TAR CALABRIA
Sezione II

Catanzaro

(GU Parte Seconda n.12 del 1-2-2011)

 
                      Ricorso R.G. n. 927/2010 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con ordinanza n. 37/2011, in esito alla Camera di Consiglio del  12
gennaio 2011, il TAR CZ ha ordinato la presente notifica per pubblici
proclami del  ricorso  R.G.  n.  927/2010  e  dei  successivi  motivi
aggiunti, proposti dal Comune di Mileto (VV), Comune di Ionadi  (VV),
Comune di Francica (VV), Comune di San Gregorio d'Ippona (VV), Comune
di  San  Costantino  Calabro  (VV),  tutti  rappresentati  e   difesi
dall'avv. Francesco Izzo, con domicilio eletto presso il  suo  studio
in Catanzaro, viale Cassiodoro, n. 189, contro la Regione Calabria  e
nei confronti del Comune di Falerna e del Comune di  Trenta.  Con  il
ricorso si chiede l'annullamento, previa sospensiva, del decreto  del
Dirigente Generale  del  Dipartimento  n.  6  «Agricoltura,  Foreste,
Forestazione» del 13 maggio 2010 prot.  n.  988,  avente  ad  oggetto
«Reg. Ce  1698/2005  -  PSR  Calabria  2007-2013  -  Avviso  pubblico
P.I.A.R. Progetti Integrati Aree Rurali approvato con  DDG  n.  11015
del  6  agosto  2008  -  Graduatoria   definitiva»,   nonche'   delle
graduatorie approvate con il predetto decreto ed in  particolare:  a)
della graduatoria definitiva Allegato A  «Elenco  P.I.A.R.  ammessi»,
nella parte in  cui  non  include  i  Comuni  ricorrenti  all'interno
dell'elenco  P.I.A.R.  ammessi;  b)  della   graduatoria   definitiva
Allegato B «Elenco P.I.A.R. non  ricevibili  in  ordine  alfabetico»,
nella parte dichiara non ricevibile la  domanda  P.I.A.R.  presentata
dai ricorrenti. Con i successivi motivi aggiunti e' stato,  altresi',
impugnato l'atto  denominato  «Scheda  di  esame  ricorso»  chiedendo
l'annullamento. Col ricorso e con i motivi  aggiunti  si  rilevano  i
seguenti   vizi:   illegittimita'   per    violazione    e/o    falsa
interpretazione ed applicazione della  normativa  speciale  contenuta
nel bando per l'erogazione dei finanziamenti P.I.A.R.; illegittimita'
e falsita' della motivazione di esclusione; mancanza dei  presupposti
di  fatto  per  disporre  l'esclusione;   eccesso   di   potere   per
travisamento ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere  per
ingiustizia manifesta.  La  presente  notifica,  effettuata  ai  fini
dell'integrazione del contraddittorio, si rivolge a tutti i  soggetti
utilmente classificati nella graduatoria definitiva impugnata. Il TAR
CZ ha rinviato la causa all'udienza camerale del 6 aprile 2011. 

                         Avv. Francesco Izzo 

 
TC11ABA987
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.