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Prot. n. 0015719. Il prefetto della Provincia di Pistoia, Vista la nota della sede di Firenze della Banca d'Italia prot. n. 0418609 del 13 maggio 2011 con la quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali in relazione all'irregolare funzionamento verificatosi a seguito dello sciopero nazionale del 6 maggio 2011, dell'Agenzia Pistoia 2 della Cassa di Risparmio di San Miniato; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 che ha stabilito, come forma di pubblicita' del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Viste le circolari prot. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. M/3311 del 24 aprile 2001 del Ministero dell'Interno- Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli Affari del Personale; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali l'irregolare funzionamento, verificatosi il 6 maggio 2011 dall'Agenzia Pistoia 2 della Cassa di Risparmio di San Miniato, indicata in premessa. La sede di Firenze della Banca d'Italia e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pistoia, 8 giugno 2011 Il prefetto: Lubatti TC11ABP9565 (Gratuito)