PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.7 del 20-1-2011)

Prot. n. 47052/2010/14-2/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 0973317 datata 23 dicembre 2010, con la  quale  la
Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i  sotto  indicati
sportelli del Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.a.  non  hanno  potuto
funzionare regolarmente il giorno  17  dicembre  2010,  a  causa  del
maltempo che ha visto l'astensione dal lavoro del  personale,  ed  ha
chiesto la proroga dei termini  legali  e  convenzionali  scaduti  in
detto giorno o nei cinque giorni successivi: 
    Firenze Ag. 59, San Polo, Cerbaia, Antella, Montaione,  Certaldo,
Sovigliana, Gambassi Terme, strada in Chianti Ag. 1, Lastra a  Signa,
strada in Chianti; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle Filiali del Monte  dei  Paschi  di  Siena  S.p.a.,  il
giorno 17 dicembre 2010; pertanto i termini  legali  e  convenzionali
sono prorogati in favore delle suindicate Filiali  di  15  giorni,  a
decorrere dal primo giorno lavorativo successivo  alla  data  di  cui
sopra. 
    Firenze, 5 gennaio 2011 

                            Il prefetto: 
                               Padoin 

 
TC11ABP344 (Gratuito)
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