TRIBUNALE DI RIMINI

(GU Parte Seconda n.20 del 16-2-2010)

 
                               Ricorso 
                    ex art. 702-bis e SS. C.P.C. 
 

  Il Tribunale di Rimini, con decreto emesso in data 5 gennaio  2010,
ha autorizzato  la  notifica  a  mezzo  pubblici  proclami  ai  sensi
dell'art. 150 C.P.C., del ricorso ex art. 702-bis e s.s.  C.P.C.,  ai
signori Vicini Giovanni fu Biagio, Vicini Pietro fu  Luigi  e  Rocchi
Maria fu Luigi, loro eventuali eredi o aventi causa non identificati,
con invito a costituirsi  fino  a  dieci  giorni  prima  dell'udienza
fissata per il giorno 29 aprile 2009, ore 9, avanti il  Tribunale  di
Rimini, con avvertimento che, in  mancanza,  si  procedera'  in  loro
contumacia,  e  che  la  costituzione  oltre  il   suddetto   termine
implichera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C.,  per  ivi
sentir accertare e dichiarare, in  via  principale,  che  le  signore
Santi Eva, Santi Dilva, Santi Lea,  in  proprio  e  quali  eredi  del
signor Santi  Libero,  hanno  acquistato  per  usucapione,  la  piena
proprieta' dell'unita' immobiliare sita in Santarcangelo di R.  (RN),
via dei Signori n. 22, censito al cessato catasto alla partita  2219,
foglio 19, particella 73, costituita da n. 2 piani e da n. 2 vani  ed
alla partita 440 foglio 19 e particella 74 costituita da n.  2  vani,
risultante edificato su area distinta al catasto  terreni  al  foglio
19,  particelle  73  e  74,  e  attualmente  dichiarato  al   catasto
fabbricati  del  Comune  di  Santarcangelo  di  R.,  al  foglio   19,
particella  73,  categoria  A/4,  classe  3  vani  5,5,  o,  in   via
subordinata, in caso di opposizione, che le  attrici,  in  proprio  e
quali eredi del signor Santi Libero, hanno apportato all'immobile  di
Santarcangelo di R.  (RN),  via  dei  signori  n.  22,  significativi
miglioramenti e, per l'effetto, condannare  gli  opponenti  a  pagare
alle ricorrenti tutte le somme che risulteranno  dovute  in  base  ad
apposita CTU da espletarsi all'uopo, oltre a tutte le spese  tecniche
relative, ovvero a pagare l'indennita' per i  miglioramenti  arrecati
all'immobile, nonche' l'aumento di valore  dell'immobile,  giusto  il
disposto dell'art.  1150  e  1152  del  Codice  civile.  In  caso  di
opposizione, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio. 

                        Avv. Sonia Stargiotti 

 
TC10ABA1532
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