TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

(GU Parte Seconda n.13 del 30-1-2010)

  Atto  di  citazione  per  integrazione  del  contraddittorio  della
Comunione delle Autorimesse di via Accinelli n.  5  rosso  in  Genova
nonche' dei  signori  Bertei  Giovanni,  Casella  Angelo,  Del  Santo
Enrico, Garbarini  Fabio,  Gotta  Giorgio  Osvaldo,  Scapin  Silvana,
Pescetto Pietro, Pittaluga  Rosina  Anna,  Pizzorni  Irene,  Pizzorni
Emanuela,  Polotto  Roberto,  Polotto  Stefania,  Saccommanno  Marta,
attori, con avv.ti Gian Piero Villani ed Alfredo Saviotti di  Genova,
nella causa R.G. n. 4190/2009 contro Di Rocco Maja, Ceccaroni  Sergio
e Stefano Scovazzi, convenuti con avv. Orlando Cassisi, nonche' e per
quanto d'uopo, nei confronti del condominio del Caseggiato in Genova,
via Accinelli nn. 5 e 7. Gli avv.ti  Gian  Piero  Villani  e  Alfredo
Saviotti premettono ed espongono: 
    1°) con atto 16 marzo  2009  la  suddetta  Comunione,  nonche'  i
citati comunisti (ad eccezione di Casella Angelo) notificavano  nanti
il Tribunale di Genova ai signori Di Rocco Maja, Ccccaroni  Sergio  e
Scovazzi Stefano, nonche', per quanto d'uopo, al  Condominio  di  via
Accinelli nn. 5 e 7, atto di citazione  con  il  quale,  premettevano
d'esser proprietari di  correlativi  boxes  ricavati  nei  fondi  del
caseggiato civici nn. 5 e 7 di via Accinelli con accesso da  distacco
sud  del  caseggiato  stesso  contraddistinto  con  il  n.  5  rosso,
attraverso una rampa di collegamento alla via Accinelli, in forza dei
relativi rogiti di proprieta' che producevano in  atti.  Prova  della
proprieta' fra tutti i conproprietari dei boxes, delle suddetta rampa
e vano di accesso alle autorimesse affermavano  essere  i  rispettivi
rogiti di compravendita, nei quali e' riprodotto il  dispositivo  dei
primi due, rispettivamente 30 maggio 1939 per l'autorimessa n.  12  e
31 maggio 1939 per (autorimessa  n.  13,  entrambi  a  ministero  del
notaio Adolfo Oneto di Genova, nei quali  questo  e'  il  dispositivo
divenuto comune. 
  Nel primo i costruttori venditori geom. F.  Bagnasco  e  P.  Florio
trasferivano alla prima acquirente  gli  immobili  seguenti,  facenti
parte della casa in Genova, civ. 5 e 7 della nuova via Accinelli... e
precisamente: a) ... b) ... c) un'autorimessa  posta  nei  fondi  del
caseggiato  distinta  col  n.  12  con  accesso  mediante  androne  e
passaggio comune ai  garages  della  via  Accinelli.  (Omissis).  Con
dichiarazione che l'accesso a detta autorimessa avviene dal  distacco
sud del caseggiato,  distacco  che  restera'  di  proprieta'  comune,
inalienabile  ed  indivisibile,  di   tutti   i   proprietari   delle
autorimesse del caseggiato, gravato della servitu' di passo a  favore
di tutti i condomini del caseggiato esclusivamente  per  il  transito
del combustibile e di quant'altro puo'  occorrere  al  funzionamento,
manutenzione e riparazione dell'impianto di riscaldamento e provvista
combustibile. (Omissis). 
  Nel secondo atto gli stessi costruttori-venditori trasferivano alla
seconda acquirente gli immobili seguenti facenti parte della casa  in
Genova civ. nn. 5 e 7 della nuova via Accinelli  e  precisamente:  a)
... b) ... c) un'autorimessa posta al piano dei fondi, segnata col n.
13, con accesso mediante androne, e passo comune  ai  garages,  dalla
via Accinelli (Omissis). Con dichiarazione che il distacco a sud  del
caseggiato che serve di accesso alle autorimesse deve considerarsi di
proprieta' comune, inalienabile ed indivisibile dei proprietari delle
stesse, ed unicamente gravato della servitu' di cui sopra a favore di
tutti i condomini. (Omissis). E ancora in tali  atti  (il  rogito  30
maggio 1939) si dichiara che l'acquirente accetta di osservare e  far
osservare  dai  suoi  eventuali  inquilini  ed   aventi   causa,   il
Regolamento  compilato  dai   venditori   depositato   al   Sindacato
Proprietari Fabbricati in data 25  maggio  anno  corrente  unitamente
alla Tabella... I venditori si obbligano di imporre e  far  osservare
detto Regolamento dai loro aventi causa (clausola che  risulta  anche
nella nota di trascrizione effettuata «all'Ufficio delle ipoteche  di
Genova» in data 10 giugno 1939, Casella 202, Reg. d'ord. n. 892, Reg.
part. n. 2055, n. 397), Regolamento in cui si  legge:  «costituiscono
proprieta'  comune  l'area  su  cui  sorge  il  fabbricato  (Omissis)
(eccettuata la rampa  ed  il  vano  d'accesso  alle  autorimesse  che
rimangono  proprieta'  comune  dei  proprietari   delle   autorimesse
stesse;)......». Essendo, come visto, la rampa di collegamento fra la
