Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Integrazione al contraddittorio Giulia Nazzarri, nata a Barga (LU), il 18/02/93, residente in Monsummano T. (PT), CAP 51015, in Via Montanelli, n°150, rappresentata e difesa dall' Avv.Alessandro Parlanti e domiciliata presso Avv.Lorenzo Aureli nel suo studio in Roma, V.le Parioli, 180, con ricorso R.G. 13364/2014 - promosso contro Ministero della Difesa, Capitaneria di Porto Viareggio, nonche' nei confronti dei Signori Viviana Cipriani, Roberto Imperato e Fabiana Francica - ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, 1) della graduatoria di merito approvata con decreto n°174 del 17.07.14 del Ministero della Difesa del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.229 VFP 4 nell'Esercito della Marina Militare indetto con il decreto interdirigenziale n°273 del 28.11.13, nella parte in cui la ricorrente e' stata collocata tra gli idonei al posto n°34 (con 87,6 punti) ma non vincitrice; 2) di tutti i verbali (non conosciuti) della Commissione Marina Militare concernenti la valutazione dei titoli dei candidati richiamati nel detto decreto n°174; 3) dell'elenco dei soli vincitori scaricabile dal sito del Ministero, privo di data e di punteggi; 4) dell' estratto della documentazione di servizio compilato dalla Capitaneria di Porto di Viareggio e rilasciato alla ricorrente nella parte in cui viene omessa la patente nautica idonea ad attribuire punteggio; 5) della nota Ministero della Difesa prot. n. M_D GMIL 1079317 del 07.08.14 inviata alla Capitaneria di Porto di Viareggio; 6) della nota Ministero Difesa del 07.08.14 inviata alla ricorrente con la quale comunica il non accoglimento dell'istanza di rettifica presentata il 24.07.14; 7) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto connesso e/o conseguente a quelli sopra impugnati in via principale, ancorche' allo stato incognito; nonche', per quanto occorrer possa dell'art.11, comma 3, del bando di concorso di cui al decreto n°273 del 28.11.13, ove interpretato lesivamente e, in via derivata, del provvedimento della Capitaneria di Porto Viareggio di collocamento in congedo illimitato per fine ferma. In sintesi, la ricorrente ha denunciato l'illegittimita' della graduatoria in quanto nell'attribuzione del proprio punteggio la Commissione valutatrice non ha considerato tra i titoli (regolarmente dichiarati dalla ricorrente nel modello E allegato al bando) quello relativo alla patente nautica (0,50 pts.), poiche' non riportata nell'allegato D predisposto (erroneamente) da Capitaneria di Porto di Viareggio. A causa di cio' alla ricorrente e' stato attribuito un punteggio complessivo di 87,60 (34a posizione) anziche' quello di 88,10 (87,60 + 0,50 patente nautica) che l'avrebbe utilmente collocata al 17o posto in graduatoria. L'attivita' della Pubblica Amministrazione viene considerata illegittima, in via principale per A) violazione e/o falsa applicazione di lex specialis (artt. 6 e 11), dell'art. 97 Costituzione, degli artt. 1, 3 e 18 L. 241/90, nonche' per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti e per irragionevolezza e ingiustizia manifesta in relazione ai suddetti impugnati provvedimenti sopra indicati come 1), 2) e 4); B) violazione e/o falsa applicazione del decreto Ministro Difesa 08.07.05 (art.7 e allegato B) e di lex specialis (artt. 6 e 11), dell'art. 97 Costituzione, degli artt. 1, 3 e 18 L. 241/90, nonche' per eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti e disparita' di trattamento e per irragionevolezza e irrazionalita' e ingiustizia manifesta in relazione all'impugnato provvedimento sopra indicato come 5); C) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 Costituzione, degli artt. 3 e 18 L.241/90, nonche' per eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento fatti e presupposti, disparita' di trattamento e per irragionevolezza e irrazionalita' in relazione all'impugnato provvedimento sopra indicato come 4); in via subordinata per illegittimita' dell'art.11, co. 3, del Bando di Concorso; in via derivata per illegittimita' del provvedimento di collocamento in congedo. Per sussistenza del periculum in mora e' stata proposta istanza di sospensione e/o adozione di misura cautelare propulsiva, concludendo la ricorrente affinche' venga accolto il ricorso in oggetto e, per l'effetto, previa concessione delle piu' idonea misura cautelare, quale l'ammissione con riserva, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati; con vittoria di spese ed onorari. Per le amministrazioni resistenti si e' costituita l'Avvocatura Generale dello Stato con atto di costituzione del 18.11.14 e memoria del 19.11.14. Con ordinanza TAR Lazio, sez. I bis, n°11959/2014, depositata in segreteria il 28.11.14, e' stata disposta l'integrazione del contraddittorio verso tutti i soggetti collocati in posizione successiva alla 17ma e non citati in giudizio, altresi' autorizzando il ricorso alla notifica per pubblici proclami con rinvio per l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare, all'udienza del 18.3.15. Si procede pertanto alla notifica nei confronti di: De Vito Aldo Salvatore (30.07.91); Landolfi Alessio (13.04.93), Marcone Marco (24.09.92), Lanzillo Emanuele (30.06.90), Giordano Maria (07.12.91), Morabito Domenico (29.12.92), Artino Antonino Alessandro (20.06.92), Della Monica Francesco (07.12.91), Polimeni Evelyn (10.10.88), Maiale Pasquale (18.03.92), Chiodo Simone (12.08.90), Forcellino Giuseppe (04.06.92), Romeo Denise (25.01.91), Semonella Michele (12.03.93), nonche' di chiunque altro vi abbia interesse. L'evoluzione del processo e l'ordinanza richiamata possono consultarsi sul sito www.giustizia-amministrativa.it, Tar Roma-Lazio, ricorso R.G. n°13364/2014. Copia integrale del ricorso e' depositata presso la segreteria del TAR Lazio. Roma, 15.12.14 avv. Alessandro Parlanti T15ABA33