Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30
aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D. Lgs. numero
385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa
ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del D. Lgs. numero 196 del 30
giugno 2003 (il "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali")
e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
UniCredit OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di
emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di UniCredit
S.p.A., in data 13 gennaio 2012, come successivamente modificato, ha
concluso con UniCredit S.p.A. (il "Cedente") un accordo di cessione
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge
130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (l'"Accordo Quadro di
Cessione"). In virtu' dell'Accordo Quadro di Cessione, il Cedente ha
ceduto e cedera' e UniCredit OBG S.r.l. ha acquistato e dovra'
acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un
programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni
ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati
dal Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Finanziamento") nel
corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti").
Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica
che, in data 15 aprile 2016, UniCredit OBG S.r.l. ha acquistato pro
soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, maturati e maturandi a far tempo dall'inizio del 1 aprile 2016
(la "Data di Valutazione"), accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di mutuo fondiario
o ipotecario che alla data del 15 aprile 2016 risultavano nella
titolarita' di UniCredit S.p.A. e che alla Data di Valutazione (salvo
ove diversamente previsto) presentavano le seguenti caratteristiche
(da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il debito residuo in
linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione ed il valore
dell'immobile sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria,
calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente
frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un
precedente finanziamento in quote, e':
(i) pari o inferiore all'80%, qualora si tratti di Crediti
Ipotecari Residenziali; ovvero
(ii) pari o inferiore al 60%, qualora si tratti di Crediti
Ipotecari Commerciali;
2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:
(i) nel caso di Crediti Ipotecari Residenziali, una o piu' persone
fisiche (ivi incluse le persone fisiche il cui mutuo sia stato
concesso in qualita' di titolari di ditte individuali o componenti di
societa' di fatto residenti in Italia, in base a quanto indicato
nell'ultima comunicazione ricevuta da UniCredit S.p.A. da parte del
relativo debitore), con almeno una di esse residente in Italia ovvero
una o piu' persone giuridiche (costituite nella forma di societa' in
nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a
responsabilita' limitata, societa' per azioni, societa' cooperative a
responsabilita' limitata, societa' in accomandita per azioni,
consorzi, societa' semplice, studi professionali ovvero
associazioni), con almeno una di esse avente sede legale in Italia;
ovvero
(ii) nel caso di Crediti Ipotecari Commerciali, una o piu' persone
giuridiche (costituite nella forma di societa' in nome collettivo,
societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita'
limitata, societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita'
limitata, societa' in accomandita per azioni, consorzi, societa'
semplice, studi professionali ovvero associazioni), con almeno una di
esse avente sede legale in Italia, ovvero una o piu' persone fisiche
il cui mutuo sia stato concesso in qualita' di titolari di ditte
individuali o componenti di societa' di fatto residenti in Italia, in
base a quanto indicato nell'ultima comunicazione ricevuta da
UniCredit S.p.A. da parte del relativo debitore, con almeno una di
esse residente in Italia;
3) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana rispetto ai quali il periodo di
consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso alla
Data di Valutazione o prima della stessa;
4) mutui che siano retti dal diritto italiano;
5) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta diversa e
successivamente ridenominati in euro);
6) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata, fosse anche
solo di interesse;
7) nel caso di Crediti Ipotecari Residenziali mutui che non abbiano
una durata residua superiore a 30 anni ovvero nel caso di Crediti
Ipotecari Commerciali mutui che non abbiano una durata residua
superiore a 25 anni;
8) mutui interamente erogati, anche non in unica soluzione, ed
interamente svincolati alla data del 31 dicembre 2015 (inclusa)
ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente
finanziamento, per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita'
di effettuare ulteriori erogazioni alla data del 31 dicembre 2015
(inclusa);
9) (i) mutui originariamente stipulati da UniCredit S.p.A. nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 (incluso) ed il 31 dicembre
2015 (incluso), ovvero
(ii) mutui (anche derivanti dal frazionamento in quote di un
precedente finanziamento) che, anche se originariamente stipulati
prima del 1 gennaio 2015 da UniCredit o da altra banca
successivamente incorporata in UniCredit S.p.A., siano stati
accollati da una o piu' persone fisiche ed al predetto accollo abbia
aderito UniCredit S.p.A. nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015
ed il 31 dicembre 2015, ovvero
(iii) mutui che, anche originariamente stipulati prima del 1
gennaio 2015 da UniCredit o da altra banca successivamente
incorporata in UniCredit S.p.A. siano stati erogati interamente nel
corso 2015;
10) mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che:
(i) alla Data di Stipulazione del relativo mutuo ricadevano (a) in
una delle seguenti categorie catastali classate: A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8, A9, ovvero A11; ovvero (b) in una delle seguenti
categorie catastali non classate: A, V; ovvero
(ii) in qualunque momento tra la Data di Stipulazione e la Data di
Valutazione sono stati accatastati in almeno una delle predette
categorie catastali.
