TAR LAZIO
Sezione III bis

(GU Parte Seconda n.31 del 13-3-2010)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con Ordinanza Collegiale n. 25/2010 dell'8 gennaio 2010, resa nella
C.C. del 7 gennaio 2010, la Sezione III bis del TAR del Lazio Sezione
di Roma ha ordinato ai ricorrenti Chittano Lucio, Sambati Angelo,  De
Spirito Antonio e Papa Salvatore di integrare il contraddittorio  del
ricorso n. 10027/09, anche a mezzo di pubblici proclami nei confronti
dei soggetti ricompresi  nelle  impugnate  graduatorie  con  dispensa
dell'indicazione dei destinatari. Pertanto si notifica  per  pubblici
proclami, il ricorso n. 10027/09 proposto al TAR Lazio Sez.  III  bis
di Roma, per l'annullamento, previa sospensione, delle a) graduatorie
provinciali definitive  ad  esaurimento  della  Provincia  di  Lecce,
pubblicate in data 5 agosto 2009 classi di concorso A019, A060, C290,
C310, AD01, AD03  nella  parte  in  cui  non  vengono  attribuiti  ai
ricorrenti pt. 12 per mancata valutazione del servizio  militare;  b)
delle graduatorie provinciali ad  esaurimento  definitive  pubblicate
nel mese di agosto 2009 dagli UU.SS.PP. di  Brindisi,  Roma,  Ancona,
Lodi, Cremona, Treviso, Pavia,  Belluno,  Piacenza  e  Pistoia  nelle
quali i ricorrenti vengono ricompresi «in coda» senza il punteggio di
cui sub a); di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato
o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il D.M. 8  aprile  2009,
n. 42, nella parte in cui ha previsto all'art.  3  comma  5  che  «il
servizio militare di leva ed i  servizi  sostitutivi  assimilati  per
legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina».  Con  il
ricorso  si  censurano  i  provvedimenti  impugnati  per   violazione
dell'art. 22, comma 7, legge 24 dicembre  1986,  n.  958,  violazione
dell'art. 485, comma 7, decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,
arbitrarieta', irrazionalita', violazione dei  principi  regolanti  i
pubblici concorsi,  violazione  del  principio  tempus  regit  actum,
violazione della tutela dell'affidamento e disparita' di trattamento.
Viene,  altresi',  sostenuta  l'illegittimita'  costituzionale  della
legge n. 143/2004 per violazione degli artt. 3, 4, 23, 35 e 97  della
Costituzione nella parte in cui sopprime  la  lett.  b  sub  i)  alla
tabella di valutazione di cui  al  D.L.  n.  97/04.  I  provvedimenti
impugnati  collidono  con  tutta  la   normativa   disciplinante   la
valutazione del servizio militare  nei  concorsi  pubblici  e  quindi
anche di quelli scolastici. Anche nel mondo scolastico,  infatti,  il
legislatore prevede che il  servizio  militare  debba  essere  sempre
preso  in  considerazione.  Nel  caso  di  specie,   deve   ritenersi
valutabile poiche' espletato  successivamente  al  conseguimento  del
titolo utile per l'accesso all'insegnamento. La  mancata  valutazione
del servizio militare,  poi,  gia'  precedentemente  disciplinata  in
altre fonti legislative, viola i diritti di uguaglianza che basano la
Repubblica italiana, provocando disparita' di trattamento tra  coloro
i quali si son visto valutato tale servizio e  grazie  anche  a  tale
valutazione sono stati assunti  a  tempo  indeterminato  e  coloro  i
quali, come i ricorrenti tale servizio non se lo vedono valutato. Non
solo,  crea  disparita'  di  trattamento  anche  con   le   procedure
concorsuali di altre pubbliche amministrazioni che  nei  loro  bandi,
invece prevedono la valutabilita' del servizio militare di  leva.  Si
chiede, pertanto,  l'accoglimento  del  ricorso,  l'annullamento  dei
provvedimenti impugnati, mediante l'attribuzione  del  punteggio  del
servizio militare. La discussione del ricorso in c.c. e' fissata  per
l'udienza del 15 aprile 2010. 

             Avv. Giuliano Giannini e avv. Simona Manca 

 
TC10ABA2589
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