Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Prot. n. 25495 del 15 giugno 2011.
Il prefetto della Provincia di Pescara,
Vista la nota n. 0478399/11 del giorno 3 giugno 2011, con la quale
la Banca d'Italia - Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme
istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., per le Agenzie
di seguito indicate, di Pescara Agenzia n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5
l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1,
concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali;
Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e' stato determinato da uno
sciopero generale indetto dalle OO.SS., l'intera giornata del 6
maggio 2011;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei
cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli
bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico.
I titoli che si trovano giacenti presso le summenzionate dipendenze
durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita
dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Li', 15 giugno 2011
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
De Vivo
TC11ABP10481 (Gratuito)