Il presente criterio si intende rispettato anche laddove l'ipoteca
iscritta a garanzia del mutuo su un immobile rientrante nelle
categorie catastali di cui al punto (i) del presente criterio si
estenda anche ad immobili pertinenziali al suddetto immobile che
appartengano ad una delle seguenti categorie catastali classate: C6,
C2, C7, F5, F2, F1, F3, T, ovvero ad una delle seguenti categorie
catastali non classate: G, CN, PA, M, D, EU, E, CO ,L, LE, PF, X;
11) mutui garantiti da ipoteca di primo grado legale;
12) mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute alla Data di
Valutazione (inclusa) risultavano pagate alla data dell'8 ottobre
2015 (inclusa);
13) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote
secondo uno dei seguenti metodi di ammortamento, cosi' come
rilevabile alla Data di Stipulazione o, se esistente, alla data
dell'ultimo accordo relativo al medesimo metodo di ammortamento:
(i) metodo di ammortamento con rate costanti (c.d. "alla francese")
ai sensi del quale tutte le rate comprensive di capitale ed interesse
hanno uguale importo iniziale; ovvero
(ii) metodo di ammortamento con quote capitali costanti (c.d.
"all'italiana") ai sensi del quale tutte le quote capitali previste a
rimborso del prestito hanno uguale importo iniziale;
14) mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute alla Data di
Valutazione (inclusa) risultavano pagate alla data del 6 aprile 2016
(inclusa).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui
che, pur presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione (salvo
ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche:
15) mutui che siano stati concessi a e/o garantiti da enti
pubblici;
16) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
17) mutui classificati alla Data di Stipulazione come mutui agrari
ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385;
18) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o piu' persone
giuridiche (costituite nella forma di societa' in nome collettivo,
societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita'
limitata, societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita'
limitata, societa' in accomandita per azioni, consorzi, societa'
semplice, studi professionali ovvero associazioni);
19) mutui che siano stati concessi a persone fisiche che alla data
del 31 marzo 2016 (inclusa) erano dipendenti di UniCredit S.p.A. o di
qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario UniCredit con sede
legale in Italia, ovvero in caso di cointestazioni almeno uno dei
mutuatari alla data del 31 marzo 2016 (inclusa) era dipendente di
UniCredit S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario
UniCredit con sede legale in Italia;
20) mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo
erogato, era, alla relativa Data di Stipulazione, suddiviso in quote
e le cui quote prevedevano l'applicazione di specifici tassi di
interesse per ciascuna di esse. Il presente criterio si intendera'
soddisfatto laddove la suddivisione in quote del relativo mutuo sia
stata mantenuta ovvero non sia stata revocata dopo la relativa Data
di Stipulazione;
21) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda contributi
o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui
agevolati e convenzionati), per tali intendendosi anche i mutui per
cui l'agevolazione sia stata concessa in data successiva
all'erogazione ma comunque entro la Data di Valutazione;
22) mutui per i quali il relativo debitore abbia richiesto
successivamente alla Data di Stipulazione un'agevolazione in conto
capitale o interessi;
23) mutui erogati in tutto o in parte con fondi di terzi
(intendendosi per terzi anche eventuali enti agevolanti);
24) mutui che siano stati oggetto di accollo dalla data del 31
dicembre 2015 (esclusa) alla data dell'8 aprile 2016 (inclusa) ovvero
per i quali la richiesta di accollo avvenuta tra il 31 dicembre 2015
(escluso) e l'8 aprile 2016 (incluso) non sia ancora stata accettata
alla data del 12 aprile 2016 (inclusa);
25) mutui per i quali il relativo debitore abbia effettuato un
rimborso totale o parziale anticipato tra la Data di Valutazione e il
12 aprile 2016 (incluso);
26) mutui in relazione ai quali il relativo debitore abbia
beneficiato della sospensione parziale o totale del pagamento di una
o piu' rate o della riduzione dell'importo effettivamente pagato di
una o piu' rate rispetto a quanto contrattualmente previsto in virtu'
di provvedimenti legislativi e/o governativi o a seguito di
specifiche iniziative commerciali della Banca (ivi incluse quelle
concluse a livello di associazioni di categoria, a titolo
esemplificativo quella denominata "piano Famiglie ABI"), ad eccezione
dei mutui in relazione ai quali abbiano trovato in concreto
applicazione i benefici di cui all'art. 2 del decreto legge 29
novembre 2008, n.185, convertito in legge il 28 gennaio 2009, n. 2.
