TRIBUNALE DI TRIESTE

(GU Parte Seconda n.76 del 29-6-2010)

  Il Condominio di via Limitanea n. 12, 12/1 Trieste, (codice fiscale
n. 90007760326), in persona  dell'amministratore  condominiale  geom.
Franco Samec, rappresentato dall'avv. Cristiana Crevatin del Foro  di
Trieste presso il cui studio in  Trieste,  Passo  Goldoni  n.  2,  ha
eletto domicilio a margine del ricorso per decreto ingiuntivo di data
15 aprile  2009.  In  base  del  decreto  ingiuntivo  n.  488/09  del
Tribunale di Trieste, reso esecutivo  in  data  13  novembre  2009  e
dell'atto di precetto notificato ex art. 150 C.P.C. in data 20 aprile
2010 chiede venga eseguito pignoramento immobiliare  in  danno  degli
eredi di Leonida Marsello nato a Trieste il 21 agosto 1894 e deceduto
in Trieste il 24 dicembre 1968 sulla P.T. 3906  del  C.C.  di  Rozzol
c.t. 1, alloggio e cantina al piano terra della casa civico  n.  12/1
di via Limitanea, Trieste, con le congiunte 6/1000 p.i. del  c.t.  1°
della P.T. 2220 per complessivi € 5.994,87 a cui si aggiungeranno  le
spese relative alla presente procedura. Trieste, 20 maggio 2010, avv.
Cristiana Crevatin. 
  A richiesta dell'avv. Cristiana Crevatin, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario della Corte d'Appello  di  Trieste  ho  pignorato  quanto
descritto e ho ingiunto agli eredi di Leonida Marsello  di  astenersi
da qualsiasi atto diretto  a  sottrarre  alla  garanzia  del  credito
risultante dal sopraesteso atto, l'immobile e i  diritti  immobiliari
in esso indicati e ho invitato  gli  eredi  di  Leonida  Marsello  ad
effettuare presso  la  Cancelleria  del  giudice  dell'esecuzione  la
dichiarazione di residenza o  l'elezione  di  domicilio  in  uno  dei
Comuni del circondario in cui  ha  sede  il  giudice  competente  per
l'esecuzione, con l'avvertimento  che,  in  mancanza  o  in  caso  di
irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto,
le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso  la
cancelleria del giudice; ho avvertito gli eredi di  Leonida  Marsello
che, ai  sensi  dell'art.  495  C.P.C.  possono  sostituire  al  bene
pignorato una somma di denaro pari all'importo  dovuto  al  creditore
pignorante e a quelli intervenuti comprensivo di capitale, interessi,
spese e spese di esecuzione, sempre che, a pena di  inammissibilita',
sia   depositata   in   cancelleria,   prima    della    vendita    o
dell'assegnazione ai  sensi  degli  artt.  530,  552  e  569  C.P.C.,
l'istanza e una somma di denaro pari ad un  quinto  dell'importo  del
credito per cui e' stato  eseguito  il  pignoramento  e  dei  crediti
intervenuti, dedotti gli eventuali versamenti effettuati di cui  deve
essere data prova documentale. 
    Trieste, 24 maggio 2010 

       Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Trieste: 
                      dott. Alessandro di Marco 

 
TC10ABA7632
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