Notificazione per pubblici proclami Si rende noto a tutti i proprietari di aree o immobili ricadenti nell'ambito della Lottizzazione di Porto Quadro-Cala d'Oro - stipulata mediante Convenzione di Lottizzazione in data 14/09/1974 tra il Comune di Santa Teresa di Gallura e le societa' lottizzanti Cala d'Oro Sas e SIFI Spa, autenticata nelle firme dal Notaio Campus, Rep. 27.362, registrata a Tempio il 24/09/1974 al n. 3319 e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Tempio Pausania Vol. 101, a seguito di delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 21.05.1973, oggetto di Decreto Regionale n. 4 del 22.01.1974, ed inizialmente interessante i mappali distinti in Catasto al F. 4 Mappali 15, 5, 7A, 42, 43, 126, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 197, 198, 202, 203, 204, 205, 209, 210, 211 e i Mappali n. 437, 650, 651, 658, 675 del Foglio 3 - come prorogata e parzialmente modificata ed integrata secondo Schema di Convenzione Integrativa e Modificativa gst delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24/02/1994 che stabiliva in Lire 536.584.360 il valore della fideiussione bancaria a garanzia delle opere di urbanizzazione da eseguirsi: - che i signori Lucia Palladino, Alessandro Socci, Pier Paolo Bertoli, Muzi Patrizia, Alda Wanna Maria, Marco Bignardi, Vittoria Pizzuti, Massimo Iannarelli, Fabiola Pantani, Anna Maria Tusa, Paola Gironacci, Gian Paolo Gallucci, Emanuela Rosa Sbrogio, Susanna Claudia, Sbrogio, Gaetano, Giuseppe Perri, Anna Rosa Mason, Angelo Catenacci, con gli avv. Giovanni Ghia, Marco Pisano e Maria Grazia Raimo, di Cagliari hanno introdotto ricorso RG 672 del 2013 avanti al TAR Sardegna contro il Comune di Santa Teresa Gallura e nei confronti di Cala D'Oro s.r.l. e Edil Sifi s.r.l., chiedendo con il ricorso introduttivo, nonche' con i motivi aggiunti depositati in data 4 agosto 2014 e in data 11 novembre 2014 l'accertamento e la declaratoria:- dell'obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura -in adempimento della convenzione Lottizzazione di Porto Quadro-Cala d'Oro dd 14/09/1974 suddetta e successivo schema di Convenzione Integrativa e Modificativa della suddetta convenzione- di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate, nell'ambito della Convenzione suddetta, dalle societa' SIFI s.p.a. (poi Sifi Srl) e Cala d'Oro sas (poi Cala d'Oro s.r.l.), nonche' delle aree su cui queste insistono e ad assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, correlati alla gestione delle medesime opere di urbanizzazione; nonche' per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura di ottenere la cessione -da parte delle societa' SIFI s.p.a. (poi Sifi Srl) e Cala d'Oro sas (poi Cala d'Oro s.r.l.) - delle aree ove insistono le opere di urbanizzazione di cui sopra, nonche' delle aree destinate a spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive ed a verde pubblico, anche, se del caso, emanando sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c.; nonche' per la conseguente condanna dell'amministrazione a porre in essere gli atti e i provvedimenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge e dalla convenzione di lottizzazione sopra menzionata; nonche' per l'annullamento: con i motivi aggiunti depositati in data 18/07/2014: - della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 18/04/2014, alla firma del Responsabile del Settore Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Santa Teresa di Gallura; - della delibera della Giunta Comunale n. 51 del 23.4.2014; - che in detto ricorso depositavano intervento adesivo e comunque ad adiuvandum, con notifica ai ricorrenti nonche' al Comune di Santa Teresa nonche' ai controinteressati Cala d'Oro Srl e Immobiliare Porto Quadro Srl (03452170966), con sede legale in Milano : il Condominio Il Castello di Gallura, Laura in De Petris Torghele, Anna Bampi, Armando Zaninelli, Giovanni Pohl, Maria Johanna Vanvugt, Alfeo Festi, Franco Zambiasi, Norma Pezzi, Bauflex Italiana Srl, Alessandro Quintini, Wanda Tasselli, Tononi Snc di Svaldi Elio & C, Lucia Decarli, Mario Bampi, Marcellina Nardelli, Ezio Brugnara, Alceo Andreoni, Pierina Paoletto, Massimo Bertoldo, Laura Gretter, Bartolotti Alberto Srl, Graziella Broseghini, Immobiliare Santa Caterina di Mazzario Elvira & C Sas, Silvana Covi, Renzo Ebli, Sandra Alimonta, Davide Paolo Bianco, Massimiliano Caridi, Alessandro Busi, Franco Croce', Giancarla Peveri, Mariangelo Corda, Carla Maria Colombo, Immobiliare Punto Bierre Srl, Gianluca Della Casa, Mauro Vaccari, Giulio Campani, Isabella Tambani, Olivia Giovani, Alberto Violi, Enzo Novelli, Luisa Monici, Rosella Neri, Cecilia Francesca Scarlini, Giuliana Quallio Rinaldi, Marina Storero, Luisa Boccalatte, Agata Zingarelli, Tiziana Trebbi, Luca Trebbi, Almo Sas di Catenacci Angelo, Giuliana Tabella, Ennio Allodi, Aires Giglioli, Giovanna Baranzoni, con gli avv. Marco Pisano