e, conseguentemente, vi sia stata durante il 2009 l'effettiva
riduzione dell'importo di una o piu' rate rispetto a quello
contrattualmente previsto;
27) mutui le cui rate risultino pagate tramite MAV (Mediante
Avviso);
28) mutui che beneficino di una garanzia consortile e/o siano stati
concessi ai sensi di convenzioni o accordi conclusi con consorzi di
garanzia;
29) mutui che maturano o hanno maturato alla Data di Stipulazione
(inclusa) un tasso di interesse risultante da una combinazione tra un
tasso fisso ed un indice variabile (c.d. "Cocktail");
30) mutui in relazione ai quali:
(i) il relativo mutuatario abbia diritto a rimandare, in tutto o in
parte, il pagamento della quota capitale delle rate per un massimo di
12 mesi;
(ii) il relativo mutuatario abbia diritto a posticipare, in tutto o
in parte, il pagamento della rata fino a 3 volte, anche non
consecutive;
(iii) il relativo mutuatario abbia diritto a ridurre in via
definitiva l'importo della rata mediante l'allungamento del piano di
ammortamento fino ad un massimo di 4 anni,
e la cui scadenza alla Data di Stipulazione era superiore a 27
anni;
31) mutui per i quali i relativi debitori e/o garanti abbiano
promosso un'azione giudiziaria o una procedura di mediazione
obbligatoria nei confronti di UniCredit S.p.A., a quest'ultima
notificata, ed il relativo giudizio o la relativa procedura sia
ancora pendente (per tale intendendosi un giudizio non definito
transattivamente e/o per il quale non sia intervenuta una sentenza
passata in giudicato o una procedura per la quale non sia stato
emesso un verbale di chiusura) alla Data di Valutazione;
In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per:
"Credito Ipotecario Commerciale" deve intendersi, ai sensi del
Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad
attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile
costituito in garanzia sia situato in uno Stato Ammesso.
"Credito Ipotecario Residenziale" deve intendersi, ai sensi del
Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad
uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia
sia situato in uno Stato Ammesso.
"Data di Stipulazione" deve intendersi la data originaria di
effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali
accolli o ristrutturazioni o frazionamenti intervenuti
successivamente a tale data.
"Data di Valutazione" deve intendersi l'inizio del 1 aprile 2016.
"Decreto 310" deve intendersi il Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006.
"Euribor" deve intendersi l'euribor (Euro Inter Bank Offered Rate)
ad 1 mese, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 2 mesi, e/o
euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 3 mesi, e/o euribor (Euro
Inter Bank Offered Rate) a 6 mesi e/o euribor (Euro Inter Bank
Offered Rate) a 1 anno e/o ad una combinazione di essi, a seconda del
caso.
"Stati Ammessi" deve intendersi, ai sensi del Decreto 310, gli
Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione
Elvetica.
Per maggiore chiarezza si precisa che, relativamente ai mutui che
rispondono ai criteri di cui sopra, UniCredit S.p.A. non cede ad
UniCredit OBG S.r.l. i crediti nascenti da eventuali ulteriori
contratti di finanziamento stipulati tra UniCredit S.p.A. ed il
relativo beneficiario in relazione a tali mutui.
