PREFETTURA DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.7 del 20-1-2011)

Prot. n. 38267/2010/14-7 Gab.

  Il prefetto della Provincia di Firenze, 
  Vista la nota n. 0780826 datata 15 ottobre 2010, con  la  quale  la
Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che gli sportelli  del
Monte dei Paschi di Siena S.p.a., indicati nell'allegato elenco,  che
forma  parte  integrante  del  presente  decreto,  non  hanno  potuto
funzionare  con  regolarita'  il  14  ottobre  2010,   a   causa   di
un'assemblea del personale, ed ha  chiesto  la  proroga  dei  termini
legali e convenzionali scaduti in detto giorno o  nei  cinque  giorni
successivi; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1,  e'  riconosciuta  essere  causata  da  eventi  eccezionali  la
chiusura delle filiali del Monte dei Paschi di Siena  S.p.a.,  il  14
ottobre  2010;  pertanto  i  termini  legali  e  convenzionali   sono
prorogati in favore degli sportelli,  indicati  nell'allegato  elenco
che forma parte integrante del  presente  decreto,  di  15  giorni  a
decorrere dal primo giorno lavorativo successivo  alla  data  di  cui
sopra: 
    Firenze, 5 gennaio 2011 

                            Il prefetto: 
                               Padoin 

 
TC11ABP347 (Gratuito)
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