PROVINCIA DI CHIETI
Il dirigente del settore 6
Servizio espropri

(GU Parte Seconda n.82 del 18-7-2015)

 
       Ordinanza di pagamento diretto n. 8 del 19 giugno 2015 
 

  Oggetto:   lavori   di   costruzione   metanodotto    Potenziamento
Derivazione per Vasto DN 250 (10")  DP  64  bar  ed  opere  connesse.
Liquidazione Indennita' di asservimento. 
  VISTA  la  legge  7.8.1990,  n.  241  e  successive   modifiche   e
integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione
dei procedimenti amministrativi; 
  VISTO il D.P.R. 8.6.2001, n.  327  e  s.m.i.,  "Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'", in seguito denominato "Testo Unico"; 
  VISTO la Disposizione n° 3 del 09 febbraio  2012  rilasciata  dalla
Scrivente Amministrazione con la quale e' stato approvato il progetto
definitivo, dichiarata la pubblica utilita' urgente ed indifferibile,
accertata  la  conformita'  urbanistica   ed   apposto   il   vincolo
preordinato    all'esproprio/asservimento    per    il    metanodotto
"Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") P 64 bar  ed  opere
connesse", richiamata la nota prot. n° 6950  del  09.02.2012  con  la
quale  questa  Amministrazione  trasmetteva  copia  della   succitata
Disposizione n° 3 a tutti gli enti coinvolti ed in particolar modo si
invitavano i comuni interessati  di  San  Salvo  e  Cupello  a  darne
pubblicita' mediante l'affissione all'albo pretorio per venti  giorni
consecutivi; 
  VISTA la nota informativa Snam Rete Gas S.p.A.  prot.  REINV/INIPU/
306/92 RIC del  14.06.2012  trasmessa  alle  ditte  proprietarie  dei
terreni interessati a mezzo Raccomandata  A.R.  cosi'  come  previsto
dall'art.17 del DPR 327/2001; 
  VISTA l'istanza in  data  19.07.2012,  corredata  dalla  necessaria
documentazione, con la quale la societa'  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  ha
chiesto a questa Amministrazione, ai sensi  dell'art.  22  del  Testo
Unico, l'asservimento e l'occupazione degli  immobili  di  proprieta'
privata siti in agro di Cupello (CH) occorrenti per la  realizzazione
del metanodotto "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10")  DP
64 bar e opere connesse"; 
  VISTO il Decreto di Asservimento Coattivo n° 7 del 30 luglio  2012,
emesso da questa Amministrazione, con il quale si  dispone  a  favore
della Snam Rete Gas S.p.A. l'asservimento e l'occupazione  temporanea
di strisce di terreni in  comune  di  Cupello  provincia  di  Chieti,
interessate dal tracciato del metanodotto "Potenziamento  Derivazione
per Vasto DN 250 (10") DP 64 bar e opere connesse"; 
  VISTA la nota, REINV/INIPU/06/RIC del 09.01.2013, con la  quale  si
notificava il Decreto di Asservimento Coattivo n°  7  del  30.07.2012
con l'offerta delle indennita' e si invitavano le ditte a presenziare
al sopralluogo sulla particella interessata dai lavori; 
  TENUTO  conto  che  decorsi   inutilmente   trenta   giorni   dalla
notificazione della nota sopra richiamata, si intende non  concordata
la determinazione  dell'indennita'  di  asservimento  ed  occupazione
temporanea; 
  TENUTO conto che il sig. Cirulli Nicola nato a Schiavi d'Abruzzo il
25/05/1929 proprietario delle particelle: 
  - n. 9 del foglio di mappa 27 di Cupello, sito in zona agricola; 
  - nn. 3, 4002, 5, 88, 4004, 6, 93, 118 del foglio di mappa  28  del
comune di Cupello, site in zona Artigianale; 
  - nn. 91, 117, 4005, 94, 9 del foglio di mappa  28  del  comune  di
Cupello, site in zona Industriale; 
  ha  dichiarato,  con  nota  prot.  8897  del  04/03/2013,  la   non
accettazione delle indennita' proposte ed hanno  richiesto  a  questa
Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del Testo  Unico  ed  ai  fini
della determinazione  definitiva  dell'indennita',  di  provvedere  a
nominare la terna peritale; 
  VISTA l'Ordinanza di deposito n. 23 del  16/07/2013  con  la  quale
questa Autorita' Espropriante ha disposto che la Snam Rete Gas S.p.A.
provveda, ai  sensi  dell'art.  20,  comma  14  del  Testo  Unico,  a
depositare,  presso  il  Ministero  dell'Economia  e  delle   Finanze
Ragioneria  Territoriale  dello  Stato  di  Chieti,  le  somme  delle
indennita' di asservimento ed occupazione temporanea e  danni  dovute
alla ditta Cirulli Nicola e Cirulli  Massimo  per  complessivi  Euro.
22.924,00; 
  VISTA la Determina Dirigenziale n. 291 del 21/03/2014 con la  quale
questa autorita' espropriante ha nominato i tecnici che compongono la
terna peritale geom. Claudio Bottone in rappresentanza dell'Autorita'
Espropriante, geom. Filippo Menna nominato dal  Tribunale  di  Vasto,
geom. Donato Ranni, nominato  dai  sigg.  Cirulli  Nicola  e  Cirulli
Massimo; 
  VISTA la Relazione Tecnica rimessa dalla  Terna  Peritale  in  data
06/10/2014, prot. 34610, con la quale sono stati determinati i valori