UniCredit OBG S.r.l. ha incaricato UniCredit S.p.A., ai sensi della
Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso
delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti
continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento
o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali
La cessione da parte di UniCredit S.p.A., ai sensi e per gli
effetti del suddetto Accordo Quadro di Cessione, di tutte le ragioni
di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai
mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei
relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e
quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), ha comportato
necessariamente il trasferimento anche dei dati personali -
anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i "Dati
Personali").
Cio' premesso, UniCredit OBG S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13, comma 4 del
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa
nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima
Autorita' in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e
cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento").
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali, UniCredit OBG S.r.l. - in
nome e per conto proprio nonche' di UniCredit S.p.A. - informa di
aver ricevuto da UniCredit S.p.A., nell'ambito della cessione dei
crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti Ceduti.
UniCredit OBG S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita',
secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale di
UniCredit OBG S.r.l. stessa, e quindi:
- per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi,
procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi
contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla
tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli da parte della
societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali).
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati - in ogni
momento - da UniCredit OBG S.r.l. a UniCredit S.p.A. per trattamenti
che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori finalita'
delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da
quest'ultima e per le quali UniCredit S.p.A. abbia ottenuto il
consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per
dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti
all'Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a conoscenza in qualita' di responsabili del trattamento (i
"Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno messi
a disposizione presso UniCredit S.p.A.
Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita'
di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei
consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate dai
Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di
trattamento di cui sopra.
Co-Titolari del trattamento dei Dati Personali sono UniCredit OBG
S.r.l., con sede legale in Piazzetta Monte 1, 37121, Verona, Italia e
UniCredit S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi 16, Roma, Italia,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Roma n. 00348170101.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' UniCredit
S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi 16 Roma, Italia, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Roma n. 00348170101.
UniCredit OBG S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo
7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali; a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali,
di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.
UniCredit OBG S.r.l., in nome e per conto proprio nonche' di
UniCredit S.p.A., informa, altresi', che i Dati Personali potranno
essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per
valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi
inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtu' di tale
comunicazione, altri istituti di credito e societa' finanziarie
saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilita' e
puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate)
degli Interessati.
Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le
finalita' sopra descritte.
I Dati Personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un
punteggio sul grado di affidabilita' e solvibilita' degli Interessati
(c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali
tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in
essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove
richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I sistemi di informazioni creditizie cui UniCredit S.p.A.
continuera' a comunicare, in nome proprio e per conto di UniCredit
OBG S.r.l., i Dati Personali sono gestiti da:
- CRIF S.p.A. con sede legale in Via Fantin n. 1/3, 40131 Bologna -
Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Francesco Zanardi n. 41, 40131
Bologna, Fax 051 6458940, Tel. 051 6458900, sito internet:
www.consumatori.crif.com;
- Experian - Cerved Information Services S.p.A. con sede legale Via
C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma, Fax 199 101 850, Tel. 199 183 538,
sito internet: www.experian.it.
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai
propri Dati Personali nonche' a richiedere qualsiasi informazione
relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed
alle connesse modalita' tecniche, rivolgendosi a UniCredit OBG S.r.l.
presso: UniCredit S.p.A., Claims, Via del Lavoro 42, 40127 Bologna
Tel.: +39 051.6407285 Fax: +39 051.6407229 indirizzo e-mail:
Privacyart7@unicredit.eu. Oppure, in relazione ai Dati Personali
comunicati ai sistemi di informazioni creditizie o ai gestori dei
sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione,
l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da
evidenziare nella richiesta (ai sensi dell'art. 7 del Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali).
Di seguito si riportano i tempi di conservazione dei Dati Personali
nei sistemi di informazioni creditizie:
- richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo
richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla
stessa;
- morosita' di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla
regolarizzazione;
- ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla
regolarizzazione;
- eventi negativi (ossia morosita', gravi inadempimenti,
sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale
del rapporto o dalla data in cui e' risultato necessario l'ultimo
aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti
in relazione al rimborso);
- rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri
eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi
negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, il termine sara' di 36
mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del
contratto.
Milano, 27 aprile 2016
p. UniCredit OBG S.r.l. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Enrico Gambini
T16AAB1556