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Errata corrige
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Atto di citazione La sig.ra Di Maggio Giuseppa nata a Cinisi (PA) in data 01.01.1945 e residente in U.S.A. 7760 Orchard Lane, Washington Township, Michigan 48095, C.F: DMGGPP45A41C708L e la sig.ra Di Maggio Vincenza Maria Giovanna nata a Cinisi (PA) in data 18.06.1953 e residente in U.S.A. 61559 Beacon Hill Drive, Washington Township, Michigan 48094, C.F: DMGVCN53H58C708M , entrambe elettivamente domiciliate in Palermo Via Aquileia n 10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Corsaro - cod.fisc. CRSNDR65B02Z112X, Fax 0916851454, pec: avvandreacorsaro@pecavvpa.it - che le rappresenta e difende per mandato rilasciato con procura speciale sottoscritto in notar Jon A. Corbin della Contea di Macomb, Stato del Michigan in data 11.03.2013 che si allega al presente atto (ALL.A). Citano I sigg.ri Di Maggio Grazia Francesca nata a Detroit (USA) in data 13.04.1957 e residente in Cinisi (PA) via delle Case n.12 scala c , Di Maggio Procopio Francesco nato in Michigan (USA) in data 16.12.1959 e residente al 12995 Creekview Dre. Shelby Township (MI) USA, Di Maggio Giuseppa Giovanna nata a Detroit il 7.11.1955 e residente in Cinisi (PA) via Roma n.38 , Di Maggio Giovanna Fara nata a Detroit il 15.07.1958 e residente in Terrasini (PA) via Matteotti n. 193, tutti figli ed eredi legittimi dei deceduti coniugi Di Maggio Casimiro nato nel 1925 e morto nel 1979 e Sclafani Grazia nata nel 1928 e deceduta nel 2006 . Di Maggio Procopio nato a Cinisi il 6.01.1916 ed ivi residente in P.zza Martin Teresa n. 29 Di Maggio Frank nato a Detroit il 20.07.1958 e residente al 24868 Grove St. East Pointe, Michigan 48021 (USA) , Di Maggio Margaert nata a Detroit il 13.01.1966 e residente al 35638 Morris Clinton Twp. Michingan 48035 (USA) , Di Maggio Vincent nato a Detroit il 07.03.1962 e residente al 21363 Pineconc Mocomb, Michigan al 48042 (USA) , Di Maggio Grace Maria nata a Detroit il 31.12.1965 e residente al 26346 Dartmouth Ave. Madison Hgts. Michigan 48071 (USA), Di Maggio Francesca nata a Detroit il 05.07.1964 e residente al 26346 Dartmouth Ave. Madison Hgts. Michigan 48071 (USA), questi figli ed eredi di Di Maggio Procopio nato il 07.02.1933 e morto 10.08.1996, nonche' i sigg.ri Erace Frank nato a Detroit il 7.01.1967 e residente al 43765 Harlequin Ln. Clinton Twp. Michigan 48038 (USA) e Erace Perry nato a Detroit il 3 agosto 1945 e residente al 43326 Interlake Dr. Sterling Hghts. , Michigan 48313 (USA) figli di Giosefin nata a Hammond Indiana il 26.09.1941 e morta il 28 aprile 2013; tutti questi aventi causa per successione legittima dei loro rispettivi genitori e questi ultimi dei deceduti coniugi Di Maggio Francesco nato nel 1901 e morto nel 1964 e Di Maggio Francesca nata il 25.07.1905 e morta nel 1990, Di Maggio Jerrj nato a Hammond Indiana il 06.03.1941 e residente al 19195 Cheyenne Mt. Clemens, Michigan 48083 (USA) e Di Maggio Maria nata a Wisconsin il 15.06.1952 e residente in 627 Tylercreek Rd. Eshlad, Oregon 97520 (USA), figli ed eredi di Di Maggio Gaspare nato a Cinisi in data 1.01.1908 e morto nel 1958. La sig.ra Di Maggio Giovanna nata il 22.11.1914 non viene citata perche' deceduta cosi' come il di lei marito Maltese Marco , come da certificato anagrafico del comune di Cinisi rilasciato il 29.01.2013 che si allega (ALL.B), senza lasciare figli ed ab intestato. Cosi' come anche il sig. Di Maggio Faro nato il 24.03.1918 che come da documenti agli atti, certificazione anagrafica stato di famiglia, del comune di Cinisi rilasciato il 29.01.2013 allegato (ALL. VI in seno all'atto di citazione) , risulta disperso in guerra; tutti a comparire