PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.72 del 25-6-2011)

Prot. 9256/11.

  Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2  del  Decreto  Legislativo  15  gennaio  1948  n.  1
riguardante  la  proroga   dei   termini   legali   o   convenzionali
nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di  credito   o   singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 0428772/11 del 18 maggio 2011, con la  quale
la Banca d'Italia, sede  di  Firenze,  ha  chiesto  l'emanazione  del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato Decreto Legislativo n.  1  del  15
gennaio 1948, per le Filiali della Cassa di Risparmio di San  Miniato
che, nell'ambito della Provincia di Pisa, in data 6 maggio  2011  non
sono state in grado di funzionare regolarmente a causa dello sciopero
generale nazionale 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento,  il  giorno  6  maggio
2011, delle filiali della  Cassa  di  Risparmio  di  San  Miniato  di
seguito indicate: 
  Capannoli; 
  Castelfranco di Sotto; 
  Pisa 1; 
  Fauglia. 
    Pisa, 6 giugno 2011 

                            Il Prefetto: 
                              De Bonis 

 
TC11ABP9402 (Gratuito)
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