Codice
Privacy")
Berica ABS 4 S.r.l. ("Berica ABS 4") comunica che, con contratto di
cessione concluso in data 30 aprile 2015 ai sensi degli articoli 1 e
4 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato pro
soluto e in blocco da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. con sede
legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin, n. 18, C.F., P.IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza
00204010243, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca
Popolare di Vicenza", iscritta al n. 1515 dell'albo delle Banche e
dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario e al numero A159632
dell'Albo delle Societa' Cooperative (sez. cooperative diverse),
Codice ABI 5728.1 ("BPVi"), con efficacia economica dalle ore 00:01
del 1 maggio 2015 (la "Data di Efficacia"), tutti i crediti per
capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori
derivanti da contratti di mutuo ipotecari (i "Contratti di Mutuo
Ipotecari") che, alla data del 31 marzo 2015 (la "Data di
Valutazione"), ovvero alle diverse date di seguito indicate,
soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti"):
(i) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario garantiti da ipoteca
su beni immobili destinati ad uso residenziale e i cui debitori siano
persone fisiche residenti in Italia, anche in co-intestazione;
(ii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario conclusi (a) da
Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A.; (b) da Cassa di Risparmio di
Prato S.p.A. e da Banca Nuova S.p.A. (codice fiscale n. 00058890815)
prima della loro fusione per incorporazione in Banca Popolare di
Vicenza S.c.p.A.; e (c) da una delle seguenti banche Banca Popolare
di Treviso S.p.A., Banca Popolare di Trieste S.p.A. e Banca Popolare
Udinese S.p.A. e trasferiti a Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. per
effetto di acquisto del relativo ramo d'azienda ai sensi
dell'articolo 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
(iii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario i cui relativi
mutuatari siano classificati da BPVi come "in bonis" (nel significato
di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti));
(iv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario erogati tra il 1
gennaio 2000 (incluso) e la Data di Valutazione (inclusa);
(v) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario denominati in Euro;
(vi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario interamente erogati
e in base ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore
erogazione;
(vii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che (i) alla Data
di Valutazione non presentavano piu' di una rata scaduta e non
pagata; e (ii) al 22 aprile 2015 non presentavano alcuna rata scaduta
e non pagata;
(viii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in relazione ai
quali al 22 aprile 2015 sia stata pagata almeno una rata, anche di
preammortamento;
(ix) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario con piano di
ammortamento
(i) cosiddetto "alla francese"; o
(ii) con pagamento di rate di importo costante e durata variabile;
(x) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario il cui importo
originario in linea capitale non eccedeva Euro 3.200.000;
(xi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario in cui, secondo il
relativo piano di ammortamento, l'ultima rata abbia scadenza non
anteriore al 1 maggio 2015;
(xii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario il cui piano di
ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali;
siano garantiti da un'ipoteca di primo grado economico intendendosi
per tale (i) un'ipoteca di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca
di grado legale successivo al primo rispetto alla quale siano state
integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle
ipoteca/ipoteche di grado precedente (restando inteso, per chiarezza,
che il presente criterio si intendera' rispettato anche ove il
medesimo credito sia garantito da garanzie ulteriori rispetto
all'ipoteca di primo grado economico);
(xiii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario stipulati con
mutuatari appartenenti ad una delle seguenti categorie SAE (Settore
Attivita' Economica), secondo i criteri di classificazione definiti
dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come
successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla
classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita'
economica): 600 (famiglie/famiglie consumatrici) ovvero 615 (famiglie
produttrici/altre famiglie produttrici);
(xiv) (a) in relazione ai mutui ipotecari erogati a mutuatari
appartenenti alla categoria SAE 600 (famiglie/famiglie consumatrici)
