Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata e integrata (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato (la "Legge sulla Privacy") Berica Funding 2016 S.r.l. (la "Societa'") comunica che, ai sensi di un contratto di cessione sottoscritto il 30 dicembre 2015 e modificato in data 12 gennaio 2016, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), ha acquistato, con efficacia giuridica dal 27 gennaio 2016, pro soluto e in blocco da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., con sede legale in Vicenza, Via Btg. Framarin 18, capitale sociale variabile i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta al n. 1515 nell'albo delle Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario e al n. A159632 dell'Albo delle Societa' Cooperative (sez. cooperative diverse) e, in qualita' di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, al n. 5728.1 dell'albo dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario (la "Banca Cedente"), con efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 gennaio 2016 (la "Data di Efficacia"), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecari (i "Contratti di Mutuo") che, alla data del 30 novembre 2015 (la "Data di Valutazione"), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i "Crediti"): (i) siano garantiti da ipoteca su beni immobili e i cui mutuatari siano persone fisiche residenti in Italia, anche in co-intestazione; (ii) i cui relativi mutuatari siano classificati dalla Banca Cedente come "in bonis" (nel significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)); (iii) siano stati erogati tra il 1 gennaio 1997 (incluso) e la Data di Valutazione (inclusa); (iv) siano denominati in Euro; (v) siano stati interamente erogati e in relazione ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione; (vi) in relazione ai quali (i) alla Data di Valutazione non risultavano piu' di due rate scadute e non pagate; e (ii) al 18 dicembre 2015 non risultava piu' di una rata scaduta e non pagata; (vii) il cui importo originario in linea capitale era non inferiore ad Euro 10.000 e non superiore ad Euro 3.200.000; (viii) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione era non inferiore ad Euro 2.500; (ix) in relazione ai quali, secondo il relativo piano di ammortamento, l'ultima rata abbia scadenza non anteriore al 31 marzo 2016; (x) il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali; (xi) siano stati stipulati con mutuatari appartenenti ad una delle seguenti categorie SAE (Settore Attivita' Economica), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): 600 (famiglie/famiglie consumatrici) ovvero 614 (artigiani) ovvero 615 (famiglie produttrici/altre famiglie produttrici); (xii) siano stati stipulati con mutuatari identificati attraverso i codici PF (persone fisiche) ovvero CO (regime di cointestazione tra persone fisiche); (xiii) che alla Data di Valutazione presentavano (i) in relazione ai mutui a tasso variabile ovvero opzionale (sia nel periodo di opzione a tasso variabile sia nel periodo di opzione a tasso fisso), uno spread annuo non inferiore allo 0,30%; e (ii) in relazione ai mutui a tasso fisso, un tasso minimo annuo non inferiore al 2%; Con espressa esclusione dei crediti derivanti da: (a) contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria; (b) contratti di mutuo concessi a favore di (i) amministratori e/o personale dipendente della Banca Cedente e/o amministratori e/o personale dipendente di societa' facenti parte del Gruppo bancario "Banca Popolare di Vicenza"; (ii) enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute; (iii) associazioni non riconosciute; (iv) enti religiosi; (c) contratti di mutuo in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo debitore benefici della sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale); (d) contratti di mutuo identificati con i seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: 33-4737149, 33-5086773, 33-5075173, 33-5105641, 33-5047494, 33-11427, 33-13834, 33-21599, 33-23703, 33-24416, 33-24442, 33-300749, 33-300775, 33-4508521, 33-4568795, 33-4629640, 33-4647634, 33-4649016, 33-4650909, 33-4652342, 33-4653398, 33-4656510, 33-4659015, 33-4659679, 33-4663581, 33-4663918, 33-4672361, 33-4679399, 33-4681540, 33-4686551, 33-4691132, 33-4691439, 33-4695363, 33-4698439, 33-4717665, 33-4730090, 33-4753568, 33-4758271, 33-4773343, 33-4786495, 33-4804585, 33-4816725, 33-4821174, 33-4824587, 33-5005935, 33-5026193, 33-5032420, 33-5033547, 33-5072390, 33-5073010, 33-5094320, 33-5104571. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge 130, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' tutti gli accessori e gli altri diritti spettanti alla Banca Cedente in relazione ai Crediti, ivi inclusi i diritti derivanti dalle polizze assicurative, dai contratti di mutuo ipotecario e dai beni immobili ipotecati e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori, e tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione salvo il presente avviso e l'iscrizione del medesimo avviso nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Sono escluse dalle garanzie accessorie trasferite unitamente ai Crediti, le fideiussioni omnibus che alla Data di Efficacia assistevano contemporaneamente i Crediti ed altri crediti dei quali la Banca Cedente e' titolare nei confronti dei medesimi debitori. La Societa' ha conferito incarico alla Banca Cedente ai sensi della Legge 130 affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, provveda alla gestione e all'incasso dei Crediti e delle garanzie che li assistono. Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a continuare a pagare alla Banca Cedente, in qualita' di mandatario con rappresentanza, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge o per contratto, anteriormente alla cessione e/o in conformita' con le eventuali ulteriori istruzioni che potranno loro essere comunicate in futuro. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. La Banca Cedente continuera' altresi' ad essere responsabile a tutti gli effetti delle comunicazioni (documenti di sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari". I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., Via Btg. Framarin, n. 18, 36100 Vicenza. Informativa ai sensi dell'articolo 13 della Legge sulla Privacy La cessione dei Crediti da parte della Banca Cedente alla Societa', ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti. La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui all'articolo 13 della Legge sulla Privacy. La Societa', in qualita' di titolare del trattamento, trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto della Legge sulla Privacy, per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione), all'emissione di titoli da parte della Societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e, piu' in generale, per la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei Crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. La Societa', inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei Crediti e la loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse. La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli Crediti non e' stata trasferita materialmente alla Societa', ma e' rimasta presso la Banca Cedente, che continuera' a svolgere le attivita' di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti oggetto di cessione. In particolare, la Banca Cedente, in relazione all'attivita' di servicing cui e' tenuta contrattualmente nei confronti della Societa', continuera' a trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza, con le stesse modalita' e per le stesse finalita' relative, tra l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti e con l'ulteriore finalita' della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualita' di "Titolare" ai sensi della Legge sulla Privacy. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale alla Banca Cedente e alla Societa', a societa' controllate e a societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. L'articolo 7 della Legge sulla Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti, tra cui il diritto di chiedere di verificare i dati personali che li riguardano e, eventualmente, correggerli o cancellarli, oppure opporsi ad un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dalla Legge sulla Privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 della Legge sulla Privacy all'Ufficio Reclami della Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., Via Btg. Framarin, n. 18, 36100 Vicenza. Milano, 18.01.2016 Berica Funding 2016 S.r.l. - Amministratore unico Umberto Rasori T16AAB551