Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami Notifica per pubblici proclami - autorizzata con ordinanza presidenziale del T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, n. 787/2015 - del ricorso iscritto al n. RG. 5946/2014 del TAR Campania-Napoli e dei connessi motivi aggiunti promossi contro il Comune di Napoli dai sigg. Michele Autiero, Ciro Averardi, Vinicio Averardi, Giovanbattista Cafasso, Massimo De Rosa, Eduardo Paulillo, Sergio De Furia, Alberto Spasiano, Giovan Giuseppe Leone, Pasquale Giuseppe Arturo Serino, Emilio Volpe, Giovanni Pagnozzi, Antonio Di Costanzo, Giuseppe Sdellavato, Giovanni Celona, Vincenzo Varriale, Vincenzo Camprincoli, Giuseppe Niespolo, Giovanni Barbero, Maurizio Obid, Carmine Caccia, Ermenegildo Pollio, Salvatore Magarini, rappresentati dall'avv. Raffaele D'Alessio. Con atto introduttivo del citato giudizio i ricorrenti, in organico del Comune di Napoli nel profilo di agenti di Polizia municipale cat. C, collocatisi tra gli idonei in graduatoria ancora vigente ex art. 4 D.L. 101/2013, per la copertura di n. 400 posti nel profilo professionale di Istruttore direttivo di Vigilanza cat. D1 approvata con disp. dir. 74/2003 del Comune di Napoli, hanno dedotto che il Comune di Napoli, dopo aver integrato, con delibera di GC. 670/2014, il piano delle assunzioni, ha riavviato, con disp. dir. 608/2014, una procedura selettiva riservata al personale inquadrato nel profilo di agente di Polizia Municipale cat. C bandita il 29.12.2009 per la progressione verticale di 100 posti nel profilo di Istruttore direttivo di vigilanza, di fatto mai espletata, comunque subordinandone l'esito all'approvazione della Commissione di stabilita' finanziaria degli Enti locali. I ricorrenti hanno richiesto l'annullamento, previa sospensione, 1) della Disposizione dirigenziale n. 608 del Comune di Napoli del 10.10.2014; 2) della Delibera n. 670 della Giunta del Comune di Napoli del 18.09.2014; 3) delle Delibere di Giunta comunale di Napoli n. 1034/2013 e n. 205/2014, del Bando prot. n. 295 del 29.12.2009 del Comune di Napoli, per Violazione degli artt. 4 co. 3 e 4 D.L. 101/2013, art. 1 co. 1 L. 241/1990, art. 52 D.lgs. 165/2001, art. 91 D.lgs. 267/2000, L. 285/1977, art. 2 co. 3 GC Napoli 2675/00, art. 2 Ccnl vigente - Eccesso di potere - Sperequazione - Carenza di motivazione - Violazione del legittimo affidamento, deducendo l'obbligo, ex art. 4 D.L. 101/2013, per il Comune di Napoli, di attingere alle graduatorie ancora efficaci per la copertura dei posti destinati alla progressione verticale attualmente scoperti per effetto dell'ampliamento della dotazione organica, o di bandire una nuova procedura aperta agli estranei ai ruoli della p.a. almeno nella misura del 50%. I ricorrenti lamentano, inoltre, il contrasto della riattivazione della selezione bandita nell'anno 2009 con l'esigenza di contenimento dei costi, nonche' la sperequazione osservata dal bando gravato nella valutazione dei titoli di studio e dell'anzianita' di servizio, e contestano la violazione del legittimo affidamento allo scorrimento delle graduatorie vigenti gia' annunciato dal Comune. Essendo, inoltre, sopravvenuta la Determ. del 17.12.2014 della Commissione di stabilita' finanziaria degli Enti locali con cui veniva negata l'approvazione delle delibere di G.C. impugnate, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso i medesimi atti gravati, deducendo la violazione dell'art. 243 bis del D.lgs. 267/2000 ed evidenziando che il riavvio delle procedure selettive bandite nell'anno 2009 era subordinato dal Comune a tale approvazione. Con il presente avviso, affinche' possano costituirsi in difesa, e' data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati in quanti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso bandito dal Comune di Napoli prot. 295 in data 29.12.2009 per la selezione per la progressione verticale di 100 posti nel profilo di Istruttore direttivo di vigilanza, quali i sig. De Gabriele Vincenzo, Fontanarosa Antonio, Russo Agostino, Salzillo Antonio e quanti altri si trovino nella stessa posizione sostanziale. (udienza di merito: 11.06.2015). avv. Raffaele D'Alessio T15ABA5420