il rapporto tra l'importo originario in linea capitale del mutuo e il
valore dell'immobile ipotecato (sul quale sussista ipoteca di primo
grado economico) a garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini
della concessione del mutuo stesso) sia compreso tra il 3% (incluso)
ed il 98% (incluso); e (b) in relazione ai mutui ipotecari erogati a
mutuatari appartenenti alla categoria SAE 615 (famiglie
produttrici/altre famiglie produttrici) il rapporto tra l'importo
originario in linea capitale del mutuo e il valore dell'immobile
ipotecato (sul quale sussista ipoteca di primo grado economico) a
garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini della concessione
del mutuo stesso) sia compreso tra 3% (incluso) e 80% (incluso);
(xv) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario stipulati con
mutuatari identificati attraverso i codici PF (persone fisiche)
ovvero CO (regime di cointestazione tra persone fisiche);
(xvi) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario identificati da
BPVi con il seguente "codice prodotto": 111; 00C; 01C; 04C; 04D; 07C;
08C; 10D; 11C; 14C; 15C; 16C; 17C; 20C; 20D; 21C; 22C; 23C; 29C; 32C;
33C; 35C; 39C; 40C; 42C; 43C; 46C; 47C; 49C; 96C; A01; A02; A03; A05;
A06; A08; A09; A10; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A20; A21; A30; A31;
A32; A33; A34; A35; A38; A39; A40; A41; A52; A54; A55; A56; A57; A58;
A59; A60; A61; A62; A64; A65; A66; B01; B02; B03; B05; B06; B07; B08;
B09; B10; B11; B12; B13; B18; B20; B21; B22; B23; B24; B25; B26; B28;
B29; B30; B32; B35; B36; C01; K02; K04; U60;
(xvii) derivino da Contratti di Mutuo Ipotecario che alla Data di
Valutazione presentavano (i) in relazione ai mutui a tasso variabile
ovvero opzionale (sia nel periodo di opzione a tasso variabile sia
nel periodo di opzione a tasso fisso), uno spread annuo non inferiore
allo 0,30%; e (ii) in relazione ai mutui a tasso fisso, un tasso
minimo annuo non inferiore al 2%;
(xviii) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale
(nel periodo di opzione a tasso variabile), derivino da Contratti di
Mutuo Ipotecario che alla Data di Valutazione prevedevano
un'indicizzazione ad un tasso Euribor o tasso BCE.
Con espressa esclusione dei crediti derivanti da:
(a) contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di
contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in
conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione
prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria;
(b) contratti di mutuo concessi a favore di (i) amministratori e/o
personale dipendente di BPVi e/o amministratori e/o personale
dipendente di societa' facenti parte del Gruppo bancario "Banca
Popolare di Vicenza"; (ii) enti pubblici, fondazioni e associazioni
riconosciute; (iii) associazioni non riconosciute; (iv) enti
religiosi;
(c) contratti di mutuo in relazione ai quali, alla Data di
Valutazione, il relativo debitore benefici della sospensione del
pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente
capitale);
(d) contratti di mutuo il cui relativo debitore sia altresi'
debitore nei confronti di altre banche e/o intermediari finanziari e
sia classificato differentemente da "in bonis" da parte di tali
banche e/o intermediari (nel significato di cui alle istruzioni
contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008 (Matrice dei Conti)), come segnalati dal c.d. "Flusso Centrale
Rischi" aggiornato alla data del 31 gennaio 2015;
(e) mutui derivanti da contratti di mutuo identificati con i
seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo
contratto di mutuo:
33-80883; 33-81940; 33-82440; 33-4573487; 33-4659500; 33-4745446;
33-4765266; 33-4769892; 33-4790795; 33-4805052; 33-4819431;
33-4820724; 33-5001003; 33-5008698; 33-5014139; 33-5019493;
33-5028095; 33-5035215; 33-5036635; 33-5037509; 33-5046993;
33-5047494; 33-5052105; 33-5056180; 33-5057809; 33-5062365;
33-5063865; 33-5075173; 33-5076241; 33-5086773; 33-5087351; 33-92385;
33-5026161; 33-5030580; 33-5054778; 33-4630207; 33-4708236;
33-4666726; 33-5013896; 33-4604737; 33-4632188; 33-4760191;
33-4760193; 33-4639188; 33-5080107; 33-4634224; 33-5001488;
33-4650531; 33-4696597; 33-4616058; 33-4737255; 33-4628342;
33-4699012; 33-4640796; 33-5006208; 33-4761868; 33-4763463;
33-4655983; 33-4680308; 33-4627779; 33-4668380; 33-4801097;
33-5067294; 33-4636268; 33-4760776; 33-4802278; 33-5059871;
33-4502934; 33-4501909; 33-4619571; 33-4647048; 33-4692927;
33-4510988; 33-4811732; 33-4659637; 33-4689581; 33-4679428;
33-4683136; 33-4625077; 33-4615488; 33-4625589; 33-5023895;
33-5075530; 33-5075531; 33-4728763; 33-5033258; 33-4735030;
33-4744036; 33-4552016; 33-4606210; 33-4646042; 33-4626739;
33-4662356; 33-4779054; 33-4657037; 33-4679942; 33-4601316;
33-4601335; 33-4642955; 33-4672202; 33-4614706; 33-4668850;
