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Errata corrige
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Estratto comunicazione notifica regolare n. AIFA/V&A/P/57 del 04.01.2016 Tipo di modifica: Modifica stampati Codice Pratica n. N1B/2015/2613 Medicinale: OMERIA Codice farmaco: 036522011, 036522023 Tipologia variazione oggetto della modifica: grouping di Tipo IB, C.I.3.z) + C.I.z) Modifiche apportate: La variazione e' un grouping di 2 Variazioni di Tipo IB, C.I.3.z) e C.I.z) consistenti, rispettivamente, nell'aggiornamento del RCP e del Foglio illustrativo del medicinale Omeria (paragrafi 4.5, 4.8 e 5.2 e relativi paragrafi del Foglio illustrativo) su richiesta di AIFA (55672 del 29.05.2015) in linea con il Core Safety Profile (CSP) a conclusione della procedura di PSUR Worksharing FI/H/PSUR/0017/002 per il Carvedilolo, con ulteriori modifiche editoriali e nell'aggiornamento del FI in seguito ai risultati del Readability user test con contestuale aggiornamento del testo del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e delle Etichette al QRD template. E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata all'Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo. Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo in cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal temine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Il Titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il Titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 206, b. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Un procuratore speciale Gianni Ferrari T16ADD377