TAR LAZIO
Sezione II

Roma

(GU Parte Seconda n.5 del 15-1-2011)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza n. 71/2010 del 30 luglio 2010, il presidente della II
Sezione  del  TAR  Lazio  -  Roma  autorizzava   l'integrazione   del
contraddittorio   mediante   la   notifica    nei    confronti    dei
controinteressati, anche per pubblici proclami, del sunto del ricorso
iscritto al n. R.G. 3172/07 proposto contro l'Agenzia  delle  Entrate
da Raffaele Batta, Massimo Saponaro,  Marco  Marchetti,  Anna  Alfei,
Anna Morelli Sbarra, Marco Savi, Giuseppe Amati, Cinzia D'Urso, Maria
Gabriella Giuliano, con il patrocinio dell'avv.  Carmine  Medici.  Il
ricorso e'  stato  proposto  avvero  e  per  l'annullamento:  1)  del
provvedimento prot. n. 5015/2007 del 22 gennaio 2007, con il quale la
Direzione Regionale del Lazio ha approvato  la  graduatoria,  di  cui
all'Allegato A, del corso-concorso per  il  passaggio  tra  le  aree,
dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 alla posizione  economica  C1,
relativo al profilo professionale amministrativo-tributario,  indetto
con  provvedimento  n.  139326   del   26   luglio   2001,   ed   ha,
conseguentemente, dichiarato i vincitori come da Allegato  B;  2)  di
ogni  altro  atto  e/o  provvedimento  preordinato,   conseguente   e
connesso, ivi e per quanto lesivo  degli  interessi  dei  ricorrenti,
nonche'  per  l'accertamento   incidenter   tantum   della   nullita'
dell'accordo sindacale di cui al  verbale  d'intesa  del  12  gennaio
2007, nella parte in cui prevede che «il personale in posizione B3 al
1° gennaio 2001 data presa a riferimento dal  bando  di  concorso  ai
fini della maturazione dei requisiti di ammissione e del possesso dei
titoli  valutabili,  dovra'  precedere  il  restante   personale   in
conformita' al consolidato  principio  giurisprudenziale  secondo  il
quale nelle procedure selettive  per  l'accesso  a  fasce  funzionali
superiori deve essere data precedenza ai dipendenti provenienti dalla
posizione immediatamente inferiore», nonche'  dell'accordo  sindacale
del 1° agosto 2003, nella parte in cui si conviene che «il  personale
inquadrato nelle posizioni economiche... B3 alla data del 1 ° gennaio
2001 che ha  presentato,  a  suo  tempo,  domanda  di  ammissione  al
corso-concorso per il passaggio...  all[a]  posizion[e]  economic[a].
C1, sara' ammesso a partecipare, anche in soprannumero,  al  percorso
formativo di  qualificazione  e  aggiornamento  professionale  ed  al
conseguente esame finale». I menzionati atti venivano impugnati  alla
stregua dei seguenti motivi: «violazione e falsa  applicazione  degli
artt. 3, 51  e  97  Cost.  -  violazione  e  falsa  applicazione  del
principio di non discriminazione nell'accesso ai pubblici impieghi  -
violazione e falsa applicazione dei principi  enunciati  dalla  Corte
costituzionale con sent. n. 1/1999 e n. 194/2002 - violazione e falsa
applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. a), del  C.C.N.L.  comparto
ministeri 1998-2001 - violazione e falsa  applicazione  dell'art.  5,
40, comma 3, e 52 del decreto legislativo 31 marzo  2001,  n.  165  -
violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 193,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266 - violazione e falsa applicazione  dell'art.
1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  succ.  int.  e
mod. - violazione  e  falsa  applicazione  della  lex  specialis  del
corso-concorso  per  il  passaggio  alla  posizione  economica  C1  -
violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1337  e  1418
del Codice  civile  -  manifesta  irragionevolezza  -  illogicita'  -
eccesso di potere - ingiustizia manifesta». In sintesi, i  ricorrenti
lamentano   che   il   principio,   ricavabile    dalla    richiamata
giurisprudenza costituzionale, per cui di norma non e' consentito  il
passaggio per saltum alla qualifica non immediatamente superiore, non
puo' trovare applicazione anche alle procedure selettive  finalizzate
agli sviluppi di  carriera  del  personale  «contrattualizzato»,  con
riferimento,  come  nella  specie,  al  passaggio   dalle   posizioni
economiche di un'area a quella immediatamente superiore,  per  cui  i
dipendenti inquadrati nelle posizioni B1 e  B2,  come  i  ricorrenti,
potevano legittimamente partecipare alla procedura selettiva ed hanno
titolo per dolersi dell'ammissione in soprannumero dei loro  colleghi
in posizione B3 ed alla  precedenza  loro  accordata,  ancorche'  con
minori titoli, nella graduatoria finale  del  corso-concorso  di  cui
questi ultimi sono risultati vincitori. 

                         Avv. Carmine Medici 

 
TC11ABA200
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