innanzi al Tribunale Civile di Palermo all'udienza del 09 Giugno 2014, ore legali, sezione e G.I. designandi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procedera' in loro contumacia per sentire accogliere le seguenti conclusioni in ordine alle quali si premette. Gli odierni attori sono figli del sig. Di Maggio Vincenzo nato a Cinisi in data 07.07.1913, coniugato con la sig.ra Vita Di Maggio, anch'essa nata a Cinisi in data 08.03.1922, entrambi gia' deceduti, il primo in data 17.04.1997 e la seconda in data 31.01.2007. Predetti genitori, danti causa dei suddetti attori a seguito di successione legittima, come da denunce di successione, rispettivamente del 17.06.1997 n. ro 41 volume 4583 annotata negli Uffici del Registro del Comune di Palermo al n. ro 3045 ( All. I ) e del 29.01.2008 n. ro 43 volume 356 annotata nei Uffici del Registro del Comune di Palermo al n. ro 39 ( All. II ). Con riferimento all'ultima dichiarazione di successione come specificato in seno alla stessa, unici cespiti ereditari devoluti riguardano le unita' immobiliari site nel Comune di Cinisi Cortile Udine n. ri 7- 9 in passato con terzo accesso anche dal n. ro 11, identificati catastalmente al F. di mappa 15 P.lla n. ro 2706 Sub. 1 e Sub. 2 p. t , Sub. 3 e Sub 4 P. t e P. 1°. Particella questa che nasce dalla fusione e soppressione delle vecchie P.lle n.ro 1907 e n.ro 2053, variazione effettuata in data 13.12.2007 in atti dal dicembre 2007 come da visura storica per immobile rilasciata il 28.11.2012 ( All. III ). Piu' specificatamente ed in dettaglio, prima dell'avvenuta soppressione e fusione in un'unica particella, la P.lla n.ro 1907 veniva acquistata dal deceduto sig. Di Maggio Vincenzo, padre degli odierni deducenti, giusto atto pubblico in Notar Dott. Salvatore Orlando da Cinisi datato 21.12.1968 Rep. n. ro 67466 - Racc. n. ro 19229 registrato in Carini al n. ro 51 in data 09.01.1969 Mod. 1° Vol. 177 ( All. IV ) e cosi' riportata nella denuncia di successione alla morte del predetto sig. Di Maggio Vincenzo; mentre la P.lla n.ro 2053 era stata acquistata nell'anno 1929 dal sig. Di Maggio Procopio, nato a Cinisi il 22.04.1872 e deceduto in data 21.10.1947 coniugato con Cusumano Giuseppa nata a Cinisi il 24.08.1880 ed ivi deceduta nel 1969, giusto contratto notarile del 22.06.1929 che si allega ( All. V ). Quest'ultimo immobile a seguito del decesso dei coniugi Di Maggio Procopio (anno 1872 -1947) e Cusumano Giuseppa (anno 1880-1969), anche se formalmente passava per successione legittima a tutti e sette i figli di quest'ultimi ed esattamente Di Maggio Francesco, Gaspare, Giovanna, Vincenzo, Procopio, Faro, Casimiro ( All. VI ) , in verita', e' stato goduto ed utilizzato nella sua pienezza dal solo fratello Vincenzo Di Maggio (anno 1913) che in tutti gli anni di vita ha escluso la possibilita' di godimento da parte degli altri compossessori e comproprietari, non limitandosi ad ampliare una semplice estensione del possesso del bene de quo in suo favore, ma ne ha reso incompatibile l'uso da parte degli altri comproprietari, evidenziando in tutti questi anni una inequivoca volonta' di possedere il detto bene uti dominus e non piu' uti condominus e cio' in realta' senza che da parte dei propri fratelli e/o dei rispettivi successivi aventi causa, vi fosse mai stata alcuna contestazione. Pacifico ed ininterrotto uso e possesso uti dominus esercitato dalla morte del padre 1947 e dopo anche la morte della madre 1969 del predetto sig. Vincenzo, fino alla data della sua morte anno 1997 e successivamente dalla di lui moglie fino alla sua morte anno 2007, unitamente ai propri figli, odierne parti attrici e da questi fino ad oggi. Pacifico ed incontrastato possesso esclusivo manifestato