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Errata corrige
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Prot. n. 47052/2010/14-2/Gab. Il prefetto della Provincia di Firenze, Vista la nota n. 0973317 datata 23 dicembre 2010, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i sotto indicati sportelli del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. non hanno potuto funzionare regolarmente il giorno 17 dicembre 2010, a causa del maltempo che ha visto l'astensione dal lavoro del personale, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti in detto giorno o nei cinque giorni successivi: Firenze Ag. 59, San Polo, Cerbaia, Antella, Montaione, Certaldo, Sovigliana, Gambassi Terme, strada in Chianti Ag. 1, Lastra a Signa, strada in Chianti; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle Filiali del Monte dei Paschi di Siena S.p.a., il giorno 17 dicembre 2010; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore delle suindicate Filiali di 15 giorni, a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di cui sopra. Firenze, 5 gennaio 2011 Il prefetto: Padoin TC11ABP344 (Gratuito)