PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.6 del 18-1-2011)

Prot. n. 16.5/2010041340/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Milano, 
  Premesso che i servizi espletati dagli sportelli della Provincia di
Milano della Banca Popolare di Milano, Agenzia 161, sita in  Magenta,
via A. Volta n. 1, non hanno  potuto  regolarmente  funzionare  nella
giornata del 25 giugno 2010, causa chiusura dell'Agenzia 521  Magenta
con trasferimento della stessa  presso  l'Agenzia  161,  determinando
l'impossibilita' di rispettare i termini legali e convenzionali; 
  Vista la richiesta di proroga dei termini  legali  e  convenzionali
formulata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, con  nota  n.  546488
del 15 luglio 2010; 
  Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come  causato
da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  il mancato funzionamento nella giornata del 25  giugno  2010  degli
sportelli della Provincia di Milano della Banca Popolare  di  Milano,
Agenzia 161 sita in Magenta,  via  A.  Volta  n.  1,  causa  chiusura
dell'Agenzia  521  Magenta  con  trasferimento  della  stessa  presso
l'Agenzia 161, e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali. 
  La durata dell'evento eccezionale e' limitata al giorno  25  giugno
2010. 
  Sono pertanto prorogati i termini legali  e  convenzionali  di  cui
alla richiesta della Banca d'Italia in premessa richiamata. 
    Milano, 2 dicembre 2010 

                            Il prefetto: 
                              Lombardi 

 
TC11ABP166 (Gratuito)
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