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Errata corrige
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Prot. n. 0024895. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0422369/11 del giorno 16 maggio 2011, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a. per gli sportelli delle filiali di Pescara l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a. filiali di Pescara e' stato determinato da uno sciopero generale indetto dalle OO.SS., per l'intera giornata del 6 maggio 2011; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 10 giugno 2011 P. il Prefetto - il Vice Prefetto Vicario: Dott. Vincenzo De Vivo TC11ABP9484 (Gratuito)