PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.131 del 12-11-2011)

Prot. n.0040091 del 18/10/2011
 
                   Mancato funzionamento sportelli 
 

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0793419/11 del giorno 26 settembre  2011,  con  la
quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su  conforme
istanza della Banca delle  Marche  S.p.a.  per  gli  sportelli  delle
Filiali di: Pescara Agenzia 1, Pescara Agenzia 2 e Montesilvano  (PE)
l'applicazione del decreto legislativo del 15  gennaio  1948,  n.  1,
concernente  la  sospensione  dei  termini  legali  e   convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli  della  Banca
delle Marche S.p.a., Filiali di: Pescara Agenzia 1, Pescara Agenzia 2
e Montesilvano (PE) e' stato determinato  da  uno  sciopero  generale
indetto da una organizzazione sindacale, per l'intera giornata del  6
settembre 2011; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Li', 18 ottobre 2011 

               p. il prefetto Il viceprefetto vicario 
                       dott. Vincenzo De Vivo 

 
TC11ABP15546 (Gratuito)
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