pubblicamente e dimostrato dalla realizzazione di opere edili in aggiunta ed ampliamento a quelle originarie realizzate dal padre Procopio, su entrambi i lotti P.lle n.ri 1907 e 2053, si allegano a comprova n. ro 2 foto aerofotogrammetriche dalle quali si evincono le modiche edili apportate nei beni immobili costruiti, una del 1976 in cui si rileva il tipo di struttura edile esistente evidenziata con un cerchio rosso ed una risalente al 1996 in cui sempre sulle dette strutture si rilevano le avvenute trasformazioni edili, dovute ad ampliamenti e chiusure dei manufatti ( All.ti VII e VIII ). Si allegano due foto anche piu' recenti risalenti agli anni 2000 che mostrano meglio l'ubicazione dei luoghi ed ulteriori piccoli ampliamenti e collegamenti realizzati in maniera rurale fra due delle quattro unita' edili, per un uso piu' comodo ( All.ti IX e X ). Manifestata volonta' di possedere in via esclusiva con l'animus del proprietario unico dei beni de quibus, poi nell'anno 2007 anche formalmente e catastalmente unificati in un'unica particella proprio perche' di fatto realizzati ed utilizzati in maniera intersecante fra essi, dimostrata anche nella gestione di detti beni; con un uso , godimento e possesso che non si e limitato ad essere esclusivamente personale da parte degli attori e dei loro danti causa, ma manifestato con esclusione da tale godimento degli altri comproprietari che ne hanno avuto in conseguenza l'impossibilita' assoluta di proseguire un rapporto materiale con il bene. E cio' sia da parte degli altri fratelli originari comproprietari per successione legittima dei comuni genitori sigg.ri Procopio e Cusumano , sia dei loro rispettivi aventi causa che residenti a Cinisi o trasferiti all'estero, come da certificazione anagrafiche agli atti , hanno riconosciuto di fatto e pacificamente il diritto di proprietari e possessori esclusivi originariamente in capo ai coniugi Di Maggio Vincenzo e Di Maggio Vita ed oggi ai loro figli Giuseppa e Vincenza Maria Giovanna Di Maggio, i quali potendo unificare il loro possesso con quello dei genitori, senza possibilita' di smentita, hanno goduto ed escluso gli altri originari comproprietari e loro aventi causa dal godimento e possesso da ben oltre cinquant'anni. Quattro piccole unita' immobiliari realizzate a piano terra ed a primo piano che da sempre sono state utilizzate come stalle, deposito di materiale per animali ed anche come dimora della famiglia degli attori, attraverso un uso diretto e personale della detta famiglia che viveva di pastorizia ed altresi' indiretto specie dopo la morte del marito e padre Vincenzo, utilizzando detti beni come fonte di reddito familiare attraverso il ripetuto affitto a terzi di parte e/o di tutti e quattro i locali, senza che mai nessuno contestasse tale comportamento o richiedesse nel tempo alcuna divisione dei beni immobili e degli utili-frutti da essi percepiti. Circostanze queste che potranno essere comprovate con prove testimoniali con gli articolati appresso indicati e che sono ulteriormente confermative e rappresentative della volonta' della famiglia Di Maggio ed oggi dei soli figli odierni attori, di volere ed avere posseduto i beni de quibus uti dominus in via esclusiva, con dimostrata ripetuta, in tutti questi anni, trascuratezza e disinteresse della propria situazione soggettiva da parte degli altri comproprietari titolari ed inerzia nell'esercizio del diritto che il titolo loro formalmente riconosciuto di eredi poteva dare. Un potere di fatto sulla cosa nella sfera di altri compossessori che come dimostrato, vi hanno da tempo rinunziato. Quale documentazione a comprova del pacifico diritto oggi vantato dagli attori, e quindi dell'uso e godimento esclusivo da