Notificazione per pubblici proclami Il TAR Lombardia - Milano, all'udienza del 24.09.2015, ha autorizzato, con espressa indicazione riportata a verbale, la notifica per pubblici proclami dell'atto di ricorso R.G. 1979/2015, qui appresso riportato per estratto: "Il Dott. Nicolo' Antonio Raffaele Giovanni, nato a RC il 05.09.1974 e residente in Cinquefrondi (RC) quale soggetto partecipante costituito in associazione con referente Dott.ssa Cristina Filocamo (00362619122012-030), rapp.to e difeso, dall'avv. Natale Carbone del Foro di Reggio Calabria (CF: CRBNTL57B09I333W) tutti elettiv.te dom.ti in Milano c/o studio dell'Avv. Niccolo' Gatto, via C.Battisti n.11 Contro: la Regione Lombardia, in persona del presidente della Giunta Regionale pro tempore, ; Regione Lombardia - Direzione Generale Salute, Governo dei dati, delle strategie e piani del sistema sanitario farmaceutica, protesica e dispositivi medici, in persona del Dirigente pro tempore; Commissione esaminatrice concorso pubblico straordinario per l'assegnazione di 341 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nei comuni della Regione Lombardia. nonche' dott.ri Barreca Felice, Caputo Vincenzo ed altri, Avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, del D.d.u.o. del 10.06.2015 n. 4770 (pubblicato sul B.U. R. Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 17.06.2015) adottato dal Dirigente U.O. Governo dei Dati delle Strategie e Piani del Sistema sanitario della Regione Lombardia con il quale e' stata approvata la graduatoria finale delle candidature al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle 341 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nei comuni della Regione Lombardia; della Graduatoria finale del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle 341 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nei comuni della Regione Lombardia pubblicata sul B.U. R. Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 17.06.2015; della Nota comunicata via PEC in data 29.07.2015 avente ad oggetto "Concorso straordinario sedi farmaceutiche Lombardia - istanza di riesame in autotutela 003626 - 19 -12- 2012- 030" a firma del Dirigente della Direzione Generale Salute Governo dei Dati, delle strategie e Piani del sistema sanitario, Farmaceutica, Protesica e dispositivi medici, con la quale, a seguito di istanza in autotutela avanzata dal Dott. Nicolo' in data 14.07.2015, e' stato confermato il punteggio di 35.5853 punti attributi all'associazione composta dagli odierni ricorrenti, senza peraltro dare motivazione alcuna in ordine al diniego; avverso ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, in quanto diretto ad escludere l'utile collocazione del gruppo ricorrente in associazione, nella suddetta graduatoria concorsuale, per mancata valutazione dei titoli dal Nicolo' posseduti, ai fini dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili messe a concorso Fatto e diritto Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione prot. 003626 - 19.12.2012 - 030, in forma associata, al concorso straordinario per l'assegnazione di 341 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in Regione Lombardia. La domanda conteneva autocertificazione del titolo di studio e dei titoli di servizio. Nel corso del 2015 il ricorrente apprendeva - per pura casualita- che la procedura concorsuale era avanzata di fase e, per cio' veniva esperito accesso agli atti in esito al quale si accertava la mancata valutazione dei titoli di servizio allegati in autocertificazione alla domanda. Seguiva interlocuzione con la p.a. volta ad ottenere l'annullamento in autotutela della graduatoria con lo scopo di ottenere valutazione dei titoli pretermessi. Stante la negativa risposta della p.a., la graduatoria finale veniva impugnata deducendo i seguenti motivi di Diritto: I) Illegittimita' dei provvedimenti impugnati. Assenza di una norma contenuta nella lex specialis (bando di concorso) che prevede l'obbligo in capo a ciascun candidato di dover presentare i titoli in forma autentica e correlativa decadenza per la mancata presentazione di titoli. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento. Eccesso di potere per illogicita' manifesta, erroneita' e falsita' dei presupposti, travisamento dei fatti, vizio di motivazione in ragione della gravita' della sanzione comminata all'associazione partecipante alla selezione. Violazione del principio di buon andamento e imparzialita'. II) Violazione del principio di autocertificazione dei titoli stante l'ordinaria interscambiabilita' (per equiparazione normativa) tra certificato e dichiarazione sostitutiva, con correlativa violazione del principio di leale collaborazione tra privato e p.a.. III) Censurabilita' della nota di reiezione dell'atto di rettifica sotto l'ulteriore profilo dell'intervenuta violazione del prescritto obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990 in quanto il diniego alla richiesta autotutela non e' stato adeguatamente motivato dalla p.a.. Conclusioni Per tutti questi motivi si chiede, previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati nonche' di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e conseguenziale,, la declaratoria di nullita' od annullabilita' con conseguente affermazione del diritto dell'odierno ricorrente di vedersi riconosciuto il punteggio dei titoli per poter, in aggiunta a quelli gia' riconosciuti al richiamato gruppo di partecipazione, ottenere l'assegnazione di una delle sedi farmaceutiche messe a concorso in ragione della piu' utile collocazione in graduatoria. Con espressa riserva di azione risarcitoria per il ristoro dei danni -anche di carattere esistenziale- prodotti dall'illegittima adozione dei provvedimenti per cui e' impugnazione. All'udienza camerale del 24 settembre 2015 il TAR Lombardia ha disposto la trattazione nel merito per l'udienza del 13 aprile 2016 ore 9 con seguito., autorizzando parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami. Reggio Calabria - Milano, 01.10.2015 avv. Natale Carbone T15ABA13164