REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

(GU Parte Seconda n.118 del 11-10-2011)

Decreto n. 281.
Banca  popolare  di  Novara  spa  -  Proroga  dei  termini  legali  e
  convenzionali per mancato funzionamento in data 6 settembre 2011. 

  Il presidente della Regione, 
  Vista la nota n. 0758281/11 del 14 settembre 2011 con la  quale  la
Filiale  di  Aosta  della  Banca  d'Italia  ha  chiesto  di  valutare
l'opportunita' di procedere,  nei  confronti  dell'Istituto  bancario
Banca Popolare di Novara S.p.a., all'emissione del  provvedimento  di
proroga dei termini legali  e  convenzionali  scaduti  nel  giorno  6
settembre 2011 o nei cinque successivi, a causa  dell'astensione  dal
lavoro svoltasi in tale data, che ha impedito il regolare svolgimento
delle attivita'  della  Filiale  di  Aosta  (Signayes),  Châtillon  e
Morgex; 
  Considerato che l'evento, per il suo carattere  di  eccezionalita',
rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del  decreto  legislativo
15 gennaio 1948, n. 1 a norma  del  quale:  «Qualora  le  Aziende  di
Credito e gli Istituti di cui al regio decreto-legge 12  marzo  1936,
n. 375 e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non
potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini  legali
o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato  funzionamento
o nei  cinque  giorni  successivi,  ancorche'  relativi  ad  atti  od
operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15  giorni
a favore delle Aziende di Credito e degli Istituti di  cui  sopra,  a
decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico»; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre  1945,  n.
545, e lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il mancato funzionamento  nel  giorno  6  settembre  2011  delle
Filiali  dell'Istituto  bancario  Banca  Popolare  di  Novara  S.p.a.
indicate in premessa e' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti  del
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,  come  causato  da  evento
eccezionale. 
  2. I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 6  settembre
2011 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi  ad  atti  od
operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di
quindici  giorni  in  favore  dell'Istituto  bancario   indicato   in
premessa, a decorrere dal giorno di  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  a
cura del Servizio Affari di Prefettura della Presidenza della Regione
ed affisso nei locali regionali della Banca stessa. 
 
    Aosta, 28 settembre 2011 

Il  presidente  della  regione  nell'esercizio   delle   attribuzioni
                             prefettizie 
                          Augusto Rollandin 

 
TC11ABP13933 (Gratuito)
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