parte di questi e dei loro aventi causa, si allega altresi' una attestazione rilasciata in data 26.02.2013 dal comune di Cinisi - Uff. Settore Finanziari, in riferimento all'erogato servizio idrico, dalla quale si evince che dal 1960 tale fornitura veniva erogata su richiesta della sig.ra Di Maggio Vita (madre degli attori) ad uso dei beni oggetto di causa e cio' fino al 2008 data di transito del servizio. ( All. XI). Inoltre, si deposita la documentazione DOCFA ( All. XII ) con relativo atto di aggiornamento del tipo mappale ( All. XIII ) effettuato dalle dirette parti interessate ed odierne parti attrici in base alla situazione di fatto esistente e subito dopo il decesso della madre , in conseguenza delle soppresse originarie particelle e loro avvenuta unificazione che ovviamente alla data del 2007-2008 non potevano che riportare necessariamente il riferimento della intestata comproprieta' tra tutti i fratelli Di Maggio 1/5 per ciascuno e da cui meglio puo' evincersi la consistenza dei beni identificati con la p.lla n.ro 2706 a del F. di mappa 15 , Sub. 1 e Sub. 2 p. t , Sub. 3 e Sub 4 P. t e P. 1°. Documentazione che conferma l'avvenuta realizzazione delle opere edili antecedentemente al 1942, le singole modeste consistenze, rispettivamente di 21 , 56, 1 e 36 mq con relative pertinenze scoperte, la contiguita' dei fabbricati, la destinazione d'uso di magazzini con relative allegate planimetrie. Per tali circostanze, obbiettive nei fatti e come ove necessario dimostrabili con prove per testi, come appresso articolate, in applicazione del combinato disposto dagli artt. 714, 1102, 1141 e 1164 c.c., il coerede puo' acquistare per usucapione la quota o il compendio ereditario per l'intero, ove egli abbia posseduto per il tempo necessario ad usucapire,animo domini, in modo esclusivo ed incompatibile con la possibilita' di fatto di un godimento comune con gli altri coeredi e cio' senza che sia necessaria , a differenza del precarista, una interversione del titolo del possesso. Nella specie, infatti, si ha avuta la estensione del possesso in termini di esclusivita' con comportamenti del coerede ed in prosieguo ed aggiunta degli odierni attori che si sono resi inconciliabili con la possibilita' di godimento altrui, manifestando una inequivoca volonta' ad usucapire per tutti questi anni, con la quale si puo' vantare un diritto di acquisizione della intera proprieta' che al medesimo ed oggi ai suoi eredi formalmente non e' intestata, per intervenuta usucapione. Per quanto sopra argomentato in fatto e diritto si chiede Voglia l'Ill.mo Giudice adito Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) Ritenere e dichiarare che, per effetto del manifestato possesso "uti dominus "non clandestino, esclusivo, pacifico, ininterrotto ed incontrastato, durato per oltre quarant'anni anni unendo il possesso dei propri danti causa con quello delle odierne parti attrici, queste ultime sono divenute ,ai sensi del combinato disposto dagli artt. 714, 1102, 1141 e 1164 del cod .civ. , per intervenuta usucapione in loro favore, unici esclusivi e pieni comproprietari delle quote di proprieta' dei singoli convenuti, pari per ciascun originario cespite ereditario in capo ai rispettivi loro danti causa, ad 1/5 dell'intero delle unita' immobiliari site nel comune di Cinisi Cortile Udine n. ri 7- 9, identificate catastalmente al F. di mappa 15 P.lla n. ro 2706 Sub. 1 e Sub. 2 P.T , Sub. 3 e Sub 4 P.T e P.1° ; particella derivante dalla fusione e soppressione delle vecchie P.lle n.ro 1907 e n.ro 2053 . Usucapiti beni immobili con relative pertinenze dei lastrici solari, ingresso e corte comune . 