33-4635418; 33-4631235; 33-4635030; 33-4635033; 33-4671904;
33-4671902; 33-4667700; 33-4667704; 33-4663206; 33-5013290;
33-4673960; 33-5037668; 33-4675182; 33-4683474; 33-4669391;
33-4736944; 33-4682168; 33-4738749; 33-4823205; 33-4690090;
33-4695542; 33-4690437; 33-4692107; 33-4702232; 33-4702233;
33-5020061; 33-5031470; 33-4765701; 33-5001934; 33-4749921;
33-4763645; 33-4706021; 33-4707098; 33-5061293; 33-5061435;
33-4739350; 33-4743730; 33-5017588; 33-5017592; 33-5024002;
33-5059312; 33-4793022; 33-5005662; 33-4770218; 33-4770221;
33-5013355; 33-5013357; 33-5024897; 33-5033736; 33-5051522;
33-5051525; 33-80092; 33-86062; 33-5020779; 33-5020965; 33-5048213;
33-5048222; 33-5027614; 33-5027618; 33-73307; 33-73308; 33-5047290;
33-5047298; 33-63957; 33-75950; 33-72826; 33-72592; 33-101751;
33-102669; 33-5011285; 33-5011287; 33-5011066; 33-5011069;
33-4830301; 33-4831184; 33-5068065; 33-5068067; 33-5029615;
33-5029616; 33-5007096; 33-5007098; 33-5055219; 33-5055220;
33-5018647; 33-5018666; 33-5021419; 33-5021421; 33-5021597;
33-5059759; 33-5078596; 33-5069898; 33-5017067; 33-5017070;
33-5036283; 33-5047516; 33-5092927; 33-5092928; 33-5092929;
33-5092930; 33-5042766; 33-5042776; 33-5078257; 33-5078259;
33-4690002; 33-4690005; 33-5063185; 33-5063236; 33-5063267;
33-5082546; 33-5074712; 33-5088887; 33-5088885.
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58, comma 3, del
Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai
Crediti sono stati altresi' trasferiti a Berica ABS 4 tutti gli
accessori e gli altri diritti spettanti a BPVi in relazione ai
Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze assicurative,
dai Contratti di Mutuo Ipotecario e dai beni immobili ipotecati e,
piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni),
azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o
comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio
in conformita' a quanto previsto dai Contratti di Mutuo Ipotecario e
da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi
della legge applicabile, e tutte le garanzie ipotecarie e le altre
garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che
assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti,
senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione salvo il presente
avviso e l'iscrizione del medesimo avviso nel registro imprese ai
sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario.
Sono esclusi dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai
Crediti, le fideiussioni omnibus che, alla Data di Efficacia
assistono, ovvero prima di tale data assistevano, sia i Crediti sia
altri crediti di BPVi.
Berica ABS 4 ha conferito incarico a BPVi ai sensi della Legge 130
affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, provveda alla
gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li assistono
(nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
continuare a pagare presso BPVi, in qualita' di mandatario con
rappresentanza, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai
diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era loro consentito, per legge o per contratto, anteriormente alla
cessione e/o in conformita' con le eventuali ulteriori istruzioni che
potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale cessazione
di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta
ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore
informazione a Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Battaglione
Framarin, 18, 36100 Vicenza.
BPVI continuera' altresi' ad essere responsabile a tutti gli
effetti delle comunicazioni (documenti di sintesi periodici,
rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla
clientela in quanto previste dalla Sezione IV (Comunicazioni alla
Clientela) delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza
delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari".
Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, si
informa che BPVi, in relazione all'attivita' di servicing cui e'
tenuta contrattualmente nei confronti di Berica ABS 4, continuera' a
trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con
le stesse modalita' e per le stesse finalita' relative, tra l'altro,
alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti e
con l'ulteriore finalita' della realizzazione dell'operazione di
cartolarizzazione, conservando la propria qualita' di "Titolare" ai
sensi del Codice Privacy. Pertanto, i debitori ceduti potranno
continuare a rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7
del Codice Privacy all'Ufficio Reclami della Banca Popolare di
Vicenza S.c.p.A., Via Battaglione Framarin, 18, 36100 Vicenza.
Milano, 5 maggio 2015
Berica ABS 4 S.r.l. - Amministratore unico
dott. Marco Grimaldi
T15AAB7067