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Errata corrige
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Protocollo: n. 9352/06.14/Gab. Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Campobasso, Vista la lettera n. 0146564/12 del 17 febbraio 2012, con la quale la Direzione della Banca d'Italia - Filiale di Campobasso - segnala che, a causa degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato questa provincia, nei giorni di seguito indicati, non hanno potuto operare regolarmente le dipendenze della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona di: Bojano - 3, 6 e 7 febbraio 2012; Campobasso - 3 e 6 febbraio 2012; Campobasso, Ag. 1 - 3, 6 e 7 febbraio 2012; Guglionesi - 3, 6 e 7 febbraio 2012; Larino - 3, 6 e 7 febbraio 2012; Montenero di Bisaccia - 3, 6 e 7 febbraio 2012; Termoli - 3, 6 e 7 febbraio 2012; Considerato che con la richiamata nota, la stessa Banca d'Italia chiede di valutare l'opportunita' di emanare, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948 e s.m.i., un decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nei suddetti giorni; Ritenuto che l'evento che ha causato il non regolare funzionamento sia da considerarsi eccezionale e, pertanto, i termini scadenti durante il predetto periodo e nei cinque giorni successivi, possano essere prorogati; Visto il D.L.gs. 15 gennaio 1948, n. 1 e s.m.i.; Decreta: l'irregolare funzionamento delle suddette dipendenze della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, nei periodi sopra riportati, e' riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1 e s.m.i., come causato da evento eccezionale. I termini legali e convenzionali scaduti nel periodo suindicato, nonche' nei cinque giorni successivi sono, pertanto, prorogati di quindici giorni a favore delle dipendenze di cui sopra. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, legge 24 novembre 2000, n. 340. Campobasso, 29 febbraio 2012 Il prefetto Trotta TC12ABP3699 (Gratuito)