Mancato funzionamento sportelli bancari
Il prefetto della Provincia di Ferrara,
Visto il D.L. 15 gennaio 1948, riguardante la proroga dei termini
legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di
credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Atteso che la sede della Banca d'Italia di Bologna, nel comunicare
che gli sportelli della Banca Marche filiale di Ferrara, non hanno
potuto funzionare regolarmente nella giornata del 30 agosto 2013, a
causa dell'astensione dal lavoro del personale per uno sciopero,
chiede l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e
convenzionali, di cui all'art. 2 del D.L. citato;
Considerato che nella fattispecie ricorra l'ipotesi prevista
dall'art. 1 del D.L. stesso;
Decreta:
l'irregolare funzionamento degli sportelli di cui in premessa, nel
giorno suindicato, e' riconosciuto come causato da evento
eccezionale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 15 gennaio
1948, n. 1, e pertanto i termini legali e convenzionali scadenti
durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni
successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su
altra piazza, sono prorogati di 15 giorni, a favore delle aziende di
credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della
riapertura degli sportelli al pubblico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
affisso nei locali della Banca d'Italia Filiale di Bologna.
Ferrara, 12 settembre 2013
p. Il prefetto - Il viceprefetto aggiunto
Ricciardi
TC13ABP11698 (Gratuito)