via Accinelli ed il vano d'accesso  alle  autorimesse  di  proprieta'
esclusiva dei titolari di  queste  ultime,  costoro,  delimitati  con
segnaletica orizzontale, quattro posti auto, provvedevano  a  locarli
ad  altrettanti  condomini  del  caseggiato  civici  5  e  7  di  via
Accinelli. Questo regime continuava sino ai primi del 2008, quando  i
signori  Sergio  Ceccaroni,  Stefano  Scovazzi  e   Maja   Di   Rocco
contestavano a mezzo di loro legali e in varie forme la proprieta' in
capo alla Comunione delle Autorimesse dei ridetti posti  auto  ragion
per cui gli attori, intendendo far dichiarare l'inesistenza  di  ogni
diritto ex adverso affermato sui  propri  suddetti  beni  citavano  i
signori Maja Di Rocco, Sergio Ceccaroni e Stefano Scovazzi,  nonche',
per quanto d'uopo, il Condominio del Caseggiato in Genova 5  e  7  di
via Accinelli in persona dell'amministratore p.t., a  comparir  nanti
il Tribunale di Genova, all'udienza tenuta il giorno 1° luglio  2009,
ore di rito, con l'invito a costituirsi nelle forme e nei termini  di
legge e con l'avvertimento di legge (Omissis) per  sentir  dichiarare
l'inesistenza  d'ogni  diritto  condominiale  e  men  che  mai  quali
Condomini  del  Condominio,  sia  pro  quota  del   Condominio   oggi
convenuto, sui posti  macchina  siti  nella  rampa  di  accesso  alle
autorimesse  in  quanto  di  proprieta'  esclusiva  degli  attori.  A
sostegno della domanda producevano  rispettivi  atti  di  proprieta'.
All'udienza di prima comparizione del 2 luglio 2009 davanti  al  G.I.
designato dott. Pianta veniva dichiarato contumace il  Condominio  di
via Accinelli nn. 5-7; si costituivano invece i convenuti  Di  Rocco,
Ceccaroni e Scovazzi i quali resistevano alla domanda  attrice  sulla
base delle contestazioni di cui si e' detto. Eccepivano  inoltre  che
l'azione  svolta  dalla  esponente  Comunione,  nonche'  dai  singoli
comunisti non era di accertamento negativo ex  art.  949  del  Codice
civile,  bensi'  di  rivendica,  di  talche'  si  rendeva  necessaria
l'integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti  dei   condomini
pretermessi (a loro dire 35) che indicavano singolarmente sulla  base
dell'elenco anagrafico condominiale tenuto  dall'Amministrazione  del
Condominio di via Accinelli nn. 5-7. 
  Il giudice istruttore, con ordinanza del 16 ottobre 2009  disponeva
l'integrazione del contraddittorio concedendo all'uopo  termine  fino
al 31 gennaio 2010 e rinviando la causa  al  20  maggio  2001.  Tanto
premesso, gli avv. G. P. Villani e A. Saviotti citano i signori: 
    Pizzorni Roberto,  Pittaluga  Busdraghi  Silvia,  Dacha'  Marina,
Torsegno Maria Elisabetta, Zezzo Enrico, Marchioretto  Massimo,  Boso
Patrizia,  Dacha'  Paola,  Ighina  Chiara,  Gaggero  Paolo,  Pugliese
Rosella, Chiesa Bosmenzi Alessandro, Pittaluga Alessandra,  Pittaluga
Paolo, Pittaluga Silvia, Costa Giuseppina, Gianni Maria Lari, Meandri
Massimo,  Quattrone  Demetrio,  Zonza  Furio,  Zonza   Paolo,   Zonza
Raffaello, Zonza Riccardo, Minetti  Giovanna,  Di  Rocco  Pietro,  Di
Rocco Alessandro, Di Rocco Milone Cinzia, Tamboli  Giuliana,  Casella
Angelo, Papone Nicoletta, Carboni Maria, De  Santis  Pier  Paolo,  De
Lucchi Luisa, Longinotto Vittoria Charlotte,  a  comparire  nanti  il
Tribunale di Genova Sezione III, G.I. Pier Luigi Pianta,  nella  sede
di sue sedute, all'udienza che si  terra'  il  20  maggio  2010,  ore
10,30, con invito  a  costituirsi  venti  giorni  prima  dell'udienza
suindicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 C.P.C. e  a
comparire dinanzi allo stesso giudice designato  ai  sensi  dell'art.
168-bis C.P.C. e con l'avvertenza che costituendosi oltre il  ridetto
termine incorreranno nelle decadenze di cui agli articoli  38  e  167
C.P.C. e si procedera' in loro legittima contumacia, per  ivi  sentir
accogliere le seguenti  conclusioni:  Piaccia  al  Tribunale  Ill.mo,
contrariis  rejectis,  dichiarare  l'inesistenza  di   ogni   diritto
condominiale, e men che mai pro quota quali condomini del  Condominio
di via Accinelli nn. 5-7 sia pro-quota, dei condomini convenuti,  sui
posti macchina siti nella rampa di accesso alle autorimesse in quanto
di proprieta'  esclusiva  degli  attori.  Vinte  le  spese  e  salvis
juribus. Avv. Gian Piero Villani e avv. Alfredo Saviotti. 
  Quanto sopra con autorizzazione 29 dicembre 2009 del presidente del
Tribunale di Genova. 
    Genova, 14 gennaio 2010 

                        Avv. Alfredo Saviotti 

 
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