Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Con ordinanza n. 71/2010 del 30 luglio 2010, il presidente della II Sezione del TAR Lazio - Roma autorizzava l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica nei confronti dei controinteressati, anche per pubblici proclami, del sunto del ricorso iscritto al n. R.G. 3172/07 proposto contro l'Agenzia delle Entrate da Raffaele Batta, Massimo Saponaro, Marco Marchetti, Anna Alfei, Anna Morelli Sbarra, Marco Savi, Giuseppe Amati, Cinzia D'Urso, Maria Gabriella Giuliano, con il patrocinio dell'avv. Carmine Medici. Il ricorso e' stato proposto avvero e per l'annullamento: 1) del provvedimento prot. n. 5015/2007 del 22 gennaio 2007, con il quale la Direzione Regionale del Lazio ha approvato la graduatoria, di cui all'Allegato A, del corso-concorso per il passaggio tra le aree, dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 alla posizione economica C1, relativo al profilo professionale amministrativo-tributario, indetto con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001, ed ha, conseguentemente, dichiarato i vincitori come da Allegato B; 2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, nonche' per l'accertamento incidenter tantum della nullita' dell'accordo sindacale di cui al verbale d'intesa del 12 gennaio 2007, nella parte in cui prevede che «il personale in posizione B3 al 1° gennaio 2001 data presa a riferimento dal bando di concorso ai fini della maturazione dei requisiti di ammissione e del possesso dei titoli valutabili, dovra' precedere il restante personale in conformita' al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale nelle procedure selettive per l'accesso a fasce funzionali superiori deve essere data precedenza ai dipendenti provenienti dalla posizione immediatamente inferiore», nonche' dell'accordo sindacale del 1° agosto 2003, nella parte in cui si conviene che «il personale inquadrato nelle posizioni economiche... B3 alla data del 1 ° gennaio 2001 che ha presentato, a suo tempo, domanda di ammissione al corso-concorso per il passaggio... all[a] posizion[e] economic[a]. C1, sara' ammesso a partecipare, anche in soprannumero, al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale ed al conseguente esame finale». I menzionati atti venivano impugnati alla stregua dei seguenti motivi: «violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione nell'accesso ai pubblici impieghi - violazione e falsa applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con sent. n. 1/1999 e n. 194/2002 - violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. a), del C.C.N.L. comparto ministeri 1998-2001 - violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 40, comma 3, e 52 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod. - violazione e falsa applicazione della lex specialis del corso-concorso per il passaggio alla posizione economica C1 - violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1337 e 1418 del Codice civile - manifesta irragionevolezza - illogicita' - eccesso di potere - ingiustizia manifesta». In sintesi, i ricorrenti lamentano che il principio, ricavabile dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, per cui di norma non e' consentito il passaggio per saltum alla qualifica non immediatamente superiore, non puo' trovare applicazione anche alle procedure selettive finalizzate agli sviluppi di carriera del personale «contrattualizzato», con riferimento, come nella specie, al passaggio dalle posizioni economiche di un'area a quella immediatamente superiore, per cui i dipendenti inquadrati nelle posizioni B1 e B2, come i ricorrenti, potevano legittimamente partecipare alla procedura selettiva ed hanno titolo per dolersi dell'ammissione in soprannumero dei loro colleghi in posizione B3 ed alla precedenza loro accordata, ancorche' con minori titoli, nella graduatoria finale del corso-concorso di cui questi ultimi sono risultati vincitori. Avv. Carmine Medici TC11ABA200