Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(il "T.U. Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi
dell'articolo 13, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e
del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
La societa' BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via V.
Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso) (la "Societa'") comunica che,
nell'ambito della ristrutturazione di un'operazione unitaria di
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 realizzata mediante
l'emissione di titoli iniziali in data 30 giugno 2014, relativa a due
portafogli iniziali di crediti ceduti da Banco Popolare Soc. Coop.
(una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa'
cooperativa a responsabilita' limitata, con sede legale in Piazza
Nogara, 2, 37121 Verona, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero
di iscrizione presso il registro delle imprese di Verona n.
03700430238, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5668, e
capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'albo dei
gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n.
5034.4, capitale sociale Euro 4.294.145.865,63 interamente versato)
("Banco Popolare" o il "Cedente") e da Credito Bergamasco S.p.A.
(successivamente fusa in Banco Popolare), come da pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2014, Parte Seconda, n. 64, in forza
di un ulteriore contratto di cessione di crediti, "individuabili in
blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, concluso in data 12 febbraio 2016 e con effetto in pari
data, ha acquistato pro-soluto da Banco Popolare, tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi,
accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) di proprieta' di
Banco Popolare e derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero
contratti di mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito
fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del T.U. Bancario ovvero
contratti di mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito
agrario di cui all'articolo 43 e seguenti del T.U. Bancario ovvero
contratti relativi ad altre tipologie prestiti che, alla data del 25
gennaio 2016 (inclusa) (ovvero alla diversa data specificata nel
relativo criterio), presentano le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto) (i "Crediti"):
1. mutui erogati da Banco Popolare ovvero erogati da altre banche e
successivamente confluiti in Banco Popolare a seguito di fusione,
scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i
d'azienda;
2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano (a) persone fisiche
(incluse ditte individuali) residenti in Italia o (b) persone
giuridiche (incluse societa' di persone) costituite ai sensi
dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia;
3. mutui i cui debitori principali rientrino nella definizione di
piccole e medie imprese come indicata nella Raccomandazione della
Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE;
4. mutui il cui debitore principale appartenga a una delle seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 166 (Enti Produttori Di Servizi
Assistenziali, Ricreativi e Culturali), n. 256 (Holding Finanziarie
Private), n. 268 (Altre finanziarie), n. 280 (Mediatori, agenti e
consulenti di assicurazione), n. 283 (Promotori finanziari), n. 284
(Altri ausiliari finanziari), n. 430 (Imprese produttive), n. 431
(Holding private), ), n. 432 (Holding operative private), n. 450
(Associazioni fra imprese non finanziarie), n. 480 (Quasi-societa'
non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti),
n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa'
con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non
finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490
(Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o
piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita'
o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492
(Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20
addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici). Al
fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui
al presente punto 4, ciascun mutuatario potra' conoscere la propria
categoria di appartenenza nonche' se il relativo mutuo sia stato
classificato quale mutuo stipulato per motivi connessi all'esercizio
di impresa rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
5. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni;
6. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e
successivamente ridenominati in euro);
7. mutui derivanti da contratti di mutuo disciplinati dal diritto
italiano;
8. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) "mutui a tasso fisso", intendendosi per tali quei mutui il cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento;
(b) "mutui a tasso variabile", intendendosi per tali quei mutui il
cui tasso di interesse applicato sia parametrato ad un indice di
riferimento contrattualmente stabilito variabile per tutta la durata
residua del finanziamento;
(c) "mutui a tasso misto", intendendosi per tali quei mutui il cui
tasso di interesse applicato sia inizialmente un tasso fisso,
contrattualmente stabilito, e a partire da una certa data sia un
tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento, e viceversa;
(d) "mutui c.d. modulari", intendendosi per tali quei mutui che
attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte
durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo
degli interessi (A) da una modalita' a tasso variabile ad (B) una
modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del
periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da
parte del mutuatario della facolta' di modifica della modalita' di
calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della
modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal
medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread),
contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede, e viceversa;
9. mutui:
(i) ipotecari diversi da quelli indicati nei paragrafi (ii) e (iii)
che seguono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto
di mutuo sia compresa tra il 18 gennaio 2000 (incluso) ed il 24
luglio 2015 (incluso); ovvero
(ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del relativo contratto
di mutuo sia compresa tra il 31 marzo 1998 (incluso) ed il 30
settembre 2015 (incluso); ovvero
(iii) stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui
all'articolo 43 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 per cui la data di stipulazione del relativo contratto di
mutuo sia compresa tra il 26 luglio 2002 (incluso) ed il 30 settembre
2015 (incluso); ovvero
(iv) diversi da quelli indicati nei paragrafi (i),(ii) e (iii) che
precedono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto di
mutuo sia compresa tra il 22 maggio 2002 (incluso) ed il 30 settembre
2015 (incluso);
10. mutui:
(i) la cui prima rata scada dopo il 25 gennaio 2016; ovvero
(ii) le cui rate scadute al 4 dicembre 2015 risultino interamente
pagate;
11. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale;
12. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o
uguale ad Euro 5.000;
13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o
uguale ad Euro 16.000.000;
14. con riferimento ai mutui garantiti da ipoteca su immobili,
mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio
della Repubblica Italiana.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui
che alla data del 21 gennaio 2016 pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove
diversamente previsto) una o piu' delle caratteristiche indicate ai
paragrafi da (A) a (H):
A. mutui che rispettino tutte le caratteristiche indicate ai
paragrafi da (i) a (vi):
(i) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di
accollo e/o frazionamento) siano una o piu' persone fisiche o
giuridiche;
(ii) la cui scadenza della prima rata sia precedente alla data del
21 gennaio 2016;
(iii) mutui le cui rate scadute alla data del 21 gennaio 2016
risultino interamente pagate;
(iv) (A) (I) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi i rapporti prevalentemente
garantiti da immobili che, alla data di stipulazione del relativo
mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 e (II) in relazione ai quali
il rapporto tra: (X) il debito residuo in linea capitale del medesimo
mutuo alla data del 21 gennaio 2016 e (Y) il valore di stima
dell'immobile, determinato in prossimita' della stipulazione del
medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%; ovvero
(B) (I) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio
della Repubblica Italiana aventi caratteristiche commerciali, per
tali intendendosi i rapporti prevalentemente garantiti da immobili
che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in
almeno una delle seguenti categorie catastali: A-10, B-1, B-2, B-4,
B-5, B-7, B-8, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3, D-4,
D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, E-1, E-2, E-3, E-4, E-5,
E-9, F-3, F-4, F-10 ovvero non riconducibili ad una specifica
categoria catastale in quanto in attesa di accatastamento alla data
del 21 gennaio 2016 e (II) in relazione ai quali il rapporto tra: (X)
il debito residuo in linea capitale del medesimo mutuo alla data del
21 gennaio 2016 e (Y) il valore di stima dell'immobile, determinato
in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o
inferiore al 60%.
Ai fini del criterio di cui al presente paragrafo, per "valore di
stima dell'immobile" si intende il valore aggiornato dell'immobile in
possesso della banca mutuante alla data piu' prossima al 21 gennaio
2016. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al
presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga
gia' di tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo
immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; e
(v) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
a) mutui a tasso fisso secondo la definizione di cui paragrafo (a)
del criterio di cui al punto 8 che precede;
b) "mutui a tasso variabile" secondo la definizione di cui
paragrafo (b) del criterio di cui al punto 8 che precede il cui
parametro di riferimento sia l'euribor ovvero il Prime Rate ABI
ovvero il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali determinato tempo per tempo dal Consiglio Direttivo della
Banca Centrale Europea;
c) "mutui a tasso misto" secondo la definizione di cui al paragrafo
(c) del criterio di cui al punto 8 che precede; ovvero
d) "mutui c.d. modulari" secondo la definizione di cui al paragrafo
(d) del criterio di cui al punto 8 che precede;
(vi) mutui che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE)
n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le
imprese di investimento: Parte Tre, Titolo II, Capo 2, Sezione 2,
articoli 124, 125, 126 e Parte Tre, Titolo II, Capo 4, Sezione 3,
Sottosezione 1, articolo 208. Al fine di valutare la conformita' del
proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra',
laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere se il
proprio mutuo rispetti o meno tali requisiti rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate
del medesimo mutuo;
B. mutui che siano stati concessi, anche in qualita' di
cointestatari del relativo mutuo, a favore di soggetti che al 21
gennaio 2016 erano dipendenti e/o amministratori (ivi inclusi a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) di
Banco Popolare, ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo
Bancario Banco Popolare Soc. Coop.;
C. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che
preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi
(cosiddetti mutui agevolati) o comunque usufruenti di contributi
finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzioni;
D. mutui che siano stati concessi a enti pubblici, pubbliche
amministrazioni o enti ecclesiastici;
E. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora scadute ma
pagate anticipatamente in tutto o in parte al 21 gennaio 2016;
F. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la sospensione
del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza
ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del
pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie
inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza
e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in corso alla data
del 21 gennaio 2016;
G. mutui diversi da quelli indicati al criterio 9 paragrafi (i)
(ii) e (iii) che alla data del 21 gennaio 2016 sono garantiti da
fideiussioni o altre garanzie cosiddette omnibus in favore di Banco
Popolare che assistono almeno un altro rapporto giuridico tra Banco
Popolare ed il relativo debitore e/o garante;
H. mutui erogati da Banca Italease S.p.A. e successivamente
confluiti in Banco Popolare a seguito di fusione, scissione,
conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda.
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per
"data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di
effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di
frazionamento, la data del relativo frazionamento.
Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa',
senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Banco Popolare dai
contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei
Crediti, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli
accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione facolta' o
prerogativa inerente ai suddetti Crediti.
Il Cedente ha ricevuto incarico dalla Societa', di procedere - in
nome e per conto di quest'ultima ed anche avvalendosi di terzi -
all'incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti e, piu' in
generale, alla gestione di tali Crediti in qualita' di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti ai sensi della Legge 130. In
virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione,
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia
di Banco Popolare presso la quale risultano domiciliati i pagamenti
delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni
giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di Banco Popolare, ai sensi e per gli effetti
del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito
vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a
questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e
quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali -
anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali").
Cio' premesso, la Societa' - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
"Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa
nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima
Autorita' in data 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, la Societa' - in nome e per
conto proprio nonche' di Banco Popolare e degli altri soggetti di
seguito individuati - informa di aver ricevuto dal Cedente,
nell'ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso,
Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.
La Societa' informa, in particolare, che i Dati Personali saranno
trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo
le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale della
Societa' stessa, e quindi:
- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita' a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi,
esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali,
verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei
rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito)
nonche' all'emissione di titoli da parte della Societa' ovvero alla
valutazione ed analisi dei Crediti Ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati (art. 4, comma 1, lettera d del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati - in ogni
momento - dalla Societa' a societa' esterne per trattamenti che
soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori finalita' delle
quali gli Interessati siano stati debitamente informati da
quest'ultima e per le quali tali societa' esterne abbiano ottenuto il
consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per
dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all'Unione Europea.
L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a conoscenza in qualita' di responsabili del trattamento (i
"Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno messi
a disposizione presso le filiali di Banco Popolare.
La Societa' - in nome e per conto proprio nonche' di Banco Popolare
e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresi', che i
Dati Personali potranno essere comunicati a societa' che gestiscono
banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili
da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia).
In virtu' di tale comunicazione, altri istituti di credito e societa'
finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilita'
e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate)
degli Interessati.
Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le
finalita' sopra descritte.
Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita'
di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei
consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate dai
Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di
trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali e' BPL Mortgages
S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano
(Treviso).
Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' Banco Popolare
Soc. Coop., una banca costituita ed operante con la forma giuridica
di societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede legale
in Piazza Nogara, 2, 37121, Verona, Italia, codice fiscale, partita
I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Verona 03700430238.
La Societa' informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno
degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 del
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di
conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai
propri Dati Personali, rivolgendosi al nuovo "Titolare", BPL
Mortgages S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso).
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da
evidenziare nella richiesta (ai sensi dell'art. 7 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali).
Conegliano, li' 15 febbraio 2016
BPL Mortgages S.r.l. - Societa' Unipersonale - L'amministratore unico
Pamela Stival
T16AAB1026