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Prot. n.0040091 del 18/10/2011 Mancato funzionamento sportelli Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0793419/11 del giorno 26 settembre 2011, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca delle Marche S.p.a. per gli sportelli delle Filiali di: Pescara Agenzia 1, Pescara Agenzia 2 e Montesilvano (PE) l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Banca delle Marche S.p.a., Filiali di: Pescara Agenzia 1, Pescara Agenzia 2 e Montesilvano (PE) e' stato determinato da uno sciopero generale indetto da una organizzazione sindacale, per l'intera giornata del 6 settembre 2011; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 18 ottobre 2011 p. il prefetto Il viceprefetto vicario dott. Vincenzo De Vivo TC11ABP15546 (Gratuito)