PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.72 del 25-6-2011)

Prot. n. 0024907.

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0437370/11 del giorno 20 maggio 2011, con la quale
la Banca d'Italia  Filiale  di  L'Aquila,  ha  chiesto,  su  conforme
istanza della Banca Popolare di Lanciano e  Sulmona  S.p.a.  per  gli
sportelli delle filiali di: Pescara, Agenzia 1 e Scafa l'applicazione
del decreto legislativo del 15 gennaio 1948,  n.  1,  concernente  la
sospensione dei termini legali e convenzionali  scadenti  durante  il
periodo di interruzione delle operazioni bancarie  in  dipendenza  di
eventi eccezionali; 
  Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli  della  Banca
Popolare di lanciano e Sulmona S.p.a. Filiali di: Pescara, Agenzia  1
e di Scafa e' stato determinato  da  uno  sciopero  generale  indetto
dalle OO.SS., per l'intera giornata dei 6 maggio 2011; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nei citati  giorni  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Li', 11 giugno 2011 

             P. il Prefetto - il Vice Prefetto Vicario: 
                       dott. Vincenzo De Vivo 

 
TC11ABP9480 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.