PREFETTURA DI MILANO

(GU Parte Seconda n.6 del 18-1-2011)

Prot. n. 16.5/2010041336/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Milano, 
  Premesso che i servizi espletati dagli  sportelli  della  Cassa  di
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.,  Filiale  di  Milano,  sita  in
piazza Turr n. 5, non  hanno  potuto  regolarmente  funzionare  nelle
giornate del 25 giugno  2010,  a  causa  dell'astensione  dal  lavoro
indetto dalla CGIL, determinando  l'impossibilita'  di  rispettare  i
termini legali e convenzionali; 
  Vista la richiesta di proroga dei termini  legali  e  convenzionali
formulata dalla Banca d'Italia, sede di Milano, con  nota  n.  546323
del 15 luglio 2010; 
  Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come  causato
da eventi eccezionali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15
gennaio 1948, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  il mancato funzionamento nella giornata del 25  giugno  2010  degli
sportelli della Cassa  di  Risparmio  di  Parma  e  Piacenza  S.p.a.,
Filiale di Milano sita in piazza Turr  n.  5,  e'  riconosciuto  come
causato da eventi eccezionali. 
  La durata dell'evento eccezionale e' limitata alle giornate del  25
giugno 2010. 
  Sono pertanto prorogati i termini legali  e  convenzionali  di  cui
alla richiesta della Banca d'Italia in premessa richiamata. 
    Milano, 29 novembre 2010 

                            Il prefetto: 
                              Lombardi 

 
TC11ABP170 (Gratuito)
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