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Errata corrige
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Prot. n. 0024907. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0437370/11 del giorno 20 maggio 2011, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.a. per gli sportelli delle filiali di: Pescara, Agenzia 1 e Scafa l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Banca Popolare di lanciano e Sulmona S.p.a. Filiali di: Pescara, Agenzia 1 e di Scafa e' stato determinato da uno sciopero generale indetto dalle OO.SS., per l'intera giornata dei 6 maggio 2011; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 11 giugno 2011 P. il Prefetto - il Vice Prefetto Vicario: dott. Vincenzo De Vivo TC11ABP9480 (Gratuito)