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Errata corrige
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Prot. n. 17752/2011/Gab/W.A. Il prefetto della Provincia dell'Aquila, Vista la nota n. 0466604/11 del 30 maggio 2011 con la quale la Filiale di L'Aquila della «Banca d'Italia», ha comunicato che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha segnalato il mancato funzionamento dei seguenti sportelli: L'Aquila Agenzia n. 2; Magliano de' Marsi; nella giornata del 6 maggio 2011 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente per uno sciopero generale indetto dalle OO.SS per l'intera giornata; Considerato che, in dipendenza di quanto sopra ed allo scopo di tutelare gli interessi dell'Istituto di Credito e dei clienti, la stessa Filiale della Banca d'Italia ha chiesto l'emissione del decreto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nella giornata in questione e nei cinque giorni successivi; Ritenuto che nel giorno indicato si sia effettivamente verificato l'evento di carattere eccezionale che giustifica il provvedimento richiesto; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene riconosciuto come causato da evento di carattere eccezionale l'irregolare svolgimento dei servizi, nella suddetta giornata, presso i sopra specificati sportelli dell'Istituto di Credito in premessa indicato. Sono conseguentemente prorogati di quindici giorni i termini legali e convenzionali scaduti nella giornata medesima e nei cinque giorni successivi. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'Aquila, 7 giugno 2011 Il prefetto: (Iurato) TC11ABP9505 (Gratuito)