Avviso di rettifica
Errata corrige
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Il Condominio di via Limitanea n. 12, 12/1 Trieste, (codice fiscale n. 90007760326), in persona dell'amministratore condominiale geom. Franco Samec, rappresentato dall'avv. Cristiana Crevatin del Foro di Trieste presso il cui studio in Trieste, Passo Goldoni n. 2, ha eletto domicilio a margine del ricorso per decreto ingiuntivo di data 15 aprile 2009. In base del decreto ingiuntivo n. 488/09 del Tribunale di Trieste, reso esecutivo in data 13 novembre 2009 e dell'atto di precetto notificato ex art. 150 C.P.C. in data 20 aprile 2010 chiede venga eseguito pignoramento immobiliare in danno degli eredi di Leonida Marsello nato a Trieste il 21 agosto 1894 e deceduto in Trieste il 24 dicembre 1968 sulla P.T. 3906 del C.C. di Rozzol c.t. 1, alloggio e cantina al piano terra della casa civico n. 12/1 di via Limitanea, Trieste, con le congiunte 6/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 2220 per complessivi € 5.994,87 a cui si aggiungeranno le spese relative alla presente procedura. Trieste, 20 maggio 2010, avv. Cristiana Crevatin. A richiesta dell'avv. Cristiana Crevatin, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Trieste ho pignorato quanto descritto e ho ingiunto agli eredi di Leonida Marsello di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito risultante dal sopraesteso atto, l'immobile e i diritti immobiliari in esso indicati e ho invitato gli eredi di Leonida Marsello ad effettuare presso la Cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza o in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria del giudice; ho avvertito gli eredi di Leonida Marsello che, ai sensi dell'art. 495 C.P.C. possono sostituire al bene pignorato una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e a quelli intervenuti comprensivo di capitale, interessi, spese e spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia depositata in cancelleria, prima della vendita o dell'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 C.P.C., l'istanza e una somma di denaro pari ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti intervenuti, dedotti gli eventuali versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Trieste, 24 maggio 2010 Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Trieste: dott. Alessandro di Marco TC10ABA7632