2) Emettere, quindi ,sentenza dichiarativa della avvenuta usucapione in favore delle attrici Di Maggio Giuseppa nata a Cinisi (PA) in data 01.01.1945 e Di Maggio Vincenza Maria Giovanna nata a Cinisi (PA) in data 18.06.1953, sulle quote dei convenuti per gli immobili predetti; con autorizzazione di parte attrice alla trascrizione della sentenza presso i competenti Uffici amministrativi , ipotecari e tecnici per le dovute volturazioni . 3) Condannare le controparti in caso di opposizione alle spese e competenze legali del giudizio. Come mezzo al fine, ammettere le prove documentali depositate nonche' prove testimoniali sui seguenti articolati: A) " Vero e' che dall'eta' di 7-8 anni ho frequentato gli immobili siti in Cinisi Cortile Udine n. ri 7-9 che sono sempre stati utilizzati dai coniugi Vincenzo e Vita Di Maggio che ivi svolgevano la loro giornaliera attivita' lavorativa e che utilizzavano, specie nel passato, anche come dimora loro e dei loro figli con cui io mi incontravo e giocavo" B) " Vero e' che gli immobili di Cortile Udine n.ri 7-9 una parte provenivano dai genitori deceduti del sig. Di Maggio Vincenzo ed una parte erano stati acquistati dal sig. Di Maggio Vincenzo ma tutti erano da questi e dalla sua famiglia utilizzati e presi in possesso come unici proprietari, senza che altri parenti del Di Maggio Vincenzo abbiano mai lamentato o contestato siffatto esclusivo e pubblico uso, da sempre infatti i detti beni immobili venivano chiamati per identificarli anche quando si parlava con i terzi e/o con gli altri parenti fratelli e sorelle del predetto Di Maggio Vincenzo << Le Case di zio Vincenzo >> ". C) " Vero e' che i coniugi Di Maggio Vincenzo e Vita negli anni in cui erano vivi ed in particolare modo dopo la morte del predetto Di Maggio Vincenzo, cosi' come le figlie anche un paio d'anni dopo la morte della madre, si rivolgevano a me perche' mi occupassi di trovare loro dei locatori per le unita' immobiliari siti in Cinisi Cortile Udine n.ri 7-9., occupandomi anche alcune volte della riscossione dell'affitto che provvedevo a fare avere alla sig.ra Di Maggio Vita e/o alle figlie Giuseppa e Vincenza. Io stesso qualche anno ho preso in locazione un paio di dette unita' provvedendo a pagare il pattuito canone esclusivamente alla famiglia di Maggio Vincenzo" D) " Vero e' che gli altri fratelli Di Maggio ed i loro familiari, anche dopo la morte dei comuni genitori Di Maggio Procopio e Cusumano Giuseppa, loro danti causa, erano tutti a conoscenza dell'uso esclusivo che il fratello Vincenzo e la sua famiglia faceva dei beni in Cinisi Cortile Udine n.r.7-9. Gli stessi mai ebbero a contestare tale loro esclusione dall'uso e possesso di detti beni, riconoscendo e dichiarando anzi il loro totale assenso, all'esclusivo possesso da parte del fratello Vincenzo e della sua famiglia, quando vi era occasione di parlarne e che loro stessi dicevano essere i beni con cui manteneva se stesso e la propria famiglia. Si indicano a testimoni il sig. Maltese Vincenzo, residente in Cinisi via Roma n. ro 38, il sig. Di Maggio Vito, residente in Cinisi via Dell'Arco n. ro 76 ed il sig. Nicola Venuti residente in Cinisi via Venuti n. ro 30 per rispondere a tutti gli articolati con esclusione di quello al punto c) ed ancora il sig. Sclafani Nicolo' residente in Terrasini via Ralli n. ro 3 per rispondere a tutti gli articolati, compreso quello di cui alla lettera c). Con riserva di modificare, integrare e chiedere ulteriori mezzi istruttori in corso di causa nel rispetto dei termini di legge, in relazione al comportamento processuale delle parti convenute. Palermo, li' 18.07.2013. Ai sensi dell'art. 9 della L.488/99 si dichiara che il valore della presente causa e' di valore indeterminabile con un contributo unificato pari ad Euro 450,00. avv. Andrea Corsaro T16ABA187