e Stefano Pantezzi, in adesione alle domande dei ricorrenti e cosi' concludendo: quanto all'atto di intervento depositato in data 04.03.2014 per accertamento e declaratoria dell'obbligo di provvedere a prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria da parte del comune di Santa Teresa di Gallura - declaratoria di nullita' di clausola contrattuale (art. 10 convenzione di Lottizzazione)- istanza risarcitoria NONCHE' quanto al ricorso con motivi aggiunti depositato in data 18.07.2014 e quanto all'intervento depositato in data 04.10.2014 per l'accertamento e declaratoria della parziale illegittimita' dell'atto connesso sopravvenuto (Delibera n. 51 del 23 aprile 2014 e connessi laddove dispone l'intervento sostitutivo subordinandolo all'avvenuto "incameramento delle quote" a carico di Lottizzanti e aventi causa identificando come debitori "tutti i proprietari di abitazioni o lotti esistenti nella lottizzazione di Porto Quadro", mancando di fissare un termine per detto intervento, e quant'altro ivi impugnato nonche' al ricorso con motivi aggiunti depositato in data 11.11.2014 per l'annullamento delle richieste trasmesse dal comune di s. Teresa di Gallura con lettere di data 01.08.2014 ai ricorrenti ed intervenuti nel procedimento per il pagamento di somme afferenti alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria; - che cio' avveniva sul presupposto in fatto che ricorrenti ed intervenienti sono proprietari di immobili compresi nella lottizzazione Porto Quadro in Comune di S. Teresa di Gallura, oggetto della su richiamata convenzione di lottizzazione, ove si prevedeva di adibire alcune aree (in Catasto a Foglio 4) a standards e si imputava alle lottizzanti l'onere di realizzare le opere di urbanizzazione, precisando che le stesse sarebbero poi rimaste in proprieta' privata o condominiale e si prevedeva, altresi', che in caso di inadempimento a da parte delle lottizzanti il Comune avrebbe incamerato la fideiussione e realizzato esso stesso le opere di urbanizzazione mancanti; con deliberazione consiliare 24 febbraio 1994, n. 7, il Comune di Santa Teresa aveva prorogato di cinque anni il termine per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e, conseguentemente, era stata stipulata una convenzione integrativa, con cui le lottizzanti avevano rinnovato il proprio impegno a terminare e collaudare tutte le opere, prestando una nuova cauzione di lire 536.584.360.; che in data 24 ottobre 2010 e 2 marzo 1999 erano stati depositati in Comune i certificati di collaudo relativi, rispettivamente, alla rete elettrica e a quella idrica e fognaria, e solo in seguito, esattamente nel novembre 2009, era stata depositata su incarico del Comune una relazione tecnica attestante il fatto che le opere realizzate necessitavano di interventi di adeguamento, e che nel marzo del 2012 il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale aveva redatto una relazione relativa ai costi necessari per l'adeguamento delle stesse opere, e che con successiva nota del 13 marzo 2012 il Comune aveva invitato formalmente i lottizzanti e i proprietari della lottizzazione Porto Quadro aventi causa da questi a provvedere al completamento delle opere, quantificando le somme necessarie in euro 212.000; e che infine aveva del tutto illegittimamente ed incongruamente invitato tutti i proprietari della lottizzazione di contribuire con somme varie al previsto intervento sostitutivo asseritamente finalizzato alla realizzazione delle opere infrastrutturali non eseguite, a suo tempo, dagli originari lottizzanti"; che con atto depositato il 12 marzo 2014 si e' costituito in giudizio il Comune di Santa Teresa di Gallura, opponendosi all'accoglimento del ricorso; che con sentenza/ordinanza n. 17/2016 di data 04.11.2015 dep. il 12.01.2016 e' stata respinta l'eccezione inammissibilita' dell'intervento ad adiuvandum proposto dal Condominio "Il Castello di Gallura ed e' stata ordinata la l'integrazione del contraddittorio , mediante notificazione nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio individuate in: 1. nei soggetti, individuali o formali, subentrati nelle prerogative giuridiche delle originarie lottizzanti Cala D'Oro s.r.l. (rectius: Cala d'Oro Sas) e Edil Sifi s.r.l (rectius: SIFI Spa) nelle forme ordinarie; 2. tutti gli attuali proprietari di aree o edifici residenziali compresi nella lottizzazione Porto Quadro, non ancora raggiunti da valida notifica, e con autorizzazione ad eseguire la notifica a costoro per pubblici proclami, mediante pubblicazione, per estratto, nelle forme di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della detta ordinanza, con deposito nella Segreteria del Tribunale della prova dell'avvenuta notificazione nei quindici giorni successivi, e fissando per l'ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza del 15 giugno 2016. Trento/Cagliari, 22/02/2016 avv. Stefano Pantezzi T16ABA1276