per l'asservimento e indennita' accessorie cosi' come segue: 
  a) per i terreni in catasto individuati al foglio di mappa  27  con
la p.lla 9 per complessivi mq. 4.244,00 ricadente in zona "agricola",
la terna peritale si e' espressa a maggioranza per un valore di Euro.
3,50 al mq. e quindi per una indennita' complessiva  di  asservimento
pari ad Euro. 14.854,00; 
  b) per i terreni in catasto individuati al foglio di mappa  28  con
le p.lle 91, 117, 4005,  94  e  9  per  complessivi  mq.  1.628,00  e
ricadenti in parte per le p.lle 94, 91 e 117 nella zona per  "servizi
consortili" ed in parte per le p.lle 4005 e 9 in  zona  a  "verde  di
rispetto", la terna peritale si e'  espressa  a  maggioranza  per  un
valore di Euro. 11,00 al mq. e quindi per una indennita'  complessiva
di asservimento pari ad Euro. 17.908,00; 
  c) per i terreni in catasto individuati al foglio di mappa  28  con
le p.lle 3, 4002, 5, 88, 4004, 6, 93, 91 e 118  per  complessivi  mq.
11.997,00 e ricadenti nella zona "Area per  insediamenti  produttivi,
da  attuare  con  "programma  integrato   d'intervento"   privato   e
sottoposto ad  accordo  di  programma",  la  terna  Peritale  non  ha
raggiunto un accordo a maggioranza cosi'  come  invece  previsto  dal
comma 11 del Testo Unico. 
  VISTA la nota 10135  di  prot.  del  26/03/2015  con  la  quale  si
notificava alla ditta Cirulli Nicola  n.  a  Schiavi  di  Abruzzo  il
25/05/1929 i valori attribuiti dalla  terna  Peritale  agli  immobili
asserviti ; 
  VISTA  la  comunicazione  di   accettazione   pervenuta   in   data
09/04/2015, prot. 11727, con la quale  la  ditta  Cirulli  Nicola  ha
manifestato la propria  volonta'  e  dichiarato  irrevocabilmente  di
accettare, limitatamente alle sole indennita' previste ai punti a)  e
b) sopra richiamati,  l'indennita'  complessiva  di  Euro.  32.762,00
(14.854,00 + 17.908,00); 
  TENUTO conto che le indennita' di cui al punto c), per le quali non
vi e' stata nessun accordo all'interno della Terna Peritale,  saranno
oggetto di ulteriore provvedimento in attesa  del  giudizio  pendente
presso la Corte di Appello  dell'Aquila  al  quale  il  sig.  Cirulli
Nicola ha fatto ricorso in opposizione alla stima; 
  VISTI i documenti  che  giustificano  la  proprieta'  dell'immobile
asservito e occupato, nonche' la liberatoria nei confronti della Snam
Rete Gas e di questa Amministrazione da chiunque posa vantare diritti
o pretese di qualsiasi genere sulle indennita' accettate; 
  VISTA la nota, REINV/INIPU/216/Sav del 21.04.2015, con la quale  la
Snam Rete Gas S.p.A. comunica di restare in  attesa  di  disposizioni
dello scrivente Ufficio chiedendo espressamente di  liquidare  quanto
dovuto esclusivamente a favore  del  titolare  del  provvedimento  di
asservimento  sig.  Cirulli  Nicola  n.  a  Schiavi  di  Abruzzo   il
25/05/1929 e  non  ad  altri  soggetti  giuridici  (Aziende  Agricole
Cirulli Srl); 
  RITENUTO, per quanto  sopra,  di  esprimere  parere  favorevole  in
ordine alla  regolarita'  tecnica  ed  amministrativa,  nonche'  alla
legittimita' del presente provvedimento; 
  Dispone 
  1) Che la Snam Rete Gas S.p.A. provveda, ai sensi dell'art. 22  del
Testo Unico, a  liquidare  e  pagare  l'indennita'  di  asservimento,
occupazione temporanea e danni  per  complessivi  Euro.  24.336,00  a
favore di Cirulli Nicola  n.  a  Schiavi  di  Abruzzo  il  25/05/1929
(CRLNCL29E25I526B) cosi' come segue: 
  - quanto ad Euro. 9.860,00 per il terreno in catasto individuato al
foglio di mappa 27 con  la  p.lla  9  per  complessivi  mq.  4.244,00
ricadente in zona "agricola"; 
  - quanto ad Euro. 14.476,50 per i terreni in catasto individuati al
foglio di mappa 28 con le p.lle 91, 117, 4005, 94 e 9 per complessivi
mq. 1.628,00 e ricadenti in parte per le p.lle 94,  91  e  117  nella
zona per "servizi consortili" ed in parte per le p.lle 4005  e  9  in
zona a "verde di rispetto"; 
  2) Di liquidare  la  richiamata  indennita'  di  complessivi  Euro.
24.336,00 tramite bonifico sul c/c postale intestato a Cirulli Nicola
n.  a  Schiavi  di  Abruzzo  il  25/05/1929   con   codice   IBAN   -
IT40E0760115500000015409667; 
  3) Di applicare se  dovuta  la  ritenuta  d'  acconto,  cosi'  come
previsto dall'art. 35 del Testo Unico; 
  4) Che la SNAM Rete Gas S.p.A. provveda ad  inoltrare  al  servizio
espropri di questa Provincia attestato  di  bonifico  dell'indennita'
sopra richiamata quale quietanza della somma corrisposta; 
  5) Che l'ulteriore indennita' depositata di  Euro.  8.426,00  venga
svincolata  con  provvedimento  d'ufficio  predisposto  dal  Servizio
Espropri da inoltrare al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Chieti. 

      Il dirigente del settore - Responsabile del procedimento 
                         ing. Carlo Cristini 

 
T15ADC10076
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.