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Errata corrige
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Ordinanza di pagamento diretto n. 8 del 19 giugno 2015 Oggetto: lavori di costruzione metanodotto Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") DP 64 bar ed opere connesse. Liquidazione Indennita' di asservimento. VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi; VISTO il D.P.R. 8.6.2001, n. 327 e s.m.i., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'", in seguito denominato "Testo Unico"; VISTO la Disposizione n° 3 del 09 febbraio 2012 rilasciata dalla Scrivente Amministrazione con la quale e' stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilita' urgente ed indifferibile, accertata la conformita' urbanistica ed apposto il vincolo preordinato all'esproprio/asservimento per il metanodotto "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") P 64 bar ed opere connesse", richiamata la nota prot. n° 6950 del 09.02.2012 con la quale questa Amministrazione trasmetteva copia della succitata Disposizione n° 3 a tutti gli enti coinvolti ed in particolar modo si invitavano i comuni interessati di San Salvo e Cupello a darne pubblicita' mediante l'affissione all'albo pretorio per venti giorni consecutivi; VISTA la nota informativa Snam Rete Gas S.p.A. prot. REINV/INIPU/ 306/92 RIC del 14.06.2012 trasmessa alle ditte proprietarie dei terreni interessati a mezzo Raccomandata A.R. cosi' come previsto dall'art.17 del DPR 327/2001; VISTA l'istanza in data 19.07.2012, corredata dalla necessaria documentazione, con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico, l'asservimento e l'occupazione degli immobili di proprieta' privata siti in agro di Cupello (CH) occorrenti per la realizzazione del metanodotto "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") DP 64 bar e opere connesse"; VISTO il Decreto di Asservimento Coattivo n° 7 del 30 luglio 2012, emesso da questa Amministrazione, con il quale si dispone a favore della Snam Rete Gas S.p.A. l'asservimento e l'occupazione temporanea di strisce di terreni in comune di Cupello provincia di Chieti, interessate dal tracciato del metanodotto "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") DP 64 bar e opere connesse"; VISTA la nota, REINV/INIPU/06/RIC del 09.01.2013, con la quale si notificava il Decreto di Asservimento Coattivo n° 7 del 30.07.2012 con l'offerta delle indennita' e si invitavano le ditte a presenziare al sopralluogo sulla particella interessata dai lavori; TENUTO conto che decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della nota sopra richiamata, si intende non concordata la determinazione dell'indennita' di asservimento ed occupazione temporanea; TENUTO conto che il sig. Cirulli Nicola nato a Schiavi d'Abruzzo il 25/05/1929 proprietario delle particelle: - n. 9 del foglio di mappa 27 di Cupello, sito in zona agricola; - nn. 3, 4002, 5, 88, 4004, 6, 93, 118 del foglio di mappa 28 del comune di Cupello, site in zona Artigianale; - nn. 91, 117, 4005, 94, 9 del foglio di mappa 28 del comune di Cupello, site in zona Industriale; ha dichiarato, con nota prot. 8897 del 04/03/2013, la non accettazione delle indennita' proposte ed hanno richiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico ed ai fini della determinazione definitiva dell'indennita', di provvedere a nominare la terna peritale; VISTA l'Ordinanza di deposito n. 23 del 16/07/2013 con la quale questa Autorita' Espropriante ha disposto che la Snam Rete Gas S.p.A. provveda, ai sensi dell'art. 20, comma 14 del Testo Unico, a depositare, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Chieti, le somme delle indennita' di asservimento ed occupazione temporanea e danni dovute alla ditta Cirulli Nicola e Cirulli Massimo per complessivi Euro. 22.924,00; VISTA la Determina Dirigenziale n. 291 del 21/03/2014 con la quale questa autorita' espropriante ha nominato i tecnici che compongono la terna peritale geom. Claudio Bottone in rappresentanza dell'Autorita' Espropriante, geom. Filippo Menna nominato dal Tribunale di Vasto, geom. Donato Ranni, nominato dai sigg. Cirulli Nicola e Cirulli Massimo; VISTA la Relazione Tecnica rimessa dalla Terna Peritale in data 06/10/2014, prot. 34610, con la quale sono stati determinati i valori per l'asservimento e indennita' accessorie cosi' come segue: a) per i terreni in catasto individuati al foglio di mappa 27 con la p.lla 9 per complessivi mq. 4.244,00 ricadente in zona "agricola", la terna peritale si e' espressa a maggioranza per un valore di Euro. 3,50 al mq. e quindi per una indennita' complessiva di asservimento pari ad Euro. 14.854,00; b) per i terreni in catasto individuati al foglio di mappa 28 con le p.lle 91, 117, 4005, 94 e 9 per complessivi mq. 1.628,00 e ricadenti in parte per le p.lle 94, 91 e 117 nella zona per "servizi consortili" ed in parte per le p.lle 4005 e 9 in zona a "verde di rispetto", la terna peritale si e' espressa a maggioranza per un valore di Euro. 11,00 al mq. e quindi per una indennita' complessiva di asservimento pari ad Euro. 17.908,00; c) per i terreni in catasto individuati al foglio di mappa 28 con le p.lle 3, 4002, 5, 88, 4004, 6, 93, 91 e 118 per complessivi mq. 11.997,00 e ricadenti nella zona "Area per insediamenti produttivi, da attuare con "programma integrato d'intervento" privato e sottoposto ad accordo di programma", la terna Peritale non ha raggiunto un accordo a maggioranza cosi' come invece previsto dal comma 11 del Testo Unico. VISTA la nota 10135 di prot. del 26/03/2015 con la quale si notificava alla ditta Cirulli Nicola n. a Schiavi di Abruzzo il 25/05/1929 i valori attribuiti dalla terna Peritale agli immobili asserviti ; VISTA la comunicazione di accettazione pervenuta in data 09/04/2015, prot. 11727, con la quale la ditta Cirulli Nicola ha manifestato la propria volonta' e dichiarato irrevocabilmente di accettare, limitatamente alle sole indennita' previste ai punti a) e b) sopra richiamati, l'indennita' complessiva di Euro. 32.762,00 (14.854,00 + 17.908,00); TENUTO conto che le indennita' di cui al punto c), per le quali non vi e' stata nessun accordo all'interno della Terna Peritale, saranno oggetto di ulteriore provvedimento in attesa del giudizio pendente presso la Corte di Appello dell'Aquila al quale il sig. Cirulli Nicola ha fatto ricorso in opposizione alla stima; VISTI i documenti che giustificano la proprieta' dell'immobile asservito e occupato, nonche' la liberatoria nei confronti della Snam Rete Gas e di questa Amministrazione da chiunque posa vantare diritti o pretese di qualsiasi genere sulle indennita' accettate; VISTA la nota, REINV/INIPU/216/Sav del 21.04.2015, con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. comunica di restare in attesa di disposizioni dello scrivente Ufficio chiedendo espressamente di liquidare quanto dovuto esclusivamente a favore del titolare del provvedimento di asservimento sig. Cirulli Nicola n. a Schiavi di Abruzzo il 25/05/1929 e non ad altri soggetti giuridici (Aziende Agricole Cirulli Srl); RITENUTO, per quanto sopra, di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica ed amministrativa, nonche' alla legittimita' del presente provvedimento; Dispone 1) Che la Snam Rete Gas S.p.A. provveda, ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico, a liquidare e pagare l'indennita' di asservimento, occupazione temporanea e danni per complessivi Euro. 24.336,00 a favore di Cirulli Nicola n. a Schiavi di Abruzzo il 25/05/1929 (CRLNCL29E25I526B) cosi' come segue: - quanto ad Euro. 9.860,00 per il terreno in catasto individuato al foglio di mappa 27 con la p.lla 9 per complessivi mq. 4.244,00 ricadente in zona "agricola"; - quanto ad Euro. 14.476,50 per i terreni in catasto individuati al foglio di mappa 28 con le p.lle 91, 117, 4005, 94 e 9 per complessivi mq. 1.628,00 e ricadenti in parte per le p.lle 94, 91 e 117 nella zona per "servizi consortili" ed in parte per le p.lle 4005 e 9 in zona a "verde di rispetto"; 2) Di liquidare la richiamata indennita' di complessivi Euro. 24.336,00 tramite bonifico sul c/c postale intestato a Cirulli Nicola n. a Schiavi di Abruzzo il 25/05/1929 con codice IBAN - IT40E0760115500000015409667; 3) Di applicare se dovuta la ritenuta d' acconto, cosi' come previsto dall'art. 35 del Testo Unico; 4) Che la SNAM Rete Gas S.p.A. provveda ad inoltrare al servizio espropri di questa Provincia attestato di bonifico dell'indennita' sopra richiamata quale quietanza della somma corrisposta; 5) Che l'ulteriore indennita' depositata di Euro. 8.426,00 venga svincolata con provvedimento d'ufficio predisposto dal Servizio Espropri da inoltrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Chieti. Il dirigente del settore - Responsabile del procedimento ing. Carlo